CITTA DI VIGEVANO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NELLA DISPONIBILITA DEL COMUNE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE ABITATIVE

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CITTA DI VIGEVANO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NELLA DISPONIBILITA DEL COMUNE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE ABITATIVE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 09/11/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NELLA DISPONIBILITA DEL COMUNE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE ABITATIVE SOMMARIO Art. 1 Generalità degli interventi.... 3 Art. 2 Tipologia delle abitazioni per emergenze... 3 Art. 3 Requisiti per l assegnazione ad uso temporaneo... 3 Art. 4 Modalità e condizioni per l assegnazione... 4 Art. 5 Durata delle assegnazioni in uso temporaneo... 5 Art. 6 Indennità di occupazione degli alloggi... 7 Art. 7 Manutenzione del Patrimonio... 7 Art. 8 Condizioni risolutive dell assegnazione in uso temporaneo.... 7 Art. 9 Norme finali... 8

Art. 1 Generalità degli interventi Il presente regolamento disciplina l assegnazione e le modalità di gestione degli alloggi nella disponibilità dell Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze abitative di cittadini o famiglie residenti sul territorio di Vigevano. Art. 2 Tipologia delle abitazioni per emergenze Gli alloggi nella disponibilità dell Amministrazione Comunale per far fronte alle emergenze abitative si suddividono nelle seguenti tipologie: a) alloggi ad uso abitativo di proprietà comunale esclusi dalla disciplina del Regolamento Regionale n.1 /2004 articolo 1, comma 3, lettera a); b) alloggi assunti in locazione dal Comune che vengono suddivisi al fine di assegnare stanze (1 o più tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare) e in condivisione con altro nucleo familiare, l uso di cucina e bagno; c) alloggi assunti in locazione dal Comune da enti e/o privati cittadini. Art. 3 Requisiti per l assegnazione ad uso temporaneo Le abitazioni per le emergenze verranno assegnate dal Dirigente competente a seguito di valutazione della reale emergenza verificata al Servizio Sociale Professionale competente sulla base dei criteri qui di seguito stabiliti in ordine di priorità ed è finalizzata ad offrire una sistemazione temporanea a cittadini residenti che si trovino in situazione di emergenza abitativa a causa di perdita di un alloggio ubicato nel Comune di Vigevano, non abusivamente occupato e che non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato né altra sistemazione abitativa. Le cause della perdita dell alloggio quali: 1) ordinanza di sgombero; 2) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità del pagamento del canone dovuta comunque a motivazioni socio-economiche; 3) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale: 4) liberazione dell alloggio di servizio, per cessazione del rapporto di lavoro, in caso di ristrutturazione, fallimento o cessazione dell attività della società proprietaria; 5) per separazione solo a favore del coniuge che deve abbandonare l alloggio coniugale. I nuclei familiari che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) Residenza anagrafica nel Comune di Vigevano da cinque anni continuativamente nel periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione (L.R. n.7 del 28/02/2005), salvo eventuali casi debitamente documentati dall assistente sociale, sotto la responsabilità del Dirigente competente; b) di accesso all edilizia residenziale pubblica previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e successive modificazioni; c) la non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale, d) patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare di valore non superiore a 10.000,00 da riferirsi all anno precedente;

e) qualora il reddito desunto dalla attestazione ISEE superi il limite fissato per l accesso all E.R.P. ma, al momento dell esecuzione sia intervenuta una modificazione sostanziale della capacità reddituale a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro da parte di una o più componenti il nucleo familiare ovvero l uscita (da almeno 3 mesi) dal nucleo familiare o il decesso di un 1 componente, il richiedente potrà presentare una nuova dichiarazione ISEE, definita ai soli fini della presente ipotesi, riferita all anno della esecuzione del provvedimento di rilascio e come di seguito specificato: - il reddito di riferimento sarà quello risultante dalla moltiplicazione per dodici della media degli ultimi quattro mesi comprensiva di frazioni di mensilità relative a 13.ma e 14.ma. Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio competente. I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità potrà essere oggetto di accertamento da parte dell Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza Art. 4 Modalità e condizioni per l assegnazione L assegnazione è subordinata all assunzione di responsabilità da parte dell assegnatario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di seguito riportate: a) I beneficiari sottoscrivono con l Amministrazione apposito contratto che definisce gli obblighi delle parti, le modalità e le condizioni dell assegnazione e della eventuale risoluzione. b) Il contratto deve prevedere espressamente l obbligo per il beneficiario alla presentazione della domanda per l assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell assegnazione. c) L utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo le modalità e consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di convivenza civile. d) I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare al Servizio Politiche della Casa la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all assegnazione, pena la revoca dell assegnazione stessa. e) E fatto divieto subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell alloggio di persone non espressamente autorizzate dall Amministrazione. f) Le persone cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi. E assolutamente proibito modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili. g) Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare, tramite un proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli arredi eventualmente assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali. h) Al fine di accedere agli alloggi anche in caso di prolungata assenza (oltre due settimane consecutive senza espressa autorizzazione del Comune) degli occupanti, sarà depositata in Comune una copia delle chiavi delle strutture abitative. Nei casi di revoca dell assegnazione e quindi rilascio dell alloggio l assegnatario autorizza, sin dalla stipula del contratto, l Amministrazione Comunale ad accedere ai locali. i) Il contratto dovrà prevedere l espressa riserva per l Amministrazione Comunale, in caso di necessità e in relazione alla tipologia degli appartamenti, alla composizione e allo stato di disagio sociale dei nuclei familiari che ne facciano richiesta, di rideterminare le assegnazioni

effettuate, disponendo i passaggi dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse previo parere del Dirigente del settore interessato. In caso di rifiuto da parte del nucleo familiare si procederà alla revoca dell assegnazione. j) In casi di particolare emergenza, e per limitati periodi di tempo, si possono disporre le assegnazioni dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari. In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca dell assegnazione del nucleo familiare già assegnatario dell alloggio e alla decadenza del diritto di assegnazione anche su altro alloggio, che si renda disponibile, per l altro nucleo familiare. k) La concessione temporanea in uso delle unità abitative o di una parte di esse ( in coabitazione) verrà effettuata mediante determinazione del Dirigente competente, come pure la revoca dell assegnazione, dopo opportuna consultazione con l Assistente Sociale di competenza. l) L assegnatario dovrà occupare l alloggio assegnato entro 24 ore dall assegnazione che viene formalizzata con verbale e consegna delle chiavi, pena la revoca dell assegnazione stessa, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla volontà dell assegnatario, che saranno valutati da parte dei Servizi Sociali del Comune. Art. 5 Durata delle assegnazioni in uso temporaneo Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore a mesi sei dalla data di assegnazione dell alloggio. In circostanze eccezionali, potrà essere autorizzata da parte del Dirigente competente, la proroga dei contratti scaduti quando il perdurare del grave disagio socio-economico degli assegnatari, documentato nelle opportune forme, previa valutazione dell Assistente Sociale, non consenta soluzioni alternative. Alla scadenza del contratto o del termine ulteriormente concesso, verrà disposto, con apposito atto Dirigente competente, il rilascio dell immobile occupato senza titolo da parte dell assegnatario inottemperante agli obblighi contrattuali. Art. 6 Indennità di occupazione degli alloggi Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l emergenza abitativa di cui all art. 3 è richiesto il pagamento di un indennità di occupazione. Per la determinazione dell entità dell indennità di occupazione degli alloggi, viene demandata per competenza al Servizio Politiche della Casa. La mancata corresponsione dell indennità di occupazione degli alloggi che superi i due mesi e senza che siano intervenute cause peggiorative, comunque opportunamente documentate, della situazione economica dell assegnatario, comporterà la revoca dell assegnazione con il conseguente ed immediato rilascio dell alloggio. Art. 7 Manutenzione del Patrimonio I lavori di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico degli assegnatari, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell Amministrazione Comunale e senza alcun rimborso da parte del Comune delle spese sostenute. Al momento della consegna dell alloggio verrà stilato un verbale di consistenza in cui verranno elencati gli arredi esistenti nell alloggio che saranno concessi in uso. L assegnatario sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà provvedere al ripristino a propria cura e spese del danno arrecato. Sono a carico dell assegnatario le spese inerenti le utenze domestiche (luce, gas, acqua) nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 8 Condizioni risolutive dell assegnazione in uso temporaneo La concessione temporanea dell alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario: a) abbia ottenuto assegnazione di alloggio ERP o comunque disponibilità non precaria di un altro alloggio, b) morosità delle quote di indennità di occupazione per un periodo superiore a 2 mesi senza giustificazione ritenuta motivata da parte dell Assistente Sociale, c) abbia ottenuto l assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, d) non abbia preso possesso dell alloggio entro 24 ore dalla consegna delle chiavi, e) abbia ceduto tutto o parte dell alloggio assegnato, f) non abiti stabilmente l alloggio o lasci inutilizzato l alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a due settimane consecutive, senza espressa autorizzazione del Comune, g) abbia adibito l alloggio ad attività illecite accertate dalle competenti autorità, h) ospiti anche temporaneamente senza l autorizzazione dell Amministrazione Comunale, terze persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario così come individuato dal contratto di locazione temporanea, così come definito dall art.3 del presente Regolamento, i) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza, j) si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente assegnato, k) si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare, secondo quanto disposto dall art. 4 comma j, l) il mancato rispetto di quanto previsto nel contratto di assegnazione temporanea. m) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Vigevano o altro comune dove svolge la propria attività lavorativa. In caso di danneggiamento, a seguito di verifica come previsto all art. 4, si chiederà all assegnatario il ripristino delle strutture e/o arredi a propria cura e spese per i danni arrecati, entro 30 giorni dalla contestazione, pena la revoca immediata dell assegnazione in uso temporaneo. La revoca dell assegnazione avverrà attraverso provvedimento del Dirigente competente. L attuazione di tale provvedimento avverrà entro 24 ore dall accertamento delle situazioni sopra citate e lo sgombero eseguito in collaborazione con la Polizia Municipale. Art. 9 Norme finali L applicazione del presente regolamento ai soggetti attualmente occupanti gli alloggi destinati al servizio di emergenza abitativa, riguardo ai termini di cui all art. 4, avrà decorrenza a partire dal 01/01/2010.