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Transcript:

Artigiani e Commercianti: la contribuzione 2007 (Inps, Circolare 29.1.2007 n. 29) L art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che Con effetto dal 1 gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono stabilite nella misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l elevazione di 0,2 punti percentuali fino al raggiungimento del 19,00% stabilita dall art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Rimane, invece, invariata l agevolazione disposta da quest ultima norma per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell INPS e con più di 65 anni di età, per i quali il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà. Continuano ad applicarsi, inoltre, le agevolazioni stabilite dall art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni. INPS Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 29 Gennaio 2007 Circolare n. 29 Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l anno 2007 Misura delle aliquote contributive in vigore per l anno 2007 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali a seguito della finanziaria 2007. Premessa L art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che Con effetto dal 1 gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono stabilite nella misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l elevazione di 0,2 punti percentuali fino al raggiungimento del 19,00% stabilita dall art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Rimane, invece, invariata l agevolazione disposta da quest ultima norma per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell INPS e con più di 65 anni di età, per i quali il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà. Continuano ad applicarsi, inoltre, le agevolazioni stabilite dall art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla nuova aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale, differita al 31 dicembre 2009 (1). 1. Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Per l'anno 2007, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 13.598,00. Tale valore è stato ottenuto in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1 gennaio 2007 ( 41,43) ed aggiungendo al prodotto l'importo di 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Pertanto le aliquote risultano come segue: A) Artigiani - 19,50 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; - 16,50 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; B) Commercianti - 19,59 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; - 16,59 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. La riduzione contributiva al 16,50% (artigiani) e al 16,59% ( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo risulta così suddiviso: Artigiani: - 2.651,61 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; - 2.243,67 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; Commercianti: - 2.663,84 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; - 2.255,90 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a 220,97 e a 186,97 per gli artigiani e a 221,98 e 187,99 per i commercianti. I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. 2 Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l anno 2007 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2006 per la quota eccedente il predetto minimale di 13.598,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno all importo di 40.083,00. Per i redditi superiori a 40.083,00 annui resta confermato l aumento dell aliquota di un punto percentuale, disposto dall art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue: A. Artigiani - 19,50 % del reddito superiore a 13.598,00 e fino 40.083,00-20,50..% del reddito superiore a 40.083,00 e fino al massimale di 66.805,00 (v. successivo punto 3). Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 16,50 % e al 17,50%. B. Commercianti - 19,59 % del reddito superiore a 13.598,00 e fino a 40.083,00-20,59 % del reddito superiore a 40.083,00 e fino al massimale di 66.805,00 (v. successivo punto 3). Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 16,59% e al 17,59%. Il contributo in argomento denominato contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2007 (si veda in proposito il seguente punto 4). 3 Reddito imponibile massimo Come è noto il comma 4 dell art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2007 pari a 40.083,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Per l'anno 2007, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 66.805,00 ( 40.083,00 più 26.722,00). In conseguenza, il contributo massimo è il seguente: Artigiani

13.294,20 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (19,50% di 40.083,00 più 20,50 % di 26.722,00); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a 11.290,00 annue (16,50% di 40.083,00 più 17,50 % di 26.722,00). Commercianti 13.354,31 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (19,59 % di 40.083,00 più 20,59 % di 26.722,00); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a 11.350,16 annui (16,59 % di 40.083,00 più 17,59 % di 26.722,00). Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti: Artigiani - 1.107,85 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 19,50% e del 20,50%; - 940,84 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 16,50% e del 17,50% Commercianti - 1.112,85 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 19,59% e del 20,59%; - 945,84 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 16,59% e del 17,59% Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa. Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2007, ad 87.187,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile (2). 4 Contribuzione a saldo Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2007 - ai redditi 2007, da denunciare al fisco nel 2008). In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2007, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In riferimento all imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003. 5 Imprese con collaboratori Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale va determinati nella seguente maniera: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. 6 Contribuzione per le prestazioni di maternità Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. 7 Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 mensili. 8 Termini e modalità di versamento I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: - 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; - entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2006, primo acconto 2007 e secondo acconto 2007. Il Direttore Generale Crecco Note (1) il comma 272 della legge 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l obbligo del versamento dell aliquota aggiuntiva dell 0,09 istituita dall art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207.

(2) Al riguardo si richiama la circolare 102 del 12 gennaio 2003. (3) Come stabilito con circolare n. 12 del 22 gennaio 2004. ( da www.laprevidenza.it )