ALLEGATO D. Comune di Giugliano in Campania ASL NA2 NORD Comune Capofila: Giugliano in Campania



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AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00 Comune di Giugliano in Campania ASL NA2 NORD Comune Capofila: Giugliano in Campania REGOLAMENTO SUI CRITERI DI SCELTA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL TERZO SETTORE E AGLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI NELL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 (ex art. 10, comma 2, lett. e) punto 1), Legge Regionale 11/2007) Approvato dal Coordinamento Istituzionale con verbale n. 4 del 9.9.2013 Approvato con Deliberazione Commissariale n. 34 del 12.9.2013 1

In attuazione della Legge Quadro 328 dell 8 novembre 2000 ( Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 e della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ( Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 ), nonché delle linee di programmazione regionale, l Ambito territoriale sociale N14, nella novella composizione, definita con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 320 del 3.7.2012, approva il seguente Regolamento ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ. Il presente Regolamento disciplina l affidamento dei servizi sociali, socio - assistenziali e socio sanitari erogati dall Ambito Territoriale Sociale N14 (di seguito Ambito N14) nell ambito dell attuazione del sistema integrato di interventi e servizi programmati con il Piano di Zona Sociale ART. 2 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE Il Coordinatore dell Ambito, predispone le procedure di affidamento dei servizi esternalizzati secondo le indicazioni generali fornite dal Coordinamento Istituzionale. ART. 3 PRINCIPI GENERALI DELL AFFIDAMENTO Le procedure di affidamento dei servizi sono disciplinate del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i. L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. I partecipanti alle procedure di gara sono selezionati in relazione alle comprovate professionalità di volta in volta necessarie e le relative offerte sono selezionate prevalentemente sulla base del rapporto qualità - costo offerto. ART. 4 PROCEDURE DI ACQUISIZIONE Nella determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell art. 192 del T.U. 267/2000, con cui viene indetto il procedimento di affidamento del servizio, il Coordinatore dell Ambito deve indicare, con adeguata motivazione, quali tra le seguenti procedure intende utilizzare: affidamento in economia (l Amministrazione gestisce direttamente il servizio o lo affida mediante cottimo fiduciario) affidamento con procedura negoziata senza bando (la stazione appaltante consulta i soggetti da essa individuati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto) affidamento con procedura negoziata con bando (la stazione appaltante negozia le condizioni dell'appalto con i soggetti che hanno risposto al bando) affidamento con procedura aperta (ogni soggetto, interessato al bando, può presentare un'offerta) affidamento con procedura ristretta (ogni soggetto può chiedere di essere invitato a partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione, tra quelli che ne hanno fatto richiesta) accreditamento istituzionale di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007, emanato con D.P.G.R.C. 16/2009 e s.m.i. ART. 5 AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI 2

Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità. L Ambito territoriale, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano in ogni caso il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo settore, sempre che possano accedere all affidamento per la normativa specifica di settore. Si considerano soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000: a) imprese sociali cui al D.Lgs. n. 155/2006 b) gli organismi della cooperazione c) le cooperative sociali d) le associazioni e gli enti di promozione sociale e) le fondazioni f) gli enti di patronato g) le organizzazioni di volontariato h) ogni altro soggetto senza scopo di lucro, individuato come tale dalla normativa statale. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo lettere d), f), g) e precisamente le associazioni e gli enti dì promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, possono svolgere attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa di riferimento, non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa e nella misura in cui siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando. ART. 6 AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA Il ricorso al sistema dell affidamento dei servizi in economia è consentito nelle seguenti ipotesi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto necessità di completare le prestazioni non previste di un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo acquisizioni periodiche di servizi, nel caso di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo (inteso quale grave disagio sociale). Per l esecuzione dei servizi in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I servizi in economia è ammesso il cottimo fiduciario entro i limiti previsti dall articolo 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. Per acquisti di beni e fornitura dei servizi sino a 40.000,00 oltre IVA, ai sensi del citato articolo 125 (ultimo periodo del comma 11 come modificato dall art. 4, comma 2, lettera m bis) della Legge n. 106/2011) si può procedere all affidamento diretto da parte del Responsabile dell Ufficio di Piano, fermo restando che devono ricorrere le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Le acquisizioni di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate con i seguenti sistemi: amministrazione diretta, dove lo svolgimento di servizi è effettuato con personale proprio, nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'ente; cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) soggetti diversi da scegliersi prioritariamente tra gli 3

organismi del Terzo Settore locale che hanno partecipa alla concertazione preventiva all approvazione del Piano Sociale di Zona. Nell invitare i i fornitori/erogatori dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti. ART. 7 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO Il Coordinatore dell Ambito può aggiudicare contratti pubblici di servizi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando ricorre almeno una delle seguenti ipotesi: qualora, in esito all esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura e quindi la gara ha dato esito infruttuoso. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in maniera sostanziale le condizioni iniziali del contratto nella misura strettamente necessaria, qualora l estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell estrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante. L invito a presentare l offerta deve essere diretto ad almeno cinque soggetti. L offerta deve pervenire in plichi sigillati. Nelle ipotesi di seguito indicate, la stazione appaltante può utilizzare la procedura negoziata senza bando e negoziare, direttamente, con l operatore aggiudicatario del contratto originario: quando, a seguito di circostanza imprevista, si presenta la necessità di un servizio complementare non compreso nel contratto iniziale, purché sia: necessario alla esecuzione del contratto originario o al suo perfezionamento non sia separabile, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, oppure, pur essendo separabile dall esecuzione del contratto iniziale, sia strettamente necessario al suo perfezionamento il valore complessivo stimato del servizio complementare aggiudicato con procedura negoziata senza bando, non superi il 50% del valore complessivo del contratto originario per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all operatore aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che il contratto iniziale sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta. In questa ipotesi la procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successiva alla stipulazione del contratto iniziale. In ogni caso alle procedure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 57 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ART. 8 PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO Il Coordinatore dell Ambito può aggiudicare contratti pubblici relativi a servizi, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara sul sito internet del Ambito N14 ed all Albo pretorio del Comune di Giugliano in Campania. La procedura negoziata con bando è possibile nell ipotesi che nella gara avente lo stesso oggetto ed esperita con procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili e quindi la gara ha dato esito infruttuoso. Nella procedura negoziata non possono essere modificate le condizioni iniziali stabilite nella procedura aperta o ristretta. 4

La stazione appaltante negozia con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze che hanno determinato la necessità del servizio. n ogni caso alle procedure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 56 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ART. 9 PROCEDURA APERTA La procedura aperta prevede la pubblicazione nei modi e nei termini, previsti dalle norme in materia di appalti pubblici, di un bando di gara, a cui tutti i soggetti interessati, aventi i requisiti previsti dal bando stesso, possono rispondere presentando un offerta. La stazione appaltante aggiudica il servizio al soggetto partecipante alla gara che ha presentato la migliore offerta. In ogni caso alle procedure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 55 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ART. 10 PROCEDURA RISTRETTA Nella procedura ristretta la stazione appaltante pubblica un avviso di gara a seguito del quale i soggetti interessati presentano la richiesta di invito a gara nel rispetto e con le modalità indicate nel bando. La stazione appaltante invita i soggetti richiedenti aventi i requisiti previsti dal bando, a presentare la propria offerta nel rispetto e con le modalità stabilite nella lettera di invito. In ogni caso alle procedure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 55 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) Art. 11 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Con la Legge regionale n. 11/2007 ed il successivo regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.R.C. 16/2009, la Regione ha individuato l accreditamento istituzionale quale modalità di erogazione dei servizi socio sanitari ed assistenziali, definendolo come il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l acquisto. Pertanto, al fine di incrementare la qualità dei servizi resi, di promuovere la concorrenza tra i diversi soggetti erogatori e di garantire la partecipazione dei cittadini-utenti, l Ambito N14 può procedere alla istituzione, con idonee procedure, e alla gestione di appositi Elenchi di soggetti accreditati tra i quali ciascun cittadino - utente potrà liberamente scegliere quello che gli fornirà la prestazione assistenziale di tipo sociale e/o di tipo socio-sanitario. ART. 12 REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI AFFIDATARI/ACCREDITATI Per i requisiti di ordine generale e relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale dei soggetti affidatari/accreditati, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice degli appalti (artt. 38, 41 e 42 del D.lgs n.163/06 e s.m.i.) e nella vigente normativa Antimafia. Possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica dell Ambito N14 anche i Consorzi di cooperative sociali, di tipo orizzontale, e le associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti generali di carattere soggettivo di cui al precedente comma. Solo il requisito della esperienza triennale (art. 42 lett.a) del D.lgs n.163/06) può essere posseduto dal solo soggetto capofila della medesima associazione temporanea o nel caso di Consorzi, dal Consorzio e dall impresa esecutrice se stabile, da tutti i consorziati se consorzio ordinario. 5

ART. 13 AUTOCERTIFICAZIONI I requisiti per la partecipazione di cui all articolo precedente possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte e su richiesta della stazione appaltante. L amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l acquisizione d ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. ART. 14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE I pubblici servizi di cui al presente regolamento, nelle procedure aperte o ristrette e nelle procedura negoziata con bando,vengono aggiudicati con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri: - qualità della progettazione e del servizio - qualità economica - prezzo. La qualità dell offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata in base uno o più degli elencati elementi di selezione, variabili secondo il servizio in questione: 1. profili professionali impiegati, dando particolare rilevanza all utilizzo di operatori con esperienze professionali maturate nell Ambito N14 e nel settore pubblico 2. organizzazione proposta per la gestione del servizio 3. capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze 4. grado di innovazione della proposta tecnica rispetto alle metodologie di intervento 5. le modalità adottate per il contenimento del turn over e la stabilizzazione degli operatori 6. strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 7. capacità tecnico - economica Al fattore prezzo viene attribuito un punteggio non superiore al 40% del punteggio complessivo. ART. 15 COMMISSIONE DI GARA Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal Regolamento. La commissione, nominata dal Coordinatore dell Ambito, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l oggetto del contratto. La commissione è presieduta dal Responsabile dell Ufficio di Piano. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. I commissari diversi dal Presidente sono scelti tra i Responsabili del Settore P.M. e Srvizi al Cittadino del Comune di Giugliano in Campania e/o dell A.S.L. Na 2 Nord o, in caso di carenza negli organici, di adeguate professionalità, tra operatori appartenenti agli altri ambiti della Regione Campania. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 6

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell aggiudicazione o di annullamento dell esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. ART. 16 COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI Al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, è possibile indire nell ambito di una dimensione economica sotto la soglia comunitaria di cui al D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività sociali nell area dei servizi alla persona e alla comunità. Possono partecipare alle attività di co-progettazione i soggetti del Terzo Settore di cui all art.6 del presente Regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l iniziativa da realizzare c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell intervento, attive da almeno un anno al momento dell avvio dell iniziativa d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell iniziativa ovvero in settori affini ad esso e) presenza di figure professionali adeguate all iniziativa da realizzare, operative all interno dell impresa f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori. L Ambito, valutata l opportunità di indire una istruttoria per la co-progettazione di un servizio o di un intervento sociale, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all iniziativa. Nella istruttoria per la definizione del progetto dovranno essere definite le seguenti fasi: a) presentazione da parte dell Ufficio di Piano degli aspetti tecnici legati alla specifica problematica oggetto dell iniziativa b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti d) elaborazione ed approvazione di un progetto d intervento comune. L istruttoria pubblica si conclude con la definizione di un progetto, per il quale l Ambito definisce forme e modalità di collaborazione con uno o più soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione. ART. 17 MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Il Coordinatore dell Ambito deve presentare al Coordinamento Istituzionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno l elenco degli affidamenti dei servizi socio assistenziali affidati in economia o con procedura negoziata senza bando specificando l importo e i sevizi. ART.18 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO L approvazione definitiva del presente Regolamento avviene, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, con delibera dell organo di governo del Comune di Giugliano in Campania ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione. Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI 7

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altri regolamenti adottati dal Coordinamento Istituzionale dell Ambito Territoriale N14, sono da intendersi per abrogate. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, comunitaria, nazionale, comunale e regionale, in materia di appalti di servizi ed in particolare alla disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni nonché alla Legge della Regione Campania n. 3/2007. Il presente Regolamento verrà pubblicato all Albo Pretorio del Comune di Giugliano e sul sito internet istituzionale dell Ambito N14 8