JONICA MULTISERVIZI S.P.A COMUNE DI ROCCELLA JONICA

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JONICA MULTISERVIZI S.P.A SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA 1

Sommario Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Composizione dell Albo Articolo 3 Soggetti ammessi Articolo 4 Requisiti per l iscrizione Articolo 5 Modalità di iscrizione all Albo e Titoli per l iscrizione Articolo 6 Comunicazione dell esito della domanda di iscrizione Articolo 7 Effetti e validità dell iscrizione Articolo 8 Utilizzazione dell Albo Articolo 9 - Segnalazione delle variazioni mantenimento dell iscrizione Articolo 10 - Pubblicità Articolo 11 Trattamento dati personali Articolo 12 Entrata in vigore 2

Articolo 1 Oggetto 1. Il presente disciplinare regola l istituzione, fissa i criteri per l iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell Albo dei Fornitori della Jonica Multiservizi S.p.A previste dall art. 125 del D. Lgs 163/2006 comma 6, 9, 11 più precisamente : a) comma 6: I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008) c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. b) comma 9: Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. c) comma 11: Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di 200.000, l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 3

2. L Albo sarà utilizzato dalla Società, Jonica Multiservizi S.p.A, come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire lavori, servizi e forniture nell ambito dei limiti e dei procedimenti imposti dai vigenti regolamenti per l affidamento di forniture, servizi e lavori in economia, ovvero: - Regolamento e disciplina dei contratti e delle forniture degli appalti e delle spese in economia,approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.11.2011. 3. Lo scopo che si intende raggiungere con l istituzione del suddetto Albo è il seguente: Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l invito di diverse imprese; Dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori o prestatori di servizi. 4. Resta ferma la facoltà della Società, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l utilizzazione dell Albo, ovvero qualora la Società, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, previa anche consultazione mercato elettronico ( CONSIP), di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo. Articolo 2 Composizione dell Albo 1. L Albo Fornitori è così articolato: Sezione I: Fornitori di beni Sezione II: Prestatori di servizi 2. Le sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell Allegato B al presente Disciplinare. La Società si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare. 3. Il presente disciplinare non potrà essere utilizzato per le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori. 4

Articolo 3 Soggetti ammessi Possono essere ammessi all iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), del D.Lgs 163/2006 compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente: gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443; Articolo 4 Requisiti per l iscrizione I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell iscrizione nell elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale Sono ammessi all elenco gli operatori : 1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 5

accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico,se si tratta di altro tipo di società o consorzio.; resta salva in ogni caso l applicazione dell art. 178 c.p. e dell art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell art. 38 del D.Lgs.163/06; 4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all art. 17 della L. 19 marzo 1990, n.55; 5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; 6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società; o che non abbiano commesso un errore grave nell esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dalla Società; 7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 8. che nell anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; 9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 12. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 13. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all articolo 38, comma 1, lett. m- ter del Codice; 14. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi); 6

Articolo 5 Modalità di iscrizione all Albo e Titoli per l iscrizione Le Ditte interessate all iscrizione all Albo di cui al presente disciplinare, devono far pervenire apposita Domanda in bollo sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui al fac simile Modello A, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..la richiesta di iscrizione nell elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando l apposito modello ( mod. A ), esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere chiusa in un plico ed inviata a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo: Jonica Multiservizi S.p.A via Matteotti n 56 89047 Roccella Jonica ( RC ). Sulla busta dovrà essere riportata l indicazione: ISTANZA PER ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI. Il recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo sia addebitabile a forza maggiore. La documentazione si compone di: A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all art. 3. 1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; (se organismo non tenuto all obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell Atto Costitutivo e dello Statuto. 2. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti ( modello A): 2.1. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2.2 che non sia pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si 7

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 2.3 che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l applicazione dell art. 178 c.p. e dell art. 445, co. 2 c.p.p.; 2.4 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 2.5 che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; 2.6 che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 2.7 che nell anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; 2.8 che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 2.9 che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 Legge 68/99); 8

2.10 che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all art. 9, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 2.11 che non sia stata applicata nei propri confronti la sospensione o la decadenza dell attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell A.V.C.P.; 2.12 l insussistenza dei divieti di cui all art. 38, comma 1, lett. m - ter del Codice; 2.13 l elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell art. 2359 c.c.. A tal fine andrà utilizzato il modello A allegato al presente Disciplinare. Articolo 6 Comunicazione dell esito della domanda di iscrizione La Società provvede all esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo dall ufficio preposto. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell ultima trasmissione. La Società, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora la Società ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente disciplinare. 9

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l importo di classifica richiesti, La Società potrà accogliere in modo parziale l istanza di iscrizione. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare, l istanza di iscrizione verrà respinta. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all istante, ai sensi dell art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Verrà, altresì, respinta l istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell art. 38 del Codice. L esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato. Articolo 7 Effetti e validità dell iscrizione L iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario. L iscrizione all elenco fiduciario ha validità a decorrere dalla data della comunicazione dell esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo ( che avviene ogni tre anni per quelli inseriti a partire dal primo elenco istituito dalla Società), sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all iscrizione. Ove la Società ritenga di avvalersi dell elenco ai fini dell art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità. Articolo 8 Utilizzazione dell Albo 1. La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l ordine precostituito dalla data d iscrizione. 10

Per l esecuzione delle forniture di beni e servizi inferiori a quarantamila euro esclusa IVA : Per tale importo il presente Disciplinare consente al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell art. 125 comma 11 di attingere alla singola Ditta senza effettuare la preventiva gara escludendo eventualmente la Ditta che ha operato nei tre mesi precedenti. Articolo 9 - Segnalazione delle variazioni mantenimento dell iscrizione 9.1 Segnalazione delle variazioni: Gli operatori iscritti nell elenco devono comunicare alla Società tutte le variazioni..tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d ufficio dell iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 6. 9.2 Mantenimento dell iscrizione: I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre alla Società, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione comporta l automatica cancellazione dall elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta alla Società entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell anno. Articolo 10 - Pubblicità L esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari di forniture, servizi e lavori in economia della Società sarà pubblicato sul sito informatico della Società (www.jonicamultiservizi.it) Articolo 11 Trattamento dati personali In ottemperanza a quanto disposto dall art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Società gestirà l archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l iscrizione all elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 11

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente Disciplinare entra in vigore con effetto dalla data della sua pubblicazione sul sito della Società. 12