COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA Provincia di Terni

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1 COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA Provincia di Terni Copia DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 37 Del Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: FILIBERTI GIANLUCA P SANTI ALDO P DIMIZIANI ALESSANDRO P TESSICINI DANIELA A LUPINO DANIEL P RUCO ELEONORA P SANTI ALESSIO P SENSINI MICHELE P SALTALAMACCHIA MARIA P RUCO DANIELE P SANTACROCE GIANFRANCO P Assegnati N. 11 In carica N. 11 Ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1. Assume la presidenza il Sig. GIANLUCA FILIBERTI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vincenza Fortino. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

2 IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco introduce l argomento, riferendo che con il presente atto viene istituito e regolamentato un canone non ricognitorio per l uso o l occupazione delle strade comunali e delle loro pertinenze e che interesserà le occupazioni effettuate con le reti elettriche, telefoniche, La Consigliera Ruco Eleonora ritiene che si venga ad instaurare un meccanismo a cascata che ricadrà sui cittadini e chiede qual è il gettito previsto. Il Sindaco risponde che è stato iscritto in bilancio un gettito di circa 20mila euro. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo codice della strada; Visti gli articoli da 387 a 57 del D.Lgs. 507/1993, disciplinanti la tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubblici (Tosap); Visto l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, attivando anche la riscossione autonoma delle entrate medesime; Rilevato che il 16 comma dell art. 53 della legge n 388/2000 e il 169 comma dell art. 1 della legge n 296/2006 dispongono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; Richiamato il D.M. 13/05/2015 che proroga ulteriormente dal al , il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2015; Rilevata l opportunità di istituire, con vigenza dal 1 gennaio 2015, un canone non ricognitorio, ai sensi dell art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992, per l uso o l occupazione delle strade comunali e delle loro pertinenze, tenendo altresì conto: - delle soggezioni che dall uso o dall occupazione derivano alla strada; - del valore economico dell uso o dell occupazione; - del vantaggio che l utente dell uso o dell occupazione ne ricava. Dato atto dell opportunità di assoggettare al canone non ricognitorio di cui all art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 le occupazioni effettuate per le erogazioni di servizi pubblici, anche a rete; Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n del che afferma l applicabilità del canone anche ai sottoservizi telefonici e alle altre reti di telecomunicazione; Considerato altresì opportuno disciplinare con proprio regolamento il canone in oggetto; Rilevato che, ai sensi della normativa, il canone non ricognitorio di cui all art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 può essere istituito pur mantenendo la vigenza della tassa per l occupazione del suolo pubblico (Tosap) di cui all art. 63 del D.Lgs. 446/1997; Pag. 2

3 Visto il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legge 174/2012; Visto lo Statuto comunale; Visto il regolamento di contabilità; Visto il regolamento generale delle entrate; Visto il regolamento per l applicazione della Tassa per l occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap); Con voti favorevoli 6, astenuti 3 (Consiglieri Ruco Eleonora, Sensini, Ruco Daniele); D E L I B E R A 1) Di istituire il canone non ricognitorio di cui all art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 2) Di approvare l allegata bozza di regolamento per la disciplina del canone di cui al punto 1); 3) Di dare atto che, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997, del 16 comma dell art. 53 della legge 388/2000 e del 169 comma dell art. 1 della legge n 296/2006, il canone non ricognitorio di cui al punto 1) e il regolamento di cui al punto 2) entrano in vigore dal 1 gennaio 2015; D E L I B E R A Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00. Pag. 3

4 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO Art. 3 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO Art. 5 PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO Art. 6 ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI Art. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA Art. 8 - RIMBORSI Art. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dal art.27, commi 5, 7 e 8 del Decreto Legislativo 30aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Art. 2 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO 1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Lugnano in Teverina come descritte nell allegato 1 sono soggette a canone ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono inoltre, assoggettate a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il comune di Lugnano in Teverina esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell art.2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico. 2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno,comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti. 3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. Pag. 4

5 Art. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 1. Ai fini dell applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in un unica categoria. Art. 4 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza,dall occupante di fatto, anche se abusivi. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO 1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Lugnano in Teverina per ciascun anno solare di durata dell occupazione. 2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all unità superiore contenente i decimali. 3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell Allegato 2,e decorrono dal 1 gennaio Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. 5. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l occupazione permanente. Art. 6 PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO 1. Per l anno d inizio di occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio dove essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano. 2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile. 3. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione,l obbligo del pagamento del canone decorre dal 1 gennaio dell anno in cui viene accertata l occupazione, salvo che la data d inizio occupazione risulti diversamente accertabile. Art. 7 ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI Pag. 5

6 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell avviso può essere effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. 3. Fermo restando il disposto dell articolo 20, commi 4 e 5, del del D.Lgs n. 285/1992, per l omesso, o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 ai sensi dell articolo 7-bis del D.Lgs.267/ Per l omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice. Art. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene: Mediante la procedura di cui al Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602; Mediante sistema dell ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario. 3. Le spese materialmente sostenute per l espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell utente. Art. 9 RIMBORSI 1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito. Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 1. le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere conformi alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi. 3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l anno 2015 deve avvenire entro il 30 ottobre Pag. 6

7 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 5. A norma dell art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio ALLEGATO 1) al Regolamento per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. TIPOLOGIE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica; 1.2. Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili; 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico; 1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate; 1.5 Tralicci di elettrodotto. ALLEGATO 2) Regolamento comunale per l applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Occupazioni realizzate per l erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica; 1,50 al metro lineare 1.2. Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili; 1,50 al metro lineare 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico; 5,00 cadauno 1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate; Pag. 7

8 20,00 cadauno 1.5 Tralicci di elettrodotto 100,00 cadauno Pag. 8

9 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Lugnano in Teverina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Oriana Fantauzzi PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Lugnano in Teverina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Oriana Fantauzzi Pag. 9

10 Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue IL PRESIDENTE F.to Sig. GIANLUCA FILIBERTI IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Vincenza Fortino ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art.124, comma 1 della Legge n.267/00 Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Fortino Vincenza ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: - è stata pubblicata all albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. N. 267/2000). è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000 Data IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Fortino Vincenza E copia conforme all originale Data IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Fortino Vincenza Pag. 10

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