PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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Al Presidente del Consiglio Comunale Sede PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: PETIZIONI ON LINE MODIFICA DELL ART. 5, DELL ART. 7 e ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL AMMINISTRAZIONE LOCALE PREMESSO CHE - lo strumento della petizione popolare è quello tra i più semplici e antichi istituti di democrazia diretta con il quale la cittadinanza avanza alle assemblee rappresentative locali e nazionali e ai rispettivi governi l'adozione di provvedimenti nell'interesse della collettività. Va evidenziato che tale istituto è previsto e riconosciuto a livello locale, nazionale nonché in ambito europeo; - l'articolo 227 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea stabilisce che "Qualsiasi cittadino dell'unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'unione e che lo (la) concerne direttamente"; - l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea riconosce a "Ogni cittadino dell'unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo"; - l'articolo 50 della Costituzione Italiana riconosce a tutti i cittadini la possibilità di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Tuttavia, il Parlamento Italiano non ha mai approvato alcuna legge attuativa dell'articolo 50 della Costituzione; - con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il legislatore italiano ha disciplinato e individuato i principali strumenti di partecipazione e consultazione popolare che possono essere previsti all'interno degli statuti e dei regolamenti degli enti locali; - come previsto dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello Statuto dell'ente locale devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati finalizzate a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, garantendo il loro tempestivo esame; 1

- lo Statuto del, all art. 18 (Istanze e petizioni), prevede che: 1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco sia istanze che petizioni per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale. 2. La risposta alle istanze ed alle petizioni è fornita ai richiedenti entro i termini e nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo. - il Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all amministrazione locale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 98 del 15/07/2002, in vigore dal 21 agosto 2002 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/09/2013, disciplina così l'istituto delle Petizioni al capo II: Art. 5 Petizioni 1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell Amministrazione Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari, nell ambito delle funzioni proprie del Comune. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti. 2. Esse vengono esaminate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza. Art. 6 Numero minimo di firme e promotori 1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all art. 23 dello Statuto. 2. È richiesto un numero minimo di duecento sottoscrizioni. 3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori. Art. 7 Raccolta delle firme 1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l ammissibilità della stessa. 2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione. Art. 8 Autenticazione delle firme 1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate ai sensi di legge. 2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali. 3. Il pubblico ufficiale che procede all autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è 2

redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore. Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini dell ammissibilità 1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale. 2. Il Segretario Generale delega ad un funzionario l accertamento del numero delle sottoscrizioni, la regolarità delle relative autenticazioni e l appartenenza dei presentatori alle categorie di cui all art. 23 dello Statuto. Successivamente il Segretario Generale si pronuncia circa l ammissibilità, con riferimento alla attinenza delle petizioni alle funzioni del Comune. Il funzionario delegato, provvede esclusivamente ad acquisire conseguentemente le valutazioni tecniche. CONSIDERATO - con l'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 82/2005 il legislatore italiano ha sancito il diritto alla partecipazione democratica elettronica prevedendo che "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare"; - la codificazione di tale principio all'interno dell'ordinamento giuridico italiano appare consentire ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 82/2005, e nello specifico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché alle società a controllo pubblico, l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza dell'ente al fine di favorire "ogni firma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico, nonché per facilitare l'esercizio dei diritti civili e politici"; - negli ultimi anni i Parlamenti di alcuni Paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti d'america, Germania nonché alcune autonomie locali stanno sperimentando ed utilizzando piattaforme ed applicazioni al fine di promuovere il coinvolgimento dei cittadini nell'attivazione dei processi decisionali tradizionalmente affidati ai rappresentanti eletti, consentendo ai cittadini di esercitare il diritto di rivolgere alle istituzioni petizioni popolari anche attraverso il web; - l'innovativa modalità di presentazione delle petizioni popolari attraverso tecnologie informatiche e telematiche -e-petitions - rivitalizza uno strumento di democrazia diretta fondamentale per promuovere e favorire l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni; 3

VISTO IL PARERE di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente U.O. Servizi al Cittadino, dott. Ugo Maria Bonifacio. TUTTO CIÒ PREMESSO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE: a modificare l art 5, l art. 7 e l art. 9 del Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all amministrazione locale nel modo sotto descritto: Art. 5 Petizioni 1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell Amministrazione Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari, nell ambito delle funzioni proprie del Comune. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti. Art. 5 Petizioni 1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell Amministrazione Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari, nell ambito delle funzioni proprie del Comune. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti. 2. Le petizioni possono essere presentate anche on-line nella apposita sezione del sito istituzionale del. 3. A cura dei promotori verrà presentata al richiesta di verifica dell ammissibilità della petizione. 2. Esse vengono esaminate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza. Art. 7 Raccolta delle firme 1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l ammissibilità della stessa. 2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione. 4. Il Segretario Generale si pronuncia circa l ammissibilità, con riferimento alla attinenza delle petizioni alle funzioni del Comune. 5. Esse vengono esaminate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza. Art. 7 Raccolta delle firme 1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l ammissibilità della stessa. 2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione. 4. Le firme possono essere apposte anche on- 4

line nella apposita sezione del sito istituzionale del quando la petizione è presentata on line ai sensi dell art 5 comma 2. 5. La firma delle petizioni on-line avviene secondo la procedura indicata nel sito internet comunale. Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini dell ammissibilità 1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale. 2. Il Segretario Generale delega ad un funzionario l accertamento del numero delle sottoscrizioni, la regolarità delle relative autenticazioni e l appartenenza dei presentatori alle categorie di cui all art. 23 dello Statuto. Successivamente il Segretario Generale si pronuncia circa l ammissibilità, con riferimento alla attinenza delle petizioni alle funzioni del Comune. Il funzionario delegato, provvede esclusivamente ad acquisire conseguentemente le valutazioni tecniche. Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini della verifica della regolarità delle sottoscrizioni (testo modificato) 1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale. 2. Le petizioni on line si considerano depositate al momento del raggiungimento del numero di duecento sottoscrizioni. 3. La raccolta delle firme delle petizioni on line dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla pronuncia della loro ammissibilità. 4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comune può procedere alla rimozione della petizione on line. 5. Il Segretario Generale delega ad un funzionario l accertamento del numero delle sottoscrizioni, la regolarità delle relative autenticazioni e l appartenenza dei presentatori alle categorie di cui all art. 23 dello Statuto. Il funzionario delegato, provvede ad acquisire conseguentemente le valutazioni tecniche. 5

ad istituire all interno del sito istituzionale dell Ente una apposita sezione per l acquisizione telematica delle petizioni e le istanze di cui al Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all amministrazione locale. Perugia, 25/07/2018 Il Consigliere Michele Pietrelli (*) Art. 4. comma 3, Regolamento C.C. La Commissione acquisisce, sulle proposte di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e quelli previsti da norme di legge e regolamentari, qualora richiesti dalla natura del provvedimento proposto. I pareri sono espressi nel termine di dieci giorni dalla richiesta dai responsabili degli uffici interessati ed eventualmente da altri organi ed enti; sono quindi trasmessi alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia ). 6