REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione allo stato passivo. Privilegio IRAP. R.G.N. 5022/2008 Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Cron.AgSg Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Rep.,// Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - Ud. 27/11/2014 Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - PU Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5022-2008 proposto da: EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso l'avvocato GIOVANNI FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del 2014 2031 ricorso; contro - ricorrente - FALLIMENTO MAZZUCCO GIORGIO & C. S.N.C.; ai 1
- intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, depositato il 11/05/2007; wk MS10-3- R -&.\i ' 6-- ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZ Z ICONE; udito, per la ricorrente, l'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Verbania ha respinto l'opposizione al passivo proposta dalla Equitalia Sestri s.p.a., quale concessionario della provincia per la riscossione dei tributi, con la quale essa chiedeva l'ammissione in privilegio ex art. 2752, primo comma, c.c. del credito dell'istante per imposta regionale sulle attività produttive relativa all'anno 2005. Premesso che le norme che disciplinano i privilegi, in quanto poste in deroga al principio di cui all'art. 2741 cod. civ., hanno carattere eccezionale e tassativo, e non sono quindi suscettibili di applicazione analogica, il tribunale ha negato anche l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva, ritenendo significativa la peculiarità della base imponibile dell'irap, la quale non è un'imposta sul reddito (onde no è assimilabile all'ilor), ma reale, che colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata, mentre tale base imponibile comprende anche il costo del lavoro, gli interessi passivi, i proventi straordinari, tanto che i criteri di calcolo della base imponibile possono comportarne l'applicazione anche a soggetti che nel periodo d'imposta non abbiano conseguito alcun reddito. Avverso il predetto decreto l'equitalia Sestri s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE l. - Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2752 c.c. in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sostenendo che, nell'escludere l'applicabilità del privilegio, la corte di merito non ha verificato la possibilità di un'interpretazione estensiva delle predette disposizioni, giustificata dalla natura erariale e diretta del tributo in esame, che fra le altre imposte ha sostituito anche l'ilor, anche tenuto r.g. 5022/2008 3 D c i. e st
conto del d.l. 1 0 ottobre 2007, n. 159, conv. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale ha espressamente esteso il rango privilegiato al credito in discorso. 2. - Il ricorso è fondato, come questa Corte ha ormai ritenuto in numerosi provvedimenti, i quali hanno sancito il principio secondo cui il privilegio previsto dall'art. 2752, primo comma, c.c., a favore dei crediti per tributi diretti dello Stato trova applicazione anche ai crediti per Irap sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. l ottobre 2007, n. 159, art. 39, comma 2, convertito con modificazioni dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, che ha modificato l'art. 2752 cit., prevedendo espressamente l'applicabilità della causa di prelazione ai crediti per Irap. Ciò in quanto l'imposta in questione, istituita dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 contestualmente all'abolizione dell'ilor e destinata ad integrare il gettito finanziario venuto meno per effetto di tale provvedimento, condivide infatti con l'imposta soppressa la natura di tributo erariale a carattere reale, essendo disciplinata dalla legge statale, rispetto alla quale le Regioni a statuto ordinario sono attributarie di competenze meramente attuative, ed avendo come base imponibile il valore aggiunto prodotto autonomamente organizzate esercitate sul dalle attività territorio regionale; essa è inoltre assoggettata alla medesima disciplina dell'ilor per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso, ed è equiparata alla stessa ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria. Pertanto, l'assunzione da parte dell'irap della medesima rilevanza dell'ilor nell'ambito del sistema tributario nazionale legittima l'applicazione del privilegio in questione ai relativi crediti, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 2752, 1 0 comma, c.c., giustificata, oltre che dall'identità della ragione del credito, dalla fondamentale esigenza, comune a tutti i r.g. 5022/2008 4 ii c
crediti individuati dalla norma in esame, di reperire in tempi brevi i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali (fra le altre, Cass. 21 novembre 2013, n. 26125; 11 gennaio 2013, n. 606; l marzo 2010, n. 4861; Sez. 6, 28 settembre 2011, n. 19857; 13 settembre 2011, n. 18756; 14 dicembre 2010, n. 25242). 3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rinviata innanzi al Tribunale di Verbania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Verbania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2014. Il Consigliere est. Il P e.idente (Loreda Nazzicone) (Aldo erini) r-.1,hce Oggi... 201 ER1A r.g. 5022/2008 5 Il cons. rel. est.