TITOLO I Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti.

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LR(17) 30_03.doc Pag: 1 LEGGE REGIONALE BASILICATA N. 20 DEL 13-05-2003 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. in B.U.R.B. n. 36 del 21-5-2.003 sommario TITOLO I Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti.... 1 CAPO I... 1 ARTICOLO 1 (Finalità)... 1 CAPO II Obiettivi e contenuti della programmazione... 1 ARTICOLO 2 (Disposizioni generali)... 1 ARTICOLO 3 (Piano Regionale)... 1 ARTICOLO 4 (Competenze dei Comuni e poteri sostitutivi della Regione)... 2 ARTICOLO 5 (Definizioni)... 2 CAPO III Disposizioni riguardanti gli impianti stradali... 2 ARTICOLO 6 (Autorizzazione all apertura di nuovi impianti)... 2 ARTICOLO 7 (Tipologie nuovi impianti)... 3 ARTICOLO 8 (Modifica degli impianti)... 3 ARTICOLO 9 (Decadenza dell autorizzazione)... 3 ARTICOLO 10 (Sportello Unico)... 3 ARTICOLO 11 (Commissione Consultiva Regionale Carburanti)... 3 CAPO IV Impianti GPL, Metano, Lacustri e Marini, ad uso privato... 4 ARTICOLO 12 (Rete degli impianti con G.P.L. e loro localizzazione)... 4 ARTICOLO 13 (Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)... 4 ARTICOLO 14 (Impianti lacustri e marini)... 4 ARTICOLO 15 (Impianto di distribuzione ad uso privato)... 4 CAPO V Collaudo... 4 ARTICOLO 16 (Collaudo, perizie, autocertificazione)... 4 CAPO VI Sistemi Informativi... 5 ARTICOLO 17 (Sistema informativo e Osservatorio)... 5 CAPO VII Sanzioni amministrative... 5 ARTICOLO 18 (Sanzioni amministrative)... 5 TITOLO II Disposizioni Finali... 5 ARTICOLO 19 (Norme transitorie)... 5 ARTICOLO 20 (Obbligo dei Comuni)... 5 ARTICOLO 21 (Abrogazione norme)... 5 ARTICOLO 22 (Pubblicazione)... 5 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: TITOLO I Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti. CAPO I ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell art.19 della legge 5 marzo 2001 n.57, e in coerenza con il piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001, con la presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la rete distributiva dei carburanti al fine di migliorare l efficienza complessiva del sistema distributivo per favorire il contenimento dei prezzi e l incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all utenza. CAPO II Obiettivi e contenuti della programmazione ARTICOLO 2 (Disposizioni generali) 1. Le norme programmatiche regionali della rete distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete degli impianti di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell efficienza della rete, l incremento dei servizi resi all utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell ambiente. ARTICOLO 3 (Piano Regionale) 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all articolo 2 e del riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, la Regione, previo parere della Commissione Consiliare Competente entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano avente efficacia triennale, recante: a) l individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale; b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell attuazione degli interventi operativi sulla rete; c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli

Pag: 2 LR(17) 30_03.doc d) l individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; e) l individuazione delle aree carenti di servizio territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità relativa di cui alle lettere b), e), f), dell allegato al D.M. 31.10.2001, ferme restando le incompatibilità assolute di cui ai punti a), c), d) del citato allegato al D.M. 31.10.2001; g) l articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio; h) l individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande negli i) l individuazione di eventuali altri criteri e parametri. 2. Nell adozione del Piano Regionale di cui al comma 1, la Regione recepisce i piani comunali, già adottati dai Comuni ai sensi dell art.2 del D.Lgs. 32/98, che individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti. ARTICOLO 4 (Competenze dei Comuni e poteri sostitutivi della Regione) 1. Per quanto concerne l installazione di nuovi impianti su aree private, i Comuni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale, nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, provvedono a: a) individuare i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli b) individuare le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili nel rispetto delle quali il Comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia; c) localizzare i nuovi impianti all interno delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale. La previsione di nuovi impianti costituisce variante agli strumenti urbanistici da adottarsi secondo le procedure di cui al Capo II della L.R. 11 agosto 1999 n.23 nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, nelle Zone A, nonché in tutte le altre zone omogenee, qualora la cubatura superi i parametri ammessi per l area omogenea in cui l intervento ricade; d) dettare ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell istanza autorizzativa. 2. Trascorsi i termini di cui al comma 1 senza che i Comuni abbiano provveduto, la Regione provvede entro il termine ulteriore di 120 giorni, anche su istanza degli interessati, secondo le modalità di cui all art.46 della L.R. 11 agosto 1999 n.23. 3. Qualora i Comuni intendano destinare aree pubbliche alla installazione degli impianti ne stabiliscono i criteri di assegnazione secondo le modalità di cui all art.2 comma 4 del D.L.vo n.32/98. ARTICOLO 5 (Definizioni) 1. Si intende per rete l insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio. 2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie, come disposto dall art.19, 4 comma, della L. n. 57 del 5 marzo 2001; 3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, in impianti dotati di apparecchiature postpagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore, così come disciplinati dal successivo art.6. 4. Si intende per erogatore l insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell impianto al serbatoio dell automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da: a) una pompa o un sistema di adduzione; b) un contatore o un misuratore; c) una pistola o una valvola di intercettazione; d) tubazioni che lo connettono. 5. Si intende per colonnina l apparecchiatura contenente uno o più erogatori. 6. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l erogazione automatica di carburante senza l assistenza di apposito personale. 7. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l utente ha effettuato il rifornimento. 8. Per determinare l erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri depositati presso il competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano. CAPO III Disposizioni riguardanti gli impianti stradali ARTICOLO 6 (Autorizzazione all apertura di nuovi impianti) Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

LR(17) 30_03.doc Pag: 3 1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti secondo le modalità di cui all art.1 del D.L.vo n.32/98 e nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione. ARTICOLO 7 (Tipologie nuovi impianti) 1. Tutti i nuovi impianti, ad esclusione di quelli eroganti metano, devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio e, ad esclusione di quelli monocarburante metano, devono essere dotati del servizio self-service pre-pagamento. Tutti i nuovi impianti devono rispettare le distanze, le superfici, parametri definiti dal Piano di cui all art.3. 2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature selfservice post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed, inoltre, essere dotati, oltre che di autonomi servizi all auto ed all automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall art.4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.114/98. La programmazione regionale potrà stabilire altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative. 3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, possono essere realizzati esclusivamente alle condizioni previste dal precedente art.3. comma e). Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere comunque garantita, anche ai fini della sicurezza, adeguata sorveglianza. ARTICOLO 8 (Modifica degli impianti) 1. Costituisce modifica all impianto: a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) variazione del numero di colonnine; c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati; e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) installazione di dispositivi self-service postpagamento; g) installazione di dispositivi self-service prepagamento; h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; j) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. 2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. 3. Nel caso di modifica di cui al punto a), la stessa deve essere autorizzata. 4. Nel caso di modifica di cui al punto f) alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art.6, comma 2. ARTICOLO 9 (Decadenza dell autorizzazione) 1. La verifica da parte del Comune di situazioni di incompatibilità individuate dal Piano di cui all art.3 è causa di decadenza dall autorizzazione. ARTICOLO 10 (Sportello Unico) 1. Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l esercizio dell impianto. ARTICOLO 11 (Commissione Consultiva Regionale Carburanti) 1. E costituita presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell Impresa la Commissione Consultiva Carburanti composta da: a) dirigente Generale del Dipartimento alle Attività Produttive e Politiche dell Impresa o suo delegato in qualità di Presidente; b) ingegnere Capo U.T.F. competente per territorio o suo rappresentante; c) comandante dei VV.F. competente per territorio o suo rappresentante; d) un rappresentante della Unione Petrolifera o relativo e) un rappresentante dell Associazione Nazionale Commercio Petroli o relativo f) un rappresentante dell Associazione distributori G.P.L. o relativo g) tre rappresentanti delle Organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale; h) un rappresentante della Federazione Nazionale Distributori e trasportatori di metano o relativo i) un rappresentante dell A.N.C.I. o relativo j) un rappresentante dell A.C.I. o relativo k) un rappresentante dell ASL competente per territorio. 2. La Commissione, nominata con D.P.G.R., rimane in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento Regionale Attività Produttive e Politiche

Pag: 4 LR(17) 30_03.doc dell Impresa Ufficio Programmi e Incentivazioni nominato dal Presidente della Giunta Regionale. 3. Compete alla Commissione Consultiva Regionale Carburanti esprimere pareri su: a) sul recepimento di nuove normative e/o accordi in materia di distribuzione carburanti e in merito a variazioni relative a turni ed orari; b) sulla programmazione regionale del settore. CAPO IV Impianti GPL, Metano, Lacustri e Marini, ad uso privato. ARTICOLO 12 (Rete degli impianti con G.P.L. e loro localizzazione) 1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti su cui si intende aggiungere gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono rispettare le distanze, le superfici, parametri definiti dal Piano di cui al precedente art.3. ARTICOLO 13 (Rete degli impianti di metano e loro localizzazione) 1. Al fine di favorire il formarsi della domanda verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell ambiente, la erogazione di gas metano per autotrazione, ancorché effettuata per mezzo di strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, viene autorizzata alle condizioni definite dal Piano di cui all art.3. 2. Onde evitare le concentrazioni geografiche e favorire una equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, ferme restando tutte le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, gli impianti che erogano il prodotto metano per autotrazione (siano essi di solo metano o inseriti come potenziamento in impianti di carburanti esistenti) devono rispettare le distanze, le superfici, parametri definiti dal Piano di cui al precedente art.3. ARTICOLO 14 (Impianti lacustri e marini) 1. Gli impianti sono collocati in deroga ai criteri stabiliti dalla programmazione regionale e devono essere adibiti all esclusivo rifornimento dei natanti. ARTICOLO 15 (Impianto di distribuzione ad uso privato) 1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ubicati all interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato. 2. Per gli impianti esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l autorizzazione comunale entro sessanta giorni, pena l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.18. 3. Gli impianti costituiti da uno o più serbatoi, collegati a colonnine ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati nel piazzale di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà delle imprese private interessate all impianto. 4. L autorizzazione dovrà essere preceduta dall accertamento delle effettive necessità delle imprese interessate, prendendo in considerazione la consistenza del parco automezzi, i consumi previsti, l importanza dell attività svolta e la sua natura. 5. Analoghi accertamenti dovranno essere disposti in occasione del rinnovo dell autorizzazione. 6. Nei provvedimenti di autorizzazione da rilasciare dovranno essere esplicitamente indicati la destinazione dell impianto all uso privato per l esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell impresa interessata, nonché l espresso divieto di cessione del carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell autorizzazione stessa. 7. L autorizzazione ha validità per un periodo massimo di anni dieci. CAPO V Collaudo ARTICOLO 16 (Collaudo, perizie, autocertificazione) 1. Il collaudo periodico quindicennale è predisposto dal Comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell Ufficio Tecnico di Finanza e da un rappresentante dell Azienda Sanitaria Locale. 2. I nuovi impianti e le parti modificate e/o ampliate, per le quali è richiesta l autorizzazione, necessitano del collaudo predisposto dal Comune. 3. I nuovi impianti e le parti modificate e/o ampliate non possono essere posti in esercizio prima dell effettuazione del collaudo da parte dell apposita Commissione. 4. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dall Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali. Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

LR(17) 30_03.doc Pag: 5 5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione. CAPO VI Sistemi Informativi ARTICOLO 17 (Sistema informativo e Osservatorio) 1. Ai sensi del comma 9 dell art.3 del D.Lgs. 32/1998 la Regione effettua un monitoraggio per verificare l evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio. 2. A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire. 3. La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali concorra: a) alla programmazione regionale del Settore; b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore; c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche. 4. A tal fine l Osservatorio cura la raccolta e l aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche. CAPO VII Sanzioni amministrative ARTICOLO 18 (Sanzioni amministrative) 1. L installazione o l esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all art.17 della legge 24 novembre 1981 n.689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 5000,00. 2. L installazione o l esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all art.17 della legge 24 novembre 1981 n.689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 2500,00. 3. Chiunque violi le disposizioni regionali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2000.00. In caso di recidiva oltre la sanzione amministrativa deve essere disposta la chiusura dell impianto fino ad un massimo di 15 giorni. 4. L applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove installato l impianto. TITOLO II Disposizioni Finali ARTICOLO 19 (Norme transitorie) 1. Le domande, in corso di istruttoria all atto dell entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte adeguandole alla nuova normativa. ARTICOLO 20 (Obbligo dei Comuni) 1. In ottemperanza alla presente legge i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell Impresa Ufficio Programmi e Incentivazioni copia dei provvedimenti adottati, nonché copia dei Piani già adottati ai sensi dell art.2 del D.Lgs. 11.02.1998, n.32. ARTICOLO 21 (Abrogazione norme) 1. Con l entrata in vigore della presente legge sono abrogate le LL.RR. n.57 del 16.11.1993 e n.24 del 19.05.1997, nonché qualsiasi altra norma con essa incompatibile. ARTICOLO 22 (Pubblicazione) 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 13 maggio 2003 BUBBICO note Id 486