Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 01227/010 Servizio Gestione Sport CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 90 approvata il 6 aprile 2018 DETERMINAZIONE: PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR-RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE BISTOLFI 10. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 6910584A50. PREMESSO CHE - con determinazione dirigenziale in data 16 dicembre 2016, mecc. 2016 44847/10, è stata approvata l indizione della gara per la concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo dello Sport di viale Bistolfi 10, ai sensi dell art. 164 e seguenti della Parte III Titolo I Capo I del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità specificate nel relativo bando, con aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell esito dei lavori della Commissione Giudicatrice, secondo le condizioni e i criteri indicati nel capitolato di gara; - l area ha una dimensione di circa 65 mq e risulta composta da locale adibito a servizio di bar-ristoro, magazzino e servizi igienici; - il bando è stato pubblicato sul sito telematico della Città, alla pagina Bandi e Avvisi del canale tematico Appalti e Bandi a decorrere dal 20 dicembre 2016 e alle pagine Sport in Città e Trasparenza Amministrativa del canale tematico Sport e Tempo Libero a decorrere dal 23 dicembre 2016; - entro il termine di presentazione dell offerta, previsto dal bando di gara per le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2017, hanno presentato domanda di partecipazione alla gara n. 4 (quattro) concorrenti; - con determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2017, mecc. 2017 40270/10, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice e con successiva determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2017, mecc. 2017 40604/10, è stata approvata la sostituzione di un componente della predetta Commissione; - la gara è stata espletata, come risulta dai verbali di gara custoditi agli atti del Servizio Gestione Sport, con le sedute pubbliche tenutesi in data 24 gennaio 2017 e 7 febbraio 2017; i lavori della Commissione sono proseguiti in seduta riservata in data 7 febbraio 2017 e terminati in seduta pubblica il giorno 13 febbraio 2017, approvando gli esiti della selezione, dai quali - in ragione dell esclusione dalla gara dell ASD Decathlon e della Società Soel s.r.l. e del punteggio riportato dai restanti concorrenti nella valutazione dell offerta tecnica e nell offerta economica - si evidenzia che: - la Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100; - Bar Leone di Sheremet Svitlana ha riportato il punteggio complessivo pari a 70,34 su 100; TENUTO CONTO CHE
2018 01227/010 2 - la quantificazione del canone annuo per l utilizzo dei locali è fissata in ragione di euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre ad euro 2.640,00 per I.V.A. 22%, per un totale di euro 14.640,00, come da offerta economica presentata in sede di gara e custodita agli atti del Servizio Gestione Sport, corrispondente ad un incremento del canone patrimoniale quantificato in euro/anno 6.800,00, oltre a IVA a termini di legge, come da perizia del Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde in data 22 dicembre 2015, prot. 17303; - detto canone deve essere versato in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate all Ufficio Cassa dell Area Sport e Tempo Libero; per quanto riguarda il canone si opta per il regime di imponibilità ai sensi dell art. 10 n. 8 del D.P.R. 633/72; - la quantificazione in ragione del 15% (quindici per cento), come risulta dall offerta presentata in sede di gara e custodita agli atti del Servizio Gestione Sport, del reddito netto relativo alle attività oggetto di concessione, desumibile dalla dichiarazione dei redditi relativa all esercizio precedente che dovrà essere versato, a decorrere dalla seconda annualità, entro il primo semestre all Ufficio Cassa dell Area Sport e Tempo Libero; - l onere relativo alle utenze viene posto a carico del concessionario come segue: - interamente i costi relativi alla fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento relativa al bar e servizio igienico; - interamente le spese telefoniche e quelle relative alla tassa raccolta rifiuti. Il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori della Città provvederà a quantificare alla predetta Società il rimborso dei consumi di acqua e riscaldamento, tenuto conto che l aggiudicatario è intestatario dell utenza elettrica; - sono altresì interamente a carico del concessionario: - le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dei locali, dei manufatti, delle attrezzature e dei relativi infissi; - le spese relative alla pulizia dei locali e delle attrezzature, tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti all esercizio; PRESO ATTO CHE: - con la determinazione dirigenziale del 17 febbraio 2017, mecc. 2017 40721/10, si è proceduto all aggiudicazione definitiva della gara in oggetto con sospensiva dell efficacia alla Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C., con sede in Torino, via Petrarca 7 bis, Partita Iva 03746950017, nella persona del legale rappresentante Costa Cosimo, nato a Torino il 27 marzo 1970, residente a Chieri (TO) in via Moncalvo 16, C.F. CSTCSM70C27L219M, come risulta dalla documentazione custodita agli atti del Servizio Gestione Sport; CONSIDERATO CHE: - le comunicazioni previste all art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse in data 17 febbraio 2017 prot. n. 917 e 918 alla Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. e a Bar Leone di Sheremet Svitlana, classificate rispettivamente 1 e 2 nella procedura di gara; - nei confronti dell aggiudicatario sono stati richiesti agli enti competenti i documenti necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, ai sensi dell art. 71 del DPR 445/2000, e alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che questi sono pervenuti regolarmente al Servizio Gestione Sport. I suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo.
2018 01227/010 3 TENUTO CONTO CHE - la Società non è soggetta all ottemperanza ai sensi della Legge 68/99, come comunicato dall Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l impiego di Torino, in data 4 agosto 2017 prot. 3559; RISCONTRATO CHE - sono trascorsi i termini dilatori previsti dall art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; CONSIDERATO CHE - in data 6 aprile 2017, prot. n. 43272, è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni ai sensi dell art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., di cui non è ancora pervenuta la certificazione e che pertanto risultano decorsi i termini di 30 giorni dal ricevimento della richiesta all ente di competenza senza che siano stati comunicati gli esiti delle verifiche condotte e che, di conseguenza, l Amministrazione può procedere, ai sensi del comma 3 dell art. 92 dello stesso D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., alla stipula della concessione inserendo in atto la seguente condizione risolutiva: Le parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell art. 92 comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nelle more del rilascio dell informazione antimafia, richiesta in data 6 aprile 2017. A norma dell articolo 92, commi 3 e 4, della predetta Legge, il presente contratto verrà risolto qualora sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al Decreto Legislativo predetto, accertate anche successivamente alla stipula del presente atto, senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l esecuzione di quelle ancora da eseguire e per dare comunque esecuzione al contratto stesso. RITENUTO DI - dichiarare efficace l aggiudicazione della gara, al fine di non aggravare ulteriormente i tempi della procedura, approvando lo schema preliminare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1), sottoscritto in data 27 febbraio 2018 dal Legale Rappresentante della Società presso gli uffici dell Area Sport e Tempo Libero, per accettazione preliminare di tutte le condizioni in esso contenute e offerte in sede di gara, con particolare riferimento all esecuzione della relazione tecnica; - perfezionare l aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto da parte del Servizio Contratti della Città, recependo il suddetto schema di concessione e rilevando che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia sui controlli inerenti l informativa di cui all art. 84 comma 3 del D. Lgs 159/2001 e s.m.i., ai sensi dell art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., comporterà la risoluzione immediata del contratto. RITENUTO CHE - la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione del servizio e dei locali, in conformità a quanto disposto all art. 15 del suddetto schema di concessione che prevede tra le cause legittime di revoca la mancata
2018 01227/010 4 sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta da parte del competente Servizio Contratti della Città; CONSIDERATO CHE La Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. ha presentato idonea dichiarazione concernente il rispetto dell art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, così come convertito nella Legge 122/2010 (all. 2). Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 201204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 24 agosto 2016. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal parere favorevole espresso dalla Commissione in data 26 luglio 2016. Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio Gestione Sport. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti dal D. Lgs n.126/2014. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio Gestione Sport. Tutto ciò premesso, LA DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 1) di approvare in via definitiva le risultanze della gara per la concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo dello Sport di viale Bistolfi 10, e consequenziali a tutti gli atti gara già approvati con determinazione del 17 febbraio 2017, mecc. 2017 40721/10, di aggiudicazione definitiva della gara con sospensiva di efficacia; 2) di dichiarare efficace l aggiudicazione definitiva della procedura di gara approvando l affidamento in concessione del servizio di bar-ristoro di cui al precedente punto 1) alla Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C., con sede in Torino, via Petrarca 7 bis, Partita Iva 03746950017, nella persona del legale rappresentante Costa Cosimo, nato a Torino il 27 marzo 1970, residente a Chieri (TO) in via
2018 01227/010 5 Moncalvo 16, C.F. CSTCSM70C27L219M; 3) di approvare l allegato schema di concessione (all. 1), dando atto che si provvederà a trasmettere gli atti al Servizio Contratti della Città al fine della stipulazione del contratto, autorizzando l ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell atto; 4) di dare atto che in conseguenza del presente provvedimento la Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine fissato con tutta la documentazione richiesta dal Servizio Contratti della Città, rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione del servizio e dei locali, con riconsegna degli spazi alla Città; 5) di approvare l inserimento nell atto della seguente clausola risolutiva: Le parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell art. 92 comma 3 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nelle more del rilascio dell informazione antimafia, richiesta in data 6 aprile 2017. A norma dell articolo 92, commi 3 e 4, della predetta Legge, il presente contratto verrà risolto qualora sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al Decreto Legislativo predetto, accertate anche successivamente alla stipula del presente atto, senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l esecuzione di quelle ancora da eseguire e per dare comunque esecuzione al contratto stesso ; 6) di dare atto che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia sui controlli inerenti l informativa di cui all art. 84 comma 3 del D. Lgs n. 159/2001 e s.m.i., ai sensi dell art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., comporterà la risoluzione immediata del contratto; 7) di comunicare l esito della gara di cui alla presente determinazione alla Società aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città; 8) di dare atto che le somme corrispondenti al canone d uso annuale devono essere introitate come segue: Importo Anno Capitolo e UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria in euro Bilancio articolo Obbligazione 14.640,00 dal 2018 al 2022 19300/3 010 31/12 di ogni anno 3 100 02 Descrizione capitolo e articolo Conto Finanziario n E.3.01.02.01.006 Proventi centri sportivi S.R.E. IVA / Concessioni impianti sportivi - bar Descrizione Conto Finanziario Proventi da impianti sportivi 9) di dare atto che le somme relative al 15% (quindici per cento) del reddito netto relativo alle attività
2018 01227/010 6 oggetto di concessione desumibile dalla dichiarazione dei redditi relativa all esercizio precedente, a decorrere dalla seconda annualità, verranno successivamente quantificate e introitate dall Ufficio Cassa dell Area Sport e Tempo Libero; 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione aperta ; 11) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Torino, 6 aprile 2018 LA DIRIGENTE Servizio Gestione Sport Dr.ssa Susanna RORATO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUBBIA