STATUTO GLOBUS ET LOCUS

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STATUTO GLOBUS ET LOCUS

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO Art. 1 - E costituita l Associazione riconosciuta denominata Globus et Locus. Dal 2003 Globus et Locus è accreditata presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York (Ecosoc) con Roster Consultative Status. Art. 2 - L Associazione ha sede in Milano, via Brisa n. 3. L Associazione, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre costituire sedi secondarie, purché nel territorio nazionale. Art. 3 - L Associazione ha lo scopo di affrontare le problematiche che le trasformazioni economiche, culturali e sociali, collegate ai processi di glocalizzazione in atto, stanno producendo nel contesto italiano. Svolge questo compito attraverso: a) attività di ricerca e documentazione; b) progetti di attuazione o di sperimentazione di iniziative collegate all impatto della glocalizzazione sulle attività dei soci; c) alleanze strategiche e collaborazioni con istituti internazionali, accademia e business community globale; d) organizzazione di conferenze e seminari su tematiche legate alla globalizzazione; e) sostegno alle attività formative e di ricerca di alta formazione in particolare all Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (Aseri) istituita presso l Università Cattolica di Milano. L Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dall articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, lettera c) e quindi dall articolo 143 del Decreto medesimo. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 4 - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da erogazioni, donazioni e lasciti. d) da un eventuale riserva indisponibile, costituita dai Soci allo scopo di meglio tutelare la buona fede dei terzi che intratterranno rapporti con l Associazione. 2

Le entrate dell Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dal ricavato dell organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) dai proventi dell attività di ricerca e di documentazione per terzi e di tutte le altre attività dell Associazione; d) da contributi vari anche da Enti pubblici e privati o da organismi internazionali; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. L apporto dell Università Cattolica del Sacro Cuore può essere conferito sotto forma di servizi e competenze. L Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione degli stessi anche in modo indiretto né può durante la propria vita distribuire fondi, riserve o capitale, a meno che detta distribuzione sia imposta per legge. Art. 5 L esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. L Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio; in presenza di particolari esigenze e in assenza di diversi obblighi imposti dalla legge, detto termine può essere differito fino a centottanta giorni dalla chiusura dell esercizio. Entro il 31 dicembre verrà approvato il bilancio preventivo per l anno successivo con le stesse modalità previste dal comma precedente. Al fine di fornire adeguata pubblicità a tali documenti, gli stessi dovranno essere portati a conoscenza dei Soci con le stesse modalità previste all articolo 13 per la convocazione dell Assemblea almeno quindici giorni prima della data fissata per l approvazione. SOCI Art. 6 Sono Soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio d Amministrazione e che verseranno, all atto dell ammissione, la quota di associazione. I soci si dividono in: soci aggiunti Sono coloro che versano una quota di almeno. 10.000,00. Soci ordinari Possono ottenere la qualifica di soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell Associazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima e alla 3

realizzazione dei suoi scopi o di particolari iniziative mediante contributi significativi in denaro con le modalità ed in misura non inferiore a. 26.000 o a quella diversa che verrà annualmente stabilita dall Assemblea. L impegno del Socio è triennale sulla base della quota che era stabilita al momento della sua associazione. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre del terzo anno saranno considerati Soci anche per il successivo periodo ed obbligati al versamento delle quote annuali di associazione. Art. 7 La qualità di Socio viene meno in caso di: a) recesso, da darsi con il preavviso di cui al precedente articolo; b) esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di: 1) mancata corresponsione della quota associativa annuale, mancata osservanza dello Statuto o delle decisioni prese dagli Organi deliberanti dell Associazione; 2) altri motivi che possono ledere il buon nome ed il prestigio dell Associazione. AMMINISTRAZIONE Art. 8 L Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri secondo quanto verrà determinato dall Assemblea in sede di nomina e per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Dei membri del Consiglio di amministrazione uno verrà designato di diritto dalla Camera di Commercio di Milano e uno dall Università Cattolica, quali Soci fondatori. Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario, anche non amministratore. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, né al Segretario, ad eccezione di un gettone di presenza, determinato dall Assemblea, per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione. Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque 4

almeno due volte all anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo. In sede di approvazione del bilancio preventivo, inoltre, il Consiglio provvederà alla determinazione dei servizi e delle competenze di cui al penultimo comma dell articolo 4 del presente statuto. Detti servizi e competenze dovranno essere poi opportunamente rendicontati in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, previa comunicazione anche per posta elettronica o fax a ciascun consigliere ed al collegio dei revisori dell avviso di convocazione, contenente: data, ora, luogo ed ordine dei lavori. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, con l ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all Assemblea, alla assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione. Il Consiglio compila inoltre il Regolamento per il funzionamento dell Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Esso nomina, inoltre, il Direttore dell Associazione 5

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l esecuzione dei deliberati dell Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. ASSEMBLEA Art. 13 - L Assemblea è composta da tutti i Soci e si riunisce almeno due volte l anno per approvare i documenti di cui all Art. 5 del presente statuto. Le convocazioni dell Assemblea sono fatte con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell assemblea. Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione verificare l avvenuta ricezione da parte del destinatario della convocazione da parte del destinatario. L Assemblea può essere convocata in ogni caso su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell art. 20 Codice Civile. L Assemblea può essere convocata anche al di fuori della Sede Sociale, purché nei paesi membri dell Unione Europea. Art. 14 - L Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell Associazione, sulle previsioni di spesa, sulla determinazione della quota sociale, sulla determinazione del gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell atto costitutivo e statuto e su tutto quant altro a lei demandato per legge. I soci aggiunti nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione possono esprimere un loro componente ogni cinque soci aggiunti o frazione di cinque. Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, a mezzo di delega scritta. Art. 16 - L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente. Il Presidente dell Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il 6

diritto di intervento all Assemblea. Delle riunioni dell Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 17 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall articolo 21 Codice Civile. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 18 - La gestione dell Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti per un quadriennio dall Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Ai Revisori è attribuito il compenso stabilito dall Assemblea dei Soci. COMITATO SCIENTIFICO Art. 19 - Gli indirizzi generali di ordine scientifico vengono elaborati da un Comitato Scientifico, composto fino ad un massimo di sette membri, eletto per la durata di quattro anni dal Consiglio di Amministrazione. Di esso fanno parte, di diritto il Presidente dell Associazione, che lo presiede, il Direttore dell Associazione, il Direttore di ASERI. Spetterà ai Soci la designazione dei rimanenti componenti. SCIOGLIMENTO Art. 20 - Lo scioglimento dell Associazione è deliberato, ai sensi dell articolo 21 ultimo comma Codice Civile, dall Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all Articolo 3, comma 190, legge N. 662/96. In caso di scioglimento dell Associazione la riserva indisponibile di cui all articolo 4 comma primo lettera d del presente Statuto verrà retrocessa, dopo aver dedotto eventuali debiti residui dell Associazione ai soci che provvidero a costituirla in ragione degli importi originariamente erogati. 7

È fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge. CONTROVERSIE Art. 21 - Tutte le eventuali controversie relative all attività dell Associazione che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Detto arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. RINVIO Art. 22 Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti. 8