del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

Documenti analoghi
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

ALLEGATO XI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata e l obbligo di notificazione di medicamenti

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 27 agosto 2014 (Stato 1 ottobre 2014) Requisiti di base delle opere di costruzione (art. 3 cpv. 2 e 3 LProdC)

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull esecuzione di ispezioni pre-imbarco

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Distruzione di pezzi pirotecnici

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Legge sulle epizoozie

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Transcript:

Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999 1 (LProdC); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 2 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione Art. 1 Requisiti essenziali (art. 3 cpv. 3 LProdC) I requisiti essenziali concernenti le opere secondo l articolo 3 capoverso 3 LProdC e ai sensi dell allegato 1 della Direttiva sui prodotti da costruzione 3 figurano segnatamente nei seguenti atti normativi della Confederazione: a. ordinanza 3 del 18 agosto 1993 4 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3); b. ordinanza 4 del 18 agosto 1993 5 concernente la legge sul lavoro (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d esercizio, OLL 4); c. ordinanza del 15 dicembre 1986 6 contro l inquinamento fonico; d. ordinanza del 22 giugno 1994 7 sulla radioprotezione; e. 8 ordinanza del 28 ottobre 1998 9 sulla protezione delle acque; RU 2001 100 1 RS 933.0 2 RS 946.51 3 Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21.12.1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE n. L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68 CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE n. L 220 del 30.8.1993, p. 1, http://www.europa. eu.int/eur-lex/it). 4 RS 822.113 5 RS 822.114 6 RS 814.41 7 RS 814.501 8 Nuovo testo giusta il n. IV dell O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1 gen. 2007 (RU 2006 4291). 9 RS 814.201 1

Industria f. ordinanza del 19 ottobre 1994 10 concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile. Art. 2 Procedura di valutazione della conformità (art. 6 LProdC) Se un prodotto da costruzione è fabbricato secondo una specificazione tecnica, la sua conformità a quest ultima dev essere esaminata nel quadro di una valutazione della conformità. A seconda della specificazione tecnica occorre preferibilmente applicare una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a. valutazione della conformità da parte del fabbricante (allegato 1); b. valutazione della conformità da parte di un organo di valutazione della conformità accreditato o riconosciuto secondo l articolo 8 LProdC (allegato 2). Art. 3 Dichiarazione di conformità 1 Con la dichiarazione di conformità il fabbricante dichiara che: a. egli stesso o un organo di valutazione della conformità ha controllato la conformità del prodotto da costruzione con le pertinenti specificazioni tecniche, secondo la procedura applicabile al prodotto in questione; e che b. il prodotto da costruzione corrisponde alla specificazione tecnica. 2 Qualora al prodotto da costruzione siano applicabili più normative che esigono una dichiarazione di conformità, il fabbricante può riassumerle in un unica dichiarazione. 3 La dichiarazione di conformità è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 4 Essa contiene le seguenti indicazioni: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione del prodotto da costruzione (tipo, designazione, uso); c. prescrizioni e specificazioni tecniche applicate; d. se del caso, indicazioni particolari per l uso; e. se del caso, nome e indirizzo dell organo di collaudo o di valutazione della conformità; f. nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera. 10 [RU 1994 2676. RU 2003 5147 art. 42 lett. e]. Vedi ora l O del 5 dic. 2003 sulla protezione civile (RS 520.11). 2

Prodotti da costruzione 5 Chi mette in commercio prodotti da costruzione conserva la dichiarazione di conformità durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto da costruzione. Per le produzioni in serie il termine decorre dalla fabbricazione dell ultimo esemplare. Art. 4 Certificato di conformità 1 Con il certificato di conformità l organo di valutazione della conformità certifica che la procedura di valutazione della conformità secondo l articolo 2 lettera b è stata effettuata. 2 Il certificato di conformità è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 3 Esso contiene le seguenti indicazioni: a. nome e indirizzo dell organo di valutazione della conformità; b. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; c. descrizione del prodotto da costruzione (tipo, designazione, uso); d. prescrizioni e specificazioni tecniche applicate; e. se del caso, indicazioni particolari per l uso; f. se del caso, indicazioni su condizioni e sulla durata di validità del certificato di conformità; g. nome e funzione della persona che firma il certificato di conformità. 4 Chi mette in commercio prodotti da costruzione deve poter presentare, su richiesta di un organo di controllo di cui all articolo 12, il certificato di conformità unitamente alla dichiarazione di conformità. Art. 5 Documenti tecnici 1 Chi mette in commercio prodotti da costruzione deve durante dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione poter presentare i documenti tecnici che permettano agli organi di controllo di cui all articolo 12 di esaminare il rispetto delle specificazioni tecniche. Per le produzioni in serie il termine decorre dalla fabbricazione dell ultimo esemplare. 2 I documenti tecnici sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Possono essere redatti in un altra lingua, sempre che le indicazioni necessarie per la loro valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 3 Essi contengono le seguenti indicazioni: a. una descrizione generale del prodotto da costruzione; b. un esposizione delle misure intese a garantire la conformità del prodotto da costruzione alle specificazioni tecniche; c. la documentazione necessaria per la procedura di valutazione della conformità. 3

Industria Art. 6 Organo competente per il benestare (art. 9 LProdC) L organo ufficiale competente per il benestare è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR). Il Consiglio federale può designare con decisione organi privati competenti per il benestare. Art. 7 Scelta dell organo competente per il benestare 1 Il fabbricante può scegliere liberamente l organo competente per il benestare. 2 La domanda di benestare tecnico per un prodotto da costruzione non può essere presentata contemporaneamente presso più organi competenti. Art. 8 Procedura di benestare 1 Il benestare tecnico è rilasciato su domanda del fabbricante o del suo rappresentante. 2 La domanda è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 3 La domanda contiene almeno le indicazioni di cui all allegato 3. È corredata dei documenti necessari al suo esame. 4 L organo competente per il benestare può esigere altre indicazioni, sempre che necessario per l esame. 5 Se necessario per giudicare il prodotto da costruzione, l organo competente per il benestare può: a. esigere che il fabbricante presenti campioni del prodotto da costruzione per il quale è domandato il benestare; b. stabilire che questi campioni siano prelevati da esperti; c. prescrivere che siano fabbricati campioni sotto la vigilanza di esperti. 6 Il fabbricante notifica all organo competente per il benestare gli stabilimenti che fabbricano il prodotto da costruzione. Provvede affinché i rappresentanti dell organo competente per il benestare abbiano accesso ai locali di fabbricazione durante le usuali ore d affari. Art. 9 Decisione sulla domanda L organo competente per il benestare rilascia un benestare tecnico per i prodotti da costruzione se è provata la loro idoneità ai sensi dell articolo 3 capoverso 2 LProdC. Art. 10 Scadenza e proroga del benestare 1 Il benestare tecnico è di regola rilasciato per cinque anni. 2 Su domanda scritta può essere prorogato più volte. 4

Prodotti da costruzione Art. 11 Revoca del benestare 1 L organo competente per il benestare tecnico può revocarlo. 2 Esso revoca un benestare tecnico quando dall impiego del prodotto da costruzione risulta che esso non è idoneo. Sezione 2: Controllo a posteriori (Sorveglianza del mercato) Art. 12 Organi di controllo (art. 11 LProdC) 1 Il controllo del rispetto della LProdC e delle disposizioni d esecuzione spetta all Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (Ufficio federale). Questo può far capo ad organi privati e pubblici. 2 L Ufficio federale può esigere che per un determinato periodo di tempo l Amministrazione federale delle dogane gli notifichi l importazione di prodotti da costruzione precisamente designati. 3 Gli organi federali che in virtù di altri atti legislativi federali pure controllano prodotti da costruzione, coordinano con l Ufficio federale le loro attività nel settore del controllo a posteriori di prodotti da costruzione. Art. 13 Esecuzione del controllo I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere. Sezione 3: Emolumenti (art. 14 LProdC) Art. 14 Calcolo degli emolumenti 1 L Ufficio federale calcola i suoi emolumenti in base all onere lavorativo. Fattura separatamente i costi delle prestazioni fornite da terzi. 2 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) fissa la tariffa oraria. 3 Il LPMR riscuote emolumenti secondo le prescrizioni ad esso applicabili. Tali prescrizioni sono applicabili per analogia agli organi privati competenti per il benestare. Art. 15 Esigibilità e prescrizione 1 L emolumento è esigibile 30 giorni dopo la fatturazione. Il termine per il pagamento è di 30 giorni. 2 Il credito dell emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità. 5

Industria Sezione 4: Esecuzione Art. 16 Autorità esecutiva L esecuzione della presente ordinanza spetta all Ufficio federale. Art. 17 Commissione dei prodotti da costruzione (art. 10 LProdC) 1 Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commissione. 2 La Commissione si compone di 19 membri al massimo, rappresentanti segnatamente gli interessi dell industria edilizia, dei committenti e dei consumatori. Il Consiglio federale provvede affinché nessun gruppo d interesse particolare abbia una posizione dominante. 3 La Commissione emana un regolamento interno che dev essere approvato dal Dipartimento. 4 L Ufficio federale gestisce la segreteria. Art. 18 Compiti della Commissione dei prodotti da costruzione 1 La Commissione dei prodotti da costruzione presta consulenza al Consiglio federale e agli organi dell amministrazione federale per quanto attiene alla legislazione e ai compiti esecutivi in materia di prodotti da costruzione. 2 Può formulare raccomandazioni. 3 Per adempiere i suoi compiti può far capo a specialisti indipendenti. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2001. 6

Prodotti da costruzione Allegato 1 (art. 2 lett. a) Valutazione della conformità da parte del fabbricante Possibilità 1 1. Primo collaudo del prodotto da costruzione da parte del fabbricante. 2. Controllo della produzione all interno dell azienda. Possibilità 2 Compiti del fabbricante 1. Primo collaudo del prodotto da costruzione. 2. Controllo della produzione all interno dell azienda. 3. Eventualmente collaudo di campionari prelevati nell azienda secondo un piano di collaudo prestabilito. Compiti dell organo di certificazione 4. Certificazione del controllo della produzione all interno dell azienda: prima ispezione dell azienda e del controllo della produzione all interno dell azienda; eventualmente, costante sorveglianza, giudizio e riconoscimento del controllo della produzione all interno dell azienda. Possibilità 3 Compiti del fabbricante 1. Controllo della produzione all interno dell azienda. Compiti dell organo di collaudo 2. Primo collaudo del prodotto da costruzione. Spiegazioni Primo collaudo significa che prima di essere immesso nel ciclo di produzione il prodotto è esaminato per valutarne la conformità alla specificazione tecnica. Il controllo della produzione all interno dell azienda significa la sorveglianza continua in proprio della produzione da parte del fabbricante o dei suoi addetti, sotto la responsabilità del fabbricante. Il controllo della produzione all interno dell azienda comprende tutte le attività pianificate e sistematiche necessarie per creare sufficiente fiducia che un prodotto da costruzione soddisfa le esigenze della pertinente specificazione tecnica. Consiste in sorveglianze e collaudi e nell impiego dei relativi risultati per l equipaggiamento, le materie prime e la procedura di fabbricazione. 7

Industria L intensità e l entità del controllo della produzione all interno dell azienda dipendono dalle caratteristiche del prodotto, dalla sua composizione e dal livello di difficoltà della sua produzione. Per il controllo della produzione all interno dell azienda il fabbricante può incaricare un altra impresa, che mette a disposizione le necessarie installazioni, impianti e personale per il controllo della produzione. 8

Prodotti da costruzione Valutazione della conformità da parte di un organo di valutazione della conformità Allegato 2 (art. 2 lett. b) Compiti del fabbricante 1. Controllo della produzione all interno dell azienda. 2. Collaudo supplementare di campioni prelevati nell azienda da parte del fabbricante secondo un piano di collaudo prestabilito. Compiti dell organo di valutazione della conformità 3. Primo collaudo del prodotto. 4. Prima ispezione dell azienda e del controllo della produzione all interno dell azienda. 5. Costante sorveglianza, giudizio e riconoscimento del controllo della produzione all interno dell azienda. 6. Se del caso, collaudo di campioni prelevati nell azienda, sul mercato o sul cantiere. Spiegazioni Primo collaudo significa che prima di essere immesso nel ciclo di produzione il prodotto è esaminato per valutarne la conformità alla specificazione tecnica. Il controllo della produzione all interno dell azienda significa la sorveglianza continua in proprio della produzione da parte del fabbricante o dei suoi addetti, sotto la responsabilità del fabbricante. Il controllo della produzione all interno dell azienda comprende tutte le attività pianificate e sistematiche necessarie per creare sufficiente fiducia che un prodotto da costruzione soddisfa le esigenze della pertinente specificazione tecnica. Consiste in sorveglianze e collaudi e nell impiego dei relativi risultati per l equipaggiamento, le materie prime e la procedura di fabbricazione. L intensità e l entità del controllo della produzione all interno dell azienda dipendono dalle caratteristiche del prodotto, dalla sua composizione e dal livello di difficoltà della sua produzione. Per il controllo della produzione all interno dell azienda il fabbricante può incaricare un altra impresa, che mette a disposizione le necessarie installazioni, impianti e personale per il controllo della produzione. 9

Industria Allegato 3 (art. 8 cpv. 2) Domanda di rilascio di un benestare tecnico La domanda di rilascio di un benestare tecnico per un prodotto da costruzione deve almeno contenere: 1. Nome e indirizzo dell organo competente per il benestare. 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario (inclusa la procura). 3. Genere di prodotti. 4. Nome del prodotto. 5. Descrizione del prodotto. 6. Luoghi di fabbricazione. 7. Dichiarazione del fabbricante secondo cui per il prodotto da costruzione menzionato ai n. 3 e 4 non è stato domandato contemporaneamente alcun benestare tecnico presso un altro organo competente. 8. Dichiarazione del fabbricante secondo cui accetta che gli altri organi competenti per il benestare siano informati in merito alla sua domanda. 10