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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 - DIFFERENZA TRA CANONE RICOGNITORIO E CANONE NON RICOGNITORIO Art. 3 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO Art. 4 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO Art. 6 PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO Art. 7 ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI Art. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA Art. 9 RIMBORSI Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE Art. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI Art. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento, adottato nell esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dal art.27, commi 5, 7 e 8 del Decreto Legislativo 30aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 2. Il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che costituisce la concessione stessa. Art. 2 DIFFERENZA TRA CANONE RICOGNITORIO E CANONE NON RICOGNITORIO 1. Il canone di concessione ricognitorio1 rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all utilità economica ricevuta dal concessionario. 2. Il canone di concessione non ricognitorio2 rappresenta la quantificazione monetaria dell utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale. La normativa di riferimento per il canone ricognitorio è da ricercare nel comma 1 dell art.4 della legge n 1501/1961. La normativa di riferimento per il canone non ricognitorio è da ricercare nei commi 7 e 8 del D.Lgs. n 285/1992. Art. 3 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO 1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Narni come descritte nell allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono inoltre, assoggettate a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il comune di

Narni esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell art.2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico. 2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti. 3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. 4. Sono altresì esenti le occupazioni con opere ed impianti sulle quali il Comune di Narni assume un titolo di proprietà o un diritto d uso esclusivo. Art. 4 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione+, in mancanza, dall occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO 1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Narni per ciascun anno solare di durata dell occupazione. 2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all unità superiore contenente i decimali. 3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell impianto (pali, di sostegno della struttura). 4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell Allegato 2, e decorrono dal 1 gennaio 2016. 5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono eventualmente aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. 6. Il canone non ricognitorio non si sostituisce alla tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l occupazione permanente, ma coesiste con essa, trattandosi di un entrata patrimoniale espressamente stabilita da una diversa disposizione di legge. Art. 6 PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO 1. Per l anno d inizio di occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio dove essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano. 2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile. 3. Il pagamento del canone avviene in autoliquidazione. 4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l obbligo del pagamento del canone decorre dal 1 gennaio dell anno in cui viene accertata l occupazione, salvo che la data d inizio occupazione risulti diversamente accertabile. Art. 7

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell avviso può essere effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno. 2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. 3. Fermo restando il disposto dell articolo 20, commi 4 e 5, del del D.Lgs n. 285/1992, per l omesso, o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 ai sensi dell articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000, 4. Per l omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice. Art. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene: Mediante la procedura di cui al Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Mediante sistema dell ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario. 3. Le spese materialmente sostenute per l espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell utente. Art. 9 RIMBORSI 1.Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito. Art. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. funzionario responsabile per l applicazione dei canoni non ricognitori è il Dirigente dei Servizi Finanziari, a cui sono state conferite, con delibera di giunta comunale, le funzioni ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale degli altri tributi comunali. 2. Tale soggetto provvede all esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l occupazione abusiva disciplinati dal presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi. Art. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI 1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Narni. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ( Codice privacy ) e successive modifiche.

L interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Narni Art. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 1. le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere conformi alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi. 3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l anno 2016 deve avvenire entro il 31 ottobre 2016. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 5. A norma dell art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2015.

ALLEGATO 1) al Regolamento per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. TIPOLOGIE 1. Occupazioni realizzate per l erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa. 1.1. Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica; 1.2 Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati, sottoservizi telefonici, reti di comunicazione e simili; 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico; 1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate; 1.5 Tralicci di elettrodotto.

ALLEGATO 2) Regolamento comunale per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO 1. Occupazioni realizzate per l erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa. 1.1. Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas 1,00 al metro lineare ed energia elettrica; 1.2 Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee 1,00 al metro lineare dati, sottoservizi telefonici, reti di comunicazione e simili; 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di 20,00 cadauno. ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico; 1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in 20,00 cadauno qualunque materiale realizzate; 1.5 Tralicci di elettrodotto. 100,00 cadauno