Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

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Transcript:

Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 1983 Entrato in vigore per la Svizzera l 8 gennaio 1984 (Stato 24 maggio 2005) Le Parti al presente protocollo, Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19 maggio 1956 2, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente protocollo, per «Convenzione» si intende la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) 3. Art. 2 L articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue: 1) il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo: 4 2) alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9: 5 Disposizioni finali Art. 3 1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo in conformità al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione. RU 1983 1933 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RS 0.741.611 3 RS 0.741.611 4 Testo inserito nella Conv. menzionata. 5 Testo inserito nella Conv. menzionata. 1

Circolazione stadale 2. Il presente Protocollo resterà aperto all adesione degli Stati di cui a 1 paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione. 3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Commissione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 4. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Ginevra dal 1 settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sarà aperto all adesione. 5. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito. 6. La ratifica o l adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell ONU. 7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato successivamente all entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti necessari all entrata in vigore dell emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato. Art. 4 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90 giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il 90 giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. Art. 5 1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell ONU. 2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica. 3. Ogni Parte contraente che cesserà d essere Parte alla Convenzione cesserà contemporaneamente di essere Parte al presente Protocollo. Art. 6 Qualora, dopo l entrata in vigore del presente Protocollo, ed in seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere inferiore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in cui l ultima di dette denuncie avrà effetto. Cesserà altresì di essere in vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore. 2

Contratto di trasporto internazionale (CMR) Prot. Art. 7 1. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone notifica al Segretario generale dell ONU, che il presente Protocollo sarà applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo internazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in conformità all articolo 46 della Convenzione. Il presente Protocollo potrà essere applicato al territorio o ai territori menzionati nella notifica il 90 giorno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o, se in quella data il Protocollo non sarà ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in vigore. 2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al precedente paragrafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potrà, conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo separatamente per quanto concerne detto territorio. Art. 8 Qualunque controversia tra due o più Parti contraenti relativa alla interpretazione o all applicazione del presente Protocollo che le Parti non siano riuscite a comporre per via di negoziato o per altra via potrà essere portata, a richiesta di una delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di giustizia per essere composta. Art. 9 1. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, mediante notifica inviata al Segretario generale dell ONU, che non si considera vincolata dall articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall Art. 8 nei confronti delle Parti contraenti che avranno formulato detta riserva. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. potrà essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata al Segretario generale dell ONU. 3. Non sarà ammessa nessun altra riserva al presente Protocollo. Art. 10 1. Tre anni dopo l entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà chiedere la convocazione di una Conferenza per la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell ONU. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una Conferenza di revisione qualora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale richiesta. 2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformità al precedente paragrafo, il Segretario generale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse desiderano sottoporre all esame della Conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l ordine del 3

Circolazione stadale giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima dell inizio della Conferenza. 3. Il Segretario generale inviterà alle Conferenze convocate in conformità al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell articolo 3, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell articolo 3 del presente Protocollo. Art. 11 Oltre alle notifiche previste all articolo 10, il Segretario generale dell ONU notificherà agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell articolo 3, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell articolo 3 del presente Protocollo: a) le ratifiche ed adesioni ai sensi dell articolo 3; b) le date dell entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all articolo 4; c) le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso dell articolo 2; d) le denuncie ai sensi dell articolo 5; e) l abrogazione del presente Protocollo conformemente all articolo 6; f) le notifiche ricevute conformemente all articolo 7; g) le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell articolo 9. Art. 12 Dopo il 31 agosto 1979, l originale del presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell ONU, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell articolo 3 del presente Protocollo. Fatto a Ginevra, il 5 luglio 1978 in un unico esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. (Seguono le firme) 4

Contratto di trasporto internazionale (CMR) Prot. Campo d'applicazione il 21 aprile 2005 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Austria 19 febbraio 1981 A 20 maggio 1981 Belgio 6 giugno 1983 A 4 settembre 1983 Cipro 2 luglio 2003 A 30 settembre 2003 Danimarca 20 maggio 1980 28 dicembre 1980 Estonia 17 dicembre 1993 A 17 marzo 1994 Finlandia 15 maggio 1980 28 dicembre 1980 Francia * 14 aprile 1982 A 13 luglio 1982 Georgia 4 agosto 1999 A 2 novembre 1999 Germania 29 settembre 1980 28 dicembre 1980 Grecia 16 maggio 1985 A 14 agosto 1985 Iran 17 settembre 1998 A 16 dicembre 1998 Irlanda 31 gennaio 1991 A 1 maggio 1991 Italia 17 settembre 1982 A 16 dicembre 1982 Kirghizistan 2 aprile 1998 A 1 luglio 1998 Lettonia 14 gennaio 1994 A 14 aprile 1994 Lituania 17 marzo 1993 A 15 giugno 1993 Lussemburgo 1 agosto 1980 28 dicembre 1980 Macedonia 20 giugno 1997 A 18 settembre 1997 Norvegia 31 agosto 1984 A 29 novembre 1984 Paesi Bassi * 28 gennaio 1986 A 28 aprile 1986 Portogallo 22 agosto 1989 A 20 novembre 1989 Regno Unito 5 ottobre 1979 28 dicembre 1979 Gibilterra 5 ottobre 1979 28 dicembre 1979 Guernesey 9 ottobre 1986 7 gennaio 1987 Isola di Man 19 aprile 1982 18 luglio 1982 Romania * 4 maggio 1981 2 agosto 1981 Spagna 11 ottobre 1982 A 9 gennaio 1983 Svezia 30 aprile 1985 A 29 luglio 1985 Svizzera * 10 ottobre 1983 A 8 gennaio 1984 Tunisia 24 gennaio 1994 A 24 aprile 1994 Turchia * 2 agosto 1995 A 31 ottobre 1995 Turkmenistan 18 settembre 1996 A 17 dicembre 1996 Ungheria 18 giugno 1990 A 16 settembre 1990 Uzbekistan 27 novembre 1996 A 25 febbraio 1997 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. 5

Circolazione stadale Riserve e dichiarazioni Svizzera Il Consiglio federale svizzero, riferendosi all articolo 23 paragrafi 7 e 9 della CMR, introdotti giusta l articolo 2 del Protocollo, dichiara che la Svizzera calcola il valore della propria moneta in diritti speciali di prelievo (DSP) nel modo seguente: La Banca nazionale Svizzera (BNS) comunica quotidianamente al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro USA sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP vien determinato secondo tale corso e secondo il corso dei DSP in dollari, calcolato dal FML In base a questi valori, la BNS calcola il corso medio del DSP e lo pubblica nel suo bollettino mensile. 6