Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna"

Transcript

1 Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 ottobre 2010) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre , 2 ordina: Capitolo 1: Ammissioni Sezione 1: Ammissione senza esame alla formazione che porta al bachelor 3 Art. 1 Certificati di maturità I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: 4 a. 5 certificati di maturità (del tipo A, B, C, D, E e senza tipo), ai sensi dell ordinanza del 22 maggio 1968 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità 6 e dell ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 1995 (ORM), rilasciati dalla Commissione federale di maturità; b. 7 certificati di maturità (del tipo A, B, C, D, E e senza tipo), ai sensi dell ordinanza sulla maturità del 1968 e dell ordinanza sulla maturità del 1995, di scuole medie pubbliche o private riconosciute dal Cantone, rilasciati da un autorità cantonale e riconosciuti dalla Confederazione; c. certificati di maturità non riconosciuti dalla Confederazione rilasciati da scuole medie svizzere, se la procedura di riconoscimento ai sensi dell ordinanza del 1995 era in vigore al momento dell esame e se un professore del RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott (RU ). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar [RU , , , art. 24 cpv. 2, , RU art. 24] 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar

2 Scuola universitaria PFL, dopo aver valutato l esame, raccomanda l ammissione del candidato senza esame; d. certificati di scuole medie del Liechtenstein, quando la Commissione federale di maturità ritiene che la formazione e l esame finale soddisfano i requisiti dell O concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 1995; e. diplomi di una scuola tecnica superiore (STS) riconosciuta dalla Confederazione; f. 8 diplomi di una Scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione; g. 9 diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quando il candidato ha superato l esame previsto dall ordinanza del 18 dicembre concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri; h. 11 diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se corrispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui nell articolo 2 sono adempiute. Art. 2 Disposizioni particolari per i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell UE e dell AELS Fatto salvo l articolo 16 capoverso 3, i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell Unione europea (UE) e dell Associazione europea di libero scambio (AELS) danno diritto all ammissione senza esame, se: 12 a. le discipline matematica, fisica o chimica, lingua materna e un altra lingua moderna sono state insegnate senza interruzione durante i due anni scolastici precedenti la fine della scuola media superiore ed erano comprese nelle materie d esame; b. la media generale degli esami in queste quattro discipline è superiore o uguale a 70%; c. tre delle discipline seguenti sono state insegnate al livello medio superiore: scienze fisiche e naturali, geometria descrittiva o matematica applicata, lingue moderne, geografia, storia; d. un attestato ufficiale conferma che il certificato di maturità dà diritto di accesso agli studi universitari nel Paese in cui è rilasciato. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 10 RS Introdotta dal n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu

3 Ammissione al PFL Art Diplomi universitari I titolari di un diploma di bachelor, di un diploma di master o di un altro diploma rilasciato da una scuola universitaria svizzera o estera paragonabile al PFL sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor. Art Validità dell esame di ammissione del PFZ Coloro che hanno superato un esame di ammissione al primo semestre del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor in tutte le sezioni del PFL. Sezione 2: Ammissione dopo esame ridotto Art. 5 Certificati di maturità o di studio Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che: a. 15 sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein o di un diploma di insegnante non corrispondenti a quelli di cui all articolo 1; b. 16 sono titolari di un diploma di cultura generale; c. 17 sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l ammissione senza esame in virtù dell articolo 1, ma che permette di accedere in maniera generale agli studi universitari del Paese che l ha rilasciato. Può essere richiesta l esibizione di un attestato ufficiale. Art. 6 Discipline dell esame di ammissione ridotto 1 Il delegato alla formazione 18 determina le discipline dell esame di ammissione ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, delle conoscenze linguistiche dei candidati e dei requisiti specifici per gli studi che si vogliono intraprendere. L esame d ammissione ridotto si svolge in francese Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Introdotta dal n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuova espr. giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott (RU ). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar

4 Scuola universitaria 2 Per i candidati titolari di uno dei certificati o diplomi menzionati nell articolo 5 lettere a c sono prese in considerazione le discipline matematiche o di scienze naturali secondo l articolo 8 capoverso L articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia. Sezione 3: Ammissione dopo esame completo Art Principio Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 5 possono essere ammessi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissione completo. L esame di ammissione completo si svolge in francese. Art. 8 Discipline e materie d esame, valutazione dei voti 1 L esame di ammissione completo verte sulle undici discipline seguenti: a. 22 Gruppo 1: 1. matematica (scritto) 2 2. matematica (orale) 2 3. opzione tecnica 2 4. fisica (scritto e orale) 2 5. chimica (orale) 1 6. scienza biologica (orale) 1 b. Gruppo 2: 7. francese (scritto e orale) 1 8. seconda lingua moderna: tedesco, italiano, inglese o 1 spagnolo (scritto e orale) 9. storia (orale) geografia (orale) disegno 1 coefficienti 2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono al livello di una maturità federale in alcune delle discipline di cui sopra, il delegato alla formazione può dispensarlo dagli esami corrispondenti Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar

5 Ammissione al PFL 3 La materia degli esami deve soddisfare gli scopi menzionati nell appendice all ordinanza sugli esami federali di maturità del 17 dicembre L opzione tecnica deve essere scelta in base al programma dei corsi emanato ogni anno dal PFL. 25 Sezione 4: Ammissione a un semestre superiore della formazione che porta al bachelor o della formazione che porta al master 26 Art. 9 Passaggio di sezione o di PF 1 Il passaggio da una sezione del PFL a un semestre superiore di un altra sezione è permesso solo all inizio del semestre. Spetta al vicepresidente per gli affari accademici 27 prendere una decisione in merito dopo aver consultato i due direttori interessati Coloro che soddisfano le condizioni per il passaggio ad un semestre superiore al PFZ possono passare al semestre superiore corrispondente al PFL. 3 Coloro che non hanno superato due volte un esame in una sezione sono in linea di principio esclusi dai PF. L autorizzazione a passare a un altra sezione può essere concessa in via eccezionale dal vicepresidente per gli affari accademici se la maggior parte delle discipline d esame della sezione frequentata fino a quel momento è diversa dalle discipline della nuova sezione È possibile passare una sola volta ad un altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami. Il vicepresidente per gli affari accademici decide, dopo aver consultato i direttori delle due sezioni interessate, in quale semestre lo studente è autorizzato a riprendere la sua formazione. 30 Art Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie 1 Gli studenti di un altra scuola universitaria che desiderano proseguire i loro studi al PFL devono fornire la prova: 24 [RU , , , RU art. 30]. Vedi ora l'o del 7 dic sull esame svizzero di maturità (RS ). 25 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuova espr. giusta il n. 1 dell all. II all O della Direzione del PFL del 14 giu sulla formazione al PFL, in vigore dal 1 gen (RU ). Di detta modifica é tenuto conto in tutto il presente testo. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu

6 Scuola universitaria a. che dispongono di sufficienti conoscenze linguistiche; b. che possiedono le conoscenze richieste secondo il piano di studio e il piano degli esami della sezione prescelta per il semestre al quale desiderano essere ammessi; c. che sono autorizzati a proseguire i loro studi nella scuola da cui provengono. 2 Il vicepresidente per gli affari accademici può, dopo aver consultato il direttore della sezione, esigere da questi studenti che sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano crediti supplementari entro il termine stabilito. Art Ammissione alla formazione che porta al master 1 I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da un PF sono ammessi alla formazione che porta al master della sezione corrispondente del PFL. 2 Essi possono essere ammessi alla formazione che porta al master di un altra sezione, previa decisione del vicepresidente per gli affari accademici. 3 I titolari di un diploma di bachelor di 180 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o le persone che provano di aver acquisito un livello di studio equivalente in un altra scuola universitaria svizzera o estera possono essere ammessi alla formazione che porta al master, previa decisione del vicepresidente per gli affari accademici. 4 Nei casi contemplati ai capoversi 2 e 3, il vicepresidente per gli affari accademici può, dopo aver consultato i direttori delle sezioni interessate, esigere da questi studenti che sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano questi crediti supplementari conformemente ai regolamenti degli studi prima dell inizio o al più tardi alla fine del primo anno della formazione che porta al master. 5 L ammissione dei titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria con cui il PFL ha stipulato un accordo è disciplinata in tale accordo. Art Sezione 5: Ammissione d uditori, ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato 34 Art. 13 Ammissione d uditori 1 Il delegato alla formazione può ammettere quali uditori persone che desiderano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere un titolo accademico Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1 lug Abrogato dal n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta l art. 19 n. 3 dell O della direzione del PFL del 27 giu sulla formazione continua al PFL, in vigore dal 1 set (RU ). 6

7 Ammissione al PFL 2 Il delegato alla formazione può escludere gli uditori da alcuni insegnamenti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti o se i locali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d inquadramento lo consentono. Deve indicare le restrizioni per l ammissione nelle pubblicazioni ufficiali Se non sono stati posti limiti all ammissione, gli uditori sono considerati come ammessi dopo aver pagato le tasse d uditore. Art L ordinanza sulla formazione continua al PFL del 27 giugno e l ordinanza del 26 gennaio sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna fissano le condizioni di ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato. Capitolo secondo: Procedura di ammissione e competenze Sezione 1: Disposizioni generali Art Periodo di ammissione Gli studi che si concludono con il diploma di bachelor o il diploma di master possono essere cominciati solo all inizio di un semestre. L ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno. Art Decisioni relative all ammissione 1 Il delegato alla formazione prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 13 in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l obbligo di sostenere esami d ammissione e la scelta delle discipline d esame; b. l ammissione di uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso. 2 Il vicepresidente per gli affari accademici prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 13 in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l obbligo di sostenere esami d ammissione e la scelta delle discipline d esame; 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta l art. 19 n.3 dell O della direzione del PFL del 27 giu sulla formazione continua al PFL, in vigore dal 1 set (RU ). 38 RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar

8 Scuola universitaria b. il passaggio da una sezione all altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori. 3 Per quanto riguarda l ammissione dei candidati stranieri non residenti, titolari di un certificato di maturità straniero, il delegato alla formazione decide inoltre in funzione della capacità d accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione. Sezione 2: Disposizioni relative agli esami d ammissione Art. 17 Momento di sostenere l esame d ammissione ridotto 1 Il delegato alla formazione può esigere che il candidato passi l esame d ammissione ridotto prima dell inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di preparazione organizzato dal PFL o al più tardi alla fine del primo anno di studi I candidati che devono passare l esame nel corso del primo anno di studi, prima di tale esame hanno gli stessi diritti ed obblighi degli studenti. Art. 18 Iscrizione e ritiro dell iscrizione 1 Il delegato alla formazione fissa le date e i termini d iscrizione. Organizza gli esami d ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la Commissione d ammissione. 43 Gli esami d ammissione si svolgono una volta all anno L iscrizione può essere ritirata entro i termini fissati dal delegato alla formazione. In tal caso le tasse d esame versate sono rimborsate Un ritiro tardivo dell iscrizione non dà diritto al rimborso delle tasse d esame ed equivale a un insuccesso quando il candidato non può provare che non ha potuto rispettare il termine a causa di una malattia confermata da un certificato medico o di motivi impellenti. Art Svolgimento degli esami 1 I candidati sono giudicati da esaminatori designati dal delegato alla formazione. 2 Ad ogni prova orale, l esaminatore è assistito da un esperto che deve valutare anche i lavori scritti. L esperto è designato dal delegato alla formazione. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1 ott (RU ). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar

9 Ammissione al PFL Art. 20 Strumenti di lavoro 1 Gli strumenti di lavoro autorizzati per le diverse materie d esame quali testi, tabelle, calcolatrici, ecc. sono indicati per iscritto ai candidati. 2 Il delegato alla formazione può escludere dall esame i candidati che utilizzano strumenti di lavoro non autorizzati; in questo caso l esame risulta non superato. 47 Art. 21 Assenza, abbandono e interruzione dell esame In caso di assenza o di abbandono senza una ragione valida, l esame risulta non superato. Solo le malattie e i motivi impellenti costituiscono una ragione valida e permettono di autorizzare un eventuale interruzione dell esame. Art. 22 Successo dell esame, acquisizione di alcuni risultati in caso di ripetizione 1 I lavori sono valutati con voti da 1 a 6; la media richiesta è 4. I voti possono essere espressi solo in punti interi o mezzi punti. Lo zero è riservato al caso in cui lo studente non si presenta senza un motivo valido alla prova a cui si è iscritto o si presenta alla prova, ma consegna un foglio bianco L esame d ammissione è superato se la media ponderata sia dei voti ottenuti in tutte le discipline di cui all articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, sia dei voti ottenuti nelle discipline del gruppo 1 di cui all articolo 8 capoverso 1 lettera a non è inferiore a 4, Se in caso di insuccesso al primo tentativo, la media di tutti i voti ottenuti in uno dei gruppi di materie di cui all articolo 8 capoverso 1 raggiunge la media richiesta, tale risultato è valido anche per un nuovo tentativo. Art. 23 Ripetizione dell esame 1 Il candidato che non ha superato per due volte l esame d ammissione in un PF non ha più la possibilità di ripeterlo. 2 I candidati che devono passare un esame di ammissione ridotto durante il primo anno di studi sono ammessi al secondo anno di studi solo se superano l esame di ammissione. Art. 24 Decisione relativa al risultato dell esame, notifica 1 Il risultato dell esame d ammissione di ogni candidato è determinato dalla commissione d ammissione di comune accordo con gli esperti. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Abrogato dal n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott (RU ). 9

10 Scuola universitaria 2 In base al rapporto della Commissione d ammissione, il delegato alla formazione comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l esame o no. 50 Art. 25 Relazione tra il corso di matematica speciale (CMS) e gli esami di ammissione 1 I candidati che devono presentarsi a un esame d ammissione per poter accedere al primo semestre della formazione che porta al bachelor possono essere ammessi al CMS. 51 Il delegato alla formazione si riserva il diritto di fare una selezione in funzione del numero di posti disponibili, in base ai certificati presentati o alle prove precedenti l entrata al CMS I candidati che hanno superato l esame annuale del CMS sono dispensati dall esame di ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali Un abbandono o un tentativo non riuscito al CMS equivale a un insuccesso all esame di ammissione. 54 Art Commissione d ammissione 1 Il vicepresidente per gli affari accademici stabilisce la composizione e i compiti della Commissione incaricata dell ammissione alle formazioni che portano al bachelor e al master. 2 Egli può delegare alla commissione la competenza di prendere decisioni in virtù della presente ordinanza. Capitolo terzo: Disposizioni finali Art. 27 Tasse d esame 1 Coloro che si iscrivono a un esame di ammissione devono pagare una tassa d esame menzionata nell ordinanza del 31 maggio sulle tasse riscosse nel settore dei PF. 2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore sono fissate in applicazione del capoverso 1 lettere b e c di detta ordinanza. 50 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1 ott (RU ). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1 ott (RU ). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu RS

11 Ammissione al PFL 3 Il candidato che si ripresenta a un esame paga di nuovo la tassa corrispondente. 4 Il delegato alla formazione può, dietro domanda motivata, esentare dal pagamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio. 57 Art. 28 Emolumento d ammissione 1 Coloro che sono ammessi come studenti al PFL sono tenuti a pagare un emolumento d ammissione conformemente all ordinanza del 31 maggio sulle tasse riscosse nel settore dei PF. L emolumento non è versato in caso di passaggio da un PF all altro. 2 Non si accordano esenzioni dal pagamento dell emolumento. Art. 28a 59 Disposizioni transitorie 1 Gli studenti che prima dell entrata in vigore della presente modifica sono passati ad un altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami hanno il diritto di passare una sola volta ad un altra sezione ai sensi dell art. 9 cpv Le disposizioni della sezione 4 si applicano per analogia all ammissione ad un semestre superiore degli studi che si concludono con un diploma del PFL. 3 Per gli studenti di un PF, l acquisizione di 60 crediti del 2 ciclo durante il terzo anno di studio è equiparata all ottenimento di un diploma di bachelor. Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio Nell inverno 2007 non si tengono esami d ammissione. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar RS Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu RU

12 Scuola universitaria 12

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 30 agosto 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 19 dicembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 dicembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 dicembre 2015) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso

Dettagli

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 La direzione

Dettagli

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 414.133.2 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di Losanna,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 gennaio 2009) La Direzione del Politecnico

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) Modifica del 26 settembre 2005 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre

Dettagli

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università

Dettagli

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 settembre 2016) La Direzione del Politecnico

Dettagli

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 settembre 2017) La Direzione del Politecnico

Dettagli

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e del 3 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) Modifica del 3 marzo 2011 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio

Dettagli

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell Università

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della

Dettagli

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PF di Zurigo) Modifica del 4 luglio 2017 La direzione del PF di Zurigo ordina: I L ordinanza del 30

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell insegnamento nelle scuole universitarie svizzere [Firma] [Codice QR] Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell insegnamento nelle scuole universitarie svizzere del Il Consiglio delle scuole universitarie, visto l articolo

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell Università di Losanna del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina: Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPro) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre 00

Dettagli

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005 (Stato 13 febbraio 2007) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) 1 del 31 maggio 1995 (Stato 15 febbraio 2017) Il Consiglio dei Politecnici

Dettagli

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM) 413.11 del 15 febbraio 1995 (Stato 1 agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Regolamento degli studi

Regolamento degli studi Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze biomediche 2017 Regolamento degli studi 1 agosto 2017 Cap. I Disposizioni generali 1 1 Art Campo d applicazione Art Titoli Il presente regolamento

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) 1 del 31 maggio 1995 (Stato 1 maggio 2011) Il Consiglio dei Politecnici

Dettagli

REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI ALL IFASS SWISS SA IL PRESENTE DECRETO VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO

Dettagli

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 agosto 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame del 30 agosto 2007 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di

Dettagli

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM) 413.11 del 15 febbraio 1995 (Stato 1 agosto 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 12 dicembre 2005 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo 2001

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell ammissione al bachelor in medicina del PF di

Dettagli

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre

Dettagli

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Ordinanza sull esame svizzero di maturità Ordinanza sull esame svizzero di maturità Modifica del 22 aprile 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull esame svizzero di maturità è modificata come segue:

Dettagli

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate

Dettagli

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 La Direzione del Politecnico federale di Losanna

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL) del 6 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato ottobre 04) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (Stato 1 gennaio 2019) 68103 Assistente d ufficio

Dettagli

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012 Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del novembre 0 Sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e della relativa ordinanza

Dettagli

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso l Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 20 settembre

Dettagli

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PFZ) del 10 settembre 2002 (Stato 1 febbraio 2009) La Direzione del

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina: Ordinanza sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari 817.92 del 17 aprile 1991 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali Ordinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) del 31 maggio 1995 (Stato 25 luglio 2006) Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull organizzazione del PFZ) del 14 maggio 1998 Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo 6 capoverso 2 lettera

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso

Dettagli

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del 5 aprile 2017

Dettagli

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso

Dettagli

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Dettagli

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione Direttive relative alla procedura di ammissione e selezione al Bachelor in Insegnamento nella scuola dell infanzia o al Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare Scopo Il presente documento descrive

Dettagli

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4 Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi 1 del 5 dicembre 2003

Dettagli

Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI

Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI 1. Norme generali 1.1 Ambito di applicazione a. Il regolamento degli studi si applica al corso di laurea Master of Science in

Dettagli

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002) Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim) del 18

Dettagli

Ordinanza sull esame svizzero di maturità. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 7 dicembre 1998 (Stato 19 marzo 2002)

Ordinanza sull esame svizzero di maturità. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 7 dicembre 1998 (Stato 19 marzo 2002) Ordinanza sull esame svizzero di maturità 413.12 del 7 dicembre 1998 (Stato 19 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui

Dettagli

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra 211.432.261 del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 950 capoverso 2 del Codice civile

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) 45.060 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato 5 agosto 06) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.65 del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 17204 Fiorista AFC Floristin EFZ/Florist

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

del 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

del 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa. Ordinanza sull esame svizzero di maturità 413.12 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui

Dettagli

del 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019)

del 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019) Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.32 del 9 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 79004

Dettagli

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Gestrice dell informazione e della documentazione/ Gestore dell informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC)

Dettagli

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea

Dettagli

Regolamento d esame Attuario ASA

Regolamento d esame Attuario ASA Regolamento d esame Attuario ASA I. Disposizioni generali Art. 1 Basi L Associazione svizzera degli attuari (di seguito ASA) organizza esami per acquisire il titolo di «Attuario ASA». Il presente Regolamento

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre

Dettagli

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sulle scuole universitarie professionali Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,

Dettagli

Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità

Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento formazione e apprendimento Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità www.supsi.ch/go/insegnamento-maturita Obiettivi e competenze

Dettagli