COMUNE di EDOLO Provincia di Brescia 25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162 e-mail: info@comune.edolo.bs.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFITTO DELL AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTRI E BEVANDE SITA IN VIA GELPI N.55 ED ANNESSA AREA VERDE ART.1 OGGETTO DELLA GARA L oggetto della gara è l affitto dell azienda commerciale di somministrazione di alimenti e bevande sita in Edolo, in Via A. Gelpi nr. 55 (di seguito denominato in brevità centro) e dell annessa area verde come di seguito specificato: - immobile per attività di somministrazione di alimenti e bevande (locale per somministrazione mq.36,60, magazzino mq. 22,07), beni mobili ed attrezzature; - docce e servizi igienici; - area verde esterna, come da planimetria agli atti del comune, ad esclusione dei campi da tennis scoperti. Si precisa che: - il rapporto di affitto d azienda comprende un autorizzazione tipologia UNICA per lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata a favore dell aggiudicatario, con la precisazione che la medesima rimarrà nella titolarità del Comune; - i locali sono consegnati all affittuario con arredi, attrezzature ed impianti, descritti nel verbale di consegna, che rimangono di proprietà del Comune; - il rapporto di affitto di azienda sarà disciplinato da apposito contratto. ART.2 SCOPO ED USO DELL IMPIANTO Il contratto di affitto ha per oggetto l esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie e varie in materia, attività funzionale all uso dei campi da tennis e all area verde; inoltre, la gestione deve riguardare l uso, la cura, la custodia e la 1
manutenzione ordinaria dell immobile, la cura e la manutenzione dell intera area verde dell intero centro. L area verde, da destinarsi a scopi ricreativi, è funzionale ed accessoria sia al locale di somministrazione sia ai campi da tennis. Il centro non potrà essere destinato ad altri scopi senza l espresso consenso dell Amministrazione. ART.3 DURATA DEL CONTRATTO La durata della contratto viene fissata: dal 01 maggio 2010 sino al 31 ottobre 2012, con facoltà del Comune di recedere anticipatamente per motivi di pubblico interesse al termine del secondo anno, con preavviso da inoltrarsi entro il 31 dicembre 2011, senza che l affittuario possa vantare alcuna pretesa economica. In caso di recesso anticipato il gestore, senza alcuna pretesa, dovrà lasciare i locali e l area affittata libera e provvedere a riconsegnare al Comune l autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, senza alcuna pretesa anche di natura economica. L autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile a terzi essendo vincolata all attività del centro stesso. Il gestore non potrà pretendere alcun indennizzo al termine contrattuale per migliorie ed incrementi nella produttività ed avviamento dell azienda, in quanto l avviamento è proprio del Comune. ART.4 CANONE D AFFITTO Il canone d affitto annuo (oltre IVA di legge), offerto in sede di gara, rispetto alla base d asta al rialzo andrà versato al Comune di Edolo in due rate: - entro il 01 giugno di ogni anno solare; - entro il 01 agosto di ogni anno solare. Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dall inizio del secondo anno contrattuale (dal 2011) in misura pari al 100% del tasso di incremento dell indice del costo della vita per famiglie ed operai rilevato dall ISTAT. ART.5 APERTURA DEL CENTRO AL PUBBLICO Il gestore si impegna a tenere aperto al pubblico il centro al pubblico come segue: dal 1 giugno al 30 settembre (periodo di apertura obbligatoria) - orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 23.30 (orari minimi di apertura); 2
Previo accordo fra Comune, gestore dei campi da tennis e gestore del centro il periodo e gli orari di apertura potranno essere modificati, in caso di avverse condizioni metereologiche o altre cause e circostanze particolari. E fatto obbligo all affittuario, per tale intendendosi la persona fisica che seppur in veste di legale rappresentante o delegato, è deputata a gestire il pubblico esercizio, anche nel caso in cui si avvalga di collaboratori, di essere presente sul luogo di lavoro durante la maggior parte dell attività di servizio. Sarà obbligo del gestore esporre all esterno del centro, nel luogo principale di accesso, in modo ben visibile all utenza, gli orari, il periodo di apertura del centro ed a comunicarli contestualmente al Comune. ART.6 ONERI A CARICO DELL AFFITTUARIO L affittuario prenderà in consegna gli immobili, i beni mobili, le attrezzature, gli impianti, l area verde ed annessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza nulla a pretendere da parte del Comune di Edolo. L affittuario si impegna a: 1) provvedere in genere a sue cure e spese alla gestione tecnica, operativa, organizzativa e quant altro necessario per il regolare funzionamento del Centro nel suo complesso per il tutto il periodo contrattuale; 2) sostenere tutte le spese e curare ogni aspetto connesso alla sorveglianza, pulizia, igiene, funzionamento del centro sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa a rapporti con dipendenti e/o collaboratori e/o terzi e/o utenti in genere; 3) sostenere le spese per consumi e quant altro connesso al normale uso del Centro (acqua, energia elettrica, rifiuti solidi urbani etc..), ivi comprese le spese per intestare a suo nome i relativi contratti di fornitura e/o di noleggio delle varie utenze; saranno, inoltre, sostenute dal gestore del centro tutte le spese per i consumi connessi ad energia elettrica, acqua calda e fredda etc.. (ed altre utenze fisse) per la funzionalità dei campi da tennis, dei servizi igienici, docce e spogliatoi e tali ultime saranno rimborsate da parte dell Associazione sportiva concessionaria del campi da tennis in funzione dei consumi effettivi (se possibile la rilevazione) oppure in misura forfettaria; 4) eseguire a proprie cure e spese tutte le opere ed interventi di ordinaria manutenzione, compresi gli impianti tecnici, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti e del centro stesso; in particolare: - manutenzione e cura essenze erbose e arboree presenti nell area del centro: semina di parti erbose mancanti, taglio erba almeno ogni 10 giorni o quando se ne presenti la necessità, concimazione, annaffiatura all occorrenza, potatura essenze arboree; - acquisto sementi e concimi occorrenti per gli spazi verdi; - pulizia accurata dell area verde ed altre parti esterne ai campi da tennis e ai locali di somministrazione, almeno giornaliera ed in ogni caso ove sia necessario senza che siano presenti rifiuti di ogni genere nell area e luoghi stessi, ivi compresa la pulizia del fogliame e dei cestini con frequenza variabile secondo la necessità; 3
- in genere pulizia ed ordine accurato dell intero centro, tali da assicurare i più elevati standard di igiene e di decoro; 5) garantire l accesso al centro di ogni utente dei campi da tennis e dell area verde, favorendo in ogni modo lo svolgimento dell attività sportiva da parte dell associazione concessionaria dei campi da tennis; in particolare il gestore dovrà consentire agli utenti dei campi da tennis l utilizzo delle docce e dei servizi igienici, mantenendoli in perfetto ordine e pulizia a sue cura e spese. L aggiudicatario accetta il centro nello stato di fatto in cui si trova non avendo nulla a pretendere da parte del Comune. La manutenzione straordinaria, salvo che non sia causata da negligenza o incuria del gestore, compete al Comune, che in tal caso, andrà avvisato in forma scritta tempestivamente. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria che richiedano la chiusura del Centro andranno concordati con l Amministrazione Comunale. ART.7 SOPRALLUOGHI E MODALITA DI GESTIONE Il Comune potrà in ogni momento eseguire visite con tecnici e funzionari incaricati e si riserva, inoltre, di invitare il gestore ad eseguire gli interventi manutentivi o quant altro necessario per il buon funzionamento del Centro. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie ed altre necessarie per le attività da svolgersi dovranno essere richieste dall aggiudicatario, il quale è tenuto ad espletare tutte le incombenze amministrative necessarie a sue spese ed oneri. ART.8 MIGLIORIE, ADDIZIONI E MESSA A NORMA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI Il gestore non potrà apportare migliorie, modifiche o trasformazioni senza il consenso scritto del Comune. Il gestore dovendo e/o volendo apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorie a quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta all Amministrazione Comunale; solo a seguito di formale assenso potrà procedere a quanto richiesto. Al termine del periodo gestionale resteranno di proprietà del gestore le attrezzature mobili acquistate dallo stesso ed utilizzate durante il periodo di gestione, il principio non vale per l acquisto di attrezzature mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall uso di proprietà del Comune di Edolo. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali dovessero richiede prove o quant altro le medesime dovranno essere eseguite o effettuate a cura e spese del gestore. ART.9 RESPONSABILITA VERSO TERZI L affittuario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e/o prescrizioni impartite dall Amministrazione Comunale, arrecati per fatto anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate il luogo 4
per qualsiasi motivo, sollevando l amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile o penale. L affittuario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell esecuzione dell attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali il gestore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. Il Comune si riserva l azione di rivalsa nei confronti del gestore, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro dall esecuzione dell attività oggetto del contratto. Il gestore, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall esecuzione del presente contratto. Detta polizza deve tenere indenne l affittuario anche per: 1) morte, lesioni dell integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i rappresentanti dell amministrazione comunale che accedono al Centro - ed a cose, imputabili a responsabilità dell affittuario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, soci, consulenti o terzi, che si verifichi durante l espletamento delle attività oggetto del presente contratto; 2) i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto ma riconducibili a fatti/atti avvenuti durante la vigenza del presente contratto. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell affittuario. Competerà all affittuario la stipulazione di polizza "rischio locativo", sul valore di ricostruzione a nuovo pari ad euro 20.000,00= dell immobile. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune, unitamente alle quietanze. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all amministrazione per i beni immobili, di proprietà del medesimo. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore. ART.10 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA I partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria, come specificato e secondo le modalità indicate nel bando di gara pari ad euro 270,00=. La cauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto o il mancato inizio del servizio per causa imputabile all aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. A garanzia degli obblighi contrattuali la ditta dovrà costituire un cauzione definitiva pari alla metà di una annualità del canone offerto, al netto dell IVA, a mezzo di assegno circolare o deposito in contanti presso la Tesoreria Comunale o 5
fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione, in possesso dei requisiti di cui alla legge 10/06/1982 n.348. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere espressamente l impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a versare l importo della cauzione su semplice richiesta dell Amministrazione Comunale e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art.1944 del Codice Civile. Detta cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del contratto e comunque, fino allo svincolo da parte del Comune. Detta cauzione andrà depositata in Comune prima della stipula del contratto e/o dell inizio dell attività gestionale e coprirà ogni inadempienza degli obblighi contrattuali e/o per il mancato pagamento delle penalità eventualmente comminate e/o per il mancato pagamento di una rate del canone annuale o quant altro richiamato nel presente contratto. La ditta sarà obbligata al reintegro della cauzione definitiva qualora l Amministrazione se ne sia avvalsa di tutta od in parte durante l esecuzione del contratto entro e non oltre sette (7) giorni dalla richiesta. ART.11 INADEMPIMENTI E RISOLUZIONI CONTRATTUALI L accertamento di ogni inadempienza contrattuale riscontrata da parte degli uffici Comunali, dovrà essere sanata immediatamente ed in relazione al fatto contestato al massimo entro 15 giorni. Il mancato rispetto del presente contratto, per ogni contestazione, comporterà una penale discrezionalmente comminata dall Amministrazione Comunale variabile da euro 100,00= a euro 2.000,00= (in mancanza di versamento della penale da parte del gestore ci si avvarrà della cauzione). Potrà costituire motivo di eventuale risoluzione contrattuale la reiterazione di inadempienze contrattuali (almeno due contestazioni anche di diversa natura), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Costituirà, inoltre, motivo di risoluzione contrattuale immediata: il pagamento oltre 20 giorni di una rata del canone in relazione alle scadenze convenute; il mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini convenuti; interruzione del servizio o della gestione o mancato rispetto dei termini di apertura stagionale e/o orari convenuti. La risoluzione contrattuale dà facoltà al Comune di richiedere ogni e più ampio risarcimento dei danni, oltre all incameramento della cauzione definitiva. Le parti potranno recedere in ogni momento dal rapporto: l Amministrazione Comunale in ogni tempo per motivi di pubblico interesse, quanto alla controparte con un preavviso di sei (6) mesi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. ART.12 PRESA IN CONSEGNA DEL CENTRO L affittuario dichiara di avere preso esatta conoscenza dell immobile e degli spazi concessi in gestione, e di trovarli rispondenti alle proprie esigenze, senza nulla a pretendere a carico del Comune. Si impegna ad utilizzarli con la diligenza del buon padre di famiglia; s intendono compresi nel patrimonio temporaneamente dato in gestione tutti i macchinari, beni mobili, attrezzi esistenti nei locali e negli spazi esterni. 6
All inizio del periodo contrattuale e/o della presa in consegna del centro verrà redatto un verbale di consegna del centro sottoscritto da ambedue le parti, dal quale risulteranno anche i beni mobili, gli arredi, le attrezzature presenti nel centro. Al termine del periodo gestionale il gestore consegnerà il bene libero da cose sue ed aventi causa, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature etc..e lo stesso non potrà rivendicare alcuna indennità o pretesa da parte del Comune a qualsiasi titolo. Il Comune avrà diritto ad essere risarcito completamente per eventuali danni, ammanchi accertati sui beni concessi in uso al gestore oltre la normale usura; in tale ultimo caso il risarcimento del danno s intende con il criterio del prezzo di sostituzione, ovvero della spesa effettiva per sostituzione od aggiustamenti. ART.13 PERSONALE L affittuario deve assicurare il servizio con personale idoneo allo scopo che dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti. Il gestore si impegna al rigoroso rispetto ed ad applicare ai lavoratori e/o collaboratori e/o soci od altri soggetti dei quali si avvale per la gestione del centro tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, anche a livello locale, ed ogni norma di legge o regolamentare vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, assistenziale e previdenziale in materia del quale né è il solo responsabile. ART.14 CESSIONE DELLA GESTIONE E DEL CONTRATTO E assolutamente vietata la cessione a terzi del contratto di affitto, anche parziale, pena la risoluzione contrattuale. ART 15 SPESE CONTRATTUALI Dopo l aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse, quali quelle di bollo, di rogito, di registrazione di segreteria e scritturazione sono a carico dell aggiudicatario, ART.17 INFORMATIVA (D.lvo 196/03) Ai sensi di quanto previsto dal D.lvo 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni si precisa che il conferimento di dati all Amministrazione Comunale di EDOLO, ai fini della partecipazione alla gara, deve ritenersi obbligatorio in virtù di disposizioni normative; che i dati forniti verranno trattati con o senza l ausilio di mezzi elettronici da personale del Comune e comunicati al tesoriere in via strettamente funzionale all eventuale pagamento del canone o cauzione; che il trattamento dei dati sarà eventualmente finalizzato all eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. 7