IVA Operazioni per le quali sono rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi



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IVA Fatturazione differita Emissione della fattura SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA Scade il termine per l emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21 comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). Vedasi altresì il citato art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/72, con riferimento al caso delle cessioni triangolari. IVA Operazioni per le quali sono rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (art. 6 comma 4 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, e successive modificazioni). IVA Fatture di importo inferiore ad euro 300,00 Annotazione del documento riepilogativo SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA Scade il termine per l annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse nel mese precedente (art. 6 comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695). Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata. IVA Imprese della grande distribuzione Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi al mese solare precedente SOGGETTI OBBLIGATI: IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In relazione alla facoltà, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all Agenzia delle Entrate dell ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art. 1 comma 429 della L. 30 dicembre 2004 n. 311). Pagina 24 di 37

Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, aventi punti vendita con le caratteristiche individuate dall art. 1 comma 430 della L. n. 311/2004 e le imprese di servizi i cui punti vendita rispettano i medesimi requisiti dimensionali. Vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E del 25 gennaio 2010. Per le modalità di trasmissione telematica vedasi il provv. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2009. Imposte sui redditi e IVA Associazioni sportive dilettantistiche Associazioni senza scopo di lucro e pro loco Annotazione delle operazioni SOGGETTI OBBLIGATI: ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SENZA SCOPO DI LUCRO E PRO LOCO CHE HANNO ESERCITATO L OPZIONE PER IL REGIME DELLA L. 398/91 Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all art. 25 comma 1 della L. 13 maggio 1999 n. 133, che hanno optato per l applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991 n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544). Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro loco. Si vedano la circ. Agenzia delle Entrate n. 43/E dell 8 marzo 2000 e n. 165/E del 7 settembre 2000. I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: i proventi, di cui all art. 25 comma 1 della L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; le plusvalenze patrimoniali; le operazioni intracomunitarie. SPESOMETRO Operazioni effettuate mediante carte di credito Comunicazione delle operazioni SOGGETTI OBBLIGATI: OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE In relazione agli obblighi di comunicazione, da parte degli operatori finanziari, delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a euro 3.600,00 il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate, relative al periodo 6 luglio 31 dicembre 2011, scade il termine prorogato dal 30 aprile al 15 ottobre 2012 con provv. Agenzia delle Entrate 13 aprile 2012 di effettuazione della comunicazione. Contributi INPS Lavoratori stranieri occupati irregolarmente Presentazione della dichiarazione di emersione SOGGETTI OBBLIGATI: DATORI DI LAVORO Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione di emersione : in relazione ai lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente alle proprie dipendenze, che siano presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011; Pagina 25 di 37

previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, non deducibile ai fini dell imposta sul reddito. Si vedano l art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, il D.M. 29 agosto 2012 (pubblicato sulla G.U. 7 settembre 2012 n. 209), la ris. Agenzia delle Entrate 31 agosto 2012 n. 85, la circ. Ministero dell Interno 7 settembre 2012 n. 5638 e la circ. INAIL 2 ottobre 2012 n. 48. Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP Rateizzazione SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP, in rate mensili di uguale importo, con l applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima, scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita IVA. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241). Sulla proroga dei termini di versamento e sugli effetti ai fini della rateizzazione vedasi la ris. Agenzia delle Entrate n. 69/E del 21 giugno 2012. Per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA nel contesto della dichiarazione unificata annuale, il versamento dell IVA annuale può essere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base al Modello UNICO. Per il versamento devono essere utilizzati i codici tributo: per il versamento del saldo: 4001 per l IRPEF; 1800 per l imposta sostitutiva dei contribuenti minimi; 1795 per l imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio; 1842 per la cedolare secca; 2003 per l IRES; 3800 per l IRAP; per il versamento dell acconto: 4033 per l IRPEF; 1798 per l imposta sostitutiva dei contribuenti minimi; 1793 per l mposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio; 1840 per la cedolare secca; 2001 per l IRES; 3812 per l IRAP; per il versamento delle addizionali: 3801 per l addizionale regionale all IRPEF in autotassazione; 3844 per l addizionale comunale all IRPEF a saldo in autotassazione; 3843 per l addizionale comunale all IRPEF in acconto in autotassazione Pagina 26 di 37

per il versamento dell IVA annuale: 6099 per l IVA annuale; 6494 per l IVA da adeguamento agli studi di settore; per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate: 1668 per interessi pagamento dilazionato imposte erariali; 3804 per interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; 3805 per interessi pagamento dilazionato tributi regioni. Imposta trattenuta dal sostituto d imposta Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOSTITUTI DI IMPOSTA N. 20 dell 11 ottobre 2012 Per i sostituti d imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente (art. 19 D.M. 31 maggio 1999 n. 164; circ. Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25 maggio 2012). Rateizzazione Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, gli importi delle singole rate sono trattenuti. Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 4731 per IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d imposta; 4730 per IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d imposta; 3803 per addizionale regionale IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta; 3846 per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta Modello. 730 saldo; 3845 per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta Modello 730 acconto; 1845 per cedolare secca assistenza fiscale acconto; 1846 per cedolare secca assistenza fiscale saldo. Ritenute alla fonte Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOSTITUTI DI IMPOSTA Scade il termine per il versamento delle ritenute operate (1) (2) (3) nel mese precedente su: redditi di lavoro dipendente (4); redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione; provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio; indennità, compensi e rimborsi correlati all esercizio diretto dell attività sportiva dilettantistica (5); corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi; Pagina 27 di 37

compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese; premi e contributi corrisposti dall UNIRE e premi corrisposti dalla FISE; indennità di esproprio, di occupazione, eccetera; obbligazioni e titoli similari (6); interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi; redditi di capitale (6) diversi dai dividendi (7) e da quelli indicati in precedenza; proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; proventi indicati sulle cambiali di cui all art. 6, n. 4, Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642; premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive; altre vincite e premi. (1) Regime fiscale di vantaggio Con riferimento al nuovo regime fiscale di vantaggio, introdotto dall art. 27 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, a decorrere dal 2012, a favore di persone fisiche che intraprendono attività di impresa o di lavoro autonomo, e soggette all imposta sostitutiva del 5%, l art. 5 del provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2011 dispone che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano un apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Vedasi, al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012. (2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico Vedasi l art. 25 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, circa l effettuazione da parte delle banche e di Poste italiane di una ritenuta del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010. (3) Pignoramento di somme presso terzi Vedasi l art. 15 comma 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, circa l effettuazione di una ritenuta d acconto del 20% in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011. (4) Incrementi di produttività Vedasi l art. 33 della L. 12 novembre 2011 n. 183 e il D.P.C.M. 23 marzo 2012, con riferimento alla proroga dell applicazione dell imposta sostitutiva del 10% sulle voci di retribuzione correlate a incrementi di produttività. (5) Sport dilettantistico Ai fini dell assoggettamento ad IRPEF ed alle relative addizionali dei compensi delle indennità di trasferta e dei rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l art. 25 comma 1 della L. 13 maggio 1999 n. 133 e l art. 69 del D.P.R. n. 917/86. (6) Redditi di capitale Si vedano le scadenze REDDITI DI CAPITALE Imposta sostitutiva Versamento e REDDITI DI CAPITALE Ritenuta d acconto Versamento in questo scadenzario. (7) Dividendi Il D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 prevede il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio delle ritenute sui dividendi operate nel trimestre solare precedente. Vedasi l art. 27 ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell applicazione di un imposta sostitutiva sugli utili delle azioni e titoli in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.a. Si riportano i codici tributo di più frequente utilizzazione: 1001 per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; 1002 per le ritenute sugli emolumenti arretrati; 1004 per le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; Pagina 28 di 37

1012 per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro; 1019 per le ritenute del 4% a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini; 1020 per le ritenute del 4% a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini; 1038 per le ritenute su provvigioni; 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l esercizio di arti e professioni; 1046, 1047 e 1048, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi. Ritenute enti pubblici Vedasi la corrispondente scadenza RITENUTE/ADDIZIONALI/IVA Enti pubblici Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell Iva periodica in questo scadenzario. Redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOSTITUTI DI IMPOSTA Scade il termine per il versamento delle addizionali all IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati. Addizionale regionale Ai sensi dell art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l addizionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d imposta all atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta: in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre; in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto. Addizionale comunale Ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, l addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento ed è dovuta con versamenti a saldo ed in acconto. Sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati l addizionale è trattenuta da parte dei sostituti di imposta: per il versamento a saldo, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre; per il versamento in acconto, in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo; per l addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione. Pagina 29 di 37

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 3802 addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d imposta; 3848 addizionale comunale (saldo) trattenuta dal sostituto d imposta; 3847 addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d imposta. Compensi corrisposti sotto forma di stock options e bonus Addizionale del 10% Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Scade il termine per il versamento dell addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione. Si vedano l art. 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall art. 23 comma 50 bis e 50 ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, la circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011 n. 4, le ris. Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2011 n. 1 e 11 marzo 2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011 n. 41. Enti pubblici Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell IVA periodica SOGGETTI OBBLIGATI: ENTI PUBBLICI Per gli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 29 ottobre 1984 n. 720 scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente [art. 3 comma 2, lettera h bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602] e delle relative addizionali regionali e comunali. Per gli stessi enti scade il termine per l effettuazione del versamento dell IVA periodica (mensile o trimestrale). Modello F24/EP Con provv. dell Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010 è stato approvato il Modello F24/EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall Agenzia delle Entrate. L utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con provv. Agenzia delle Entrate 23 marzo 2009. Per i codici tributo vedasi la ris. Agenzia delle Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010. Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici Versamento dell acconto IRAP mensile SOGGETTI OBBLIGATI: AMMINISTRAZIONI DELLLO STATO ED ENTI PUBBLICI I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell IRAP. I soggetti che esercitano anche attività commerciali possono effettuare l opzione di cui al comma 2 del citato art. 10 bis del DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per la diversa determinazione della base imponibile relativa alle predette attività. Pagina 30 di 37

Si vedano, al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 148/E del 26 luglio 2000 e la circ. Agenzia delle Entrate n. 234/E del 20 dicembre 2000. Modello F24/EP Con provv. dell Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010 è stato approvato il Modello F24/EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL), nonché dei tributi erariali amministrati dall Agenzia delle Entrate. L utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con provv. Agenzia delle Entrate 23 marzo 2009. Per i codici tributo vedasi la ris. Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007. Vedasi la ris. Agenzia delle Entrate n. 98/E del 14 marzo 2008 per i codici tributo da utilizzare per i versamenti effettuati dai soggetti che esercitano anche attività commerciali e effettuano l opzione di cui al comma 2 del citato art. 10 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. 16 OTTOBRE Martedì Ritenute alla fonte Dividendi SOGGETTI OBBLIGATI: SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE CORRISPONDONO DIVIDENDI Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel trimestre solare precedente (art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602). Ai sensi dell art. 27 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 la ritenuta è applicata a titolo d imposta nella misura elevata dal 12,50% al 20% dal 1 gennaio 2012 dall art. 2 comma 6 e ss. del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 sugli utili corrisposti dalle società ed enti di cui all art. 73 lett. a) e b) del TUIR alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate secondo la nozione di cui all art. 67 comma 1 lettera c bis) del TUIR non possedute nell esercizio dell impresa; la ritenuta di cui sopra non è operata nei confronti dei soggetti che all atto della riscossione dichiarino che si tratta di utili relativi all impresa o ad una partecipazione qualificata. La ritenuta si applica nella stessa misura del 20% sugli utili corrisposti ai non residenti. Vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/E del 16 giugno 2004. Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 1035 (dividendi a persone fisiche residenti) e 1036 (dividendi a persone fisiche non residenti o a società estere). Versamento in acconto delle ritenute operate SOGGETTI OBBLIGATI: BANCHE, ENTI E SOCIETÀ FINANZIARIE Scade il termine per il versamento da parte delle banche della seconda rata dell acconto delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui depositi in conto corrente e a risparmio, ai sensi dell art. 35 del D.L. 18 marzo 1976 n. 46, convertito dalla L. 10 maggio 1976 n. 249. Pagina 31 di 37

Le disposizioni di cui all art. 35 del D.L. n. 46/1976 si applicano a Poste italiane s.p.a. ed a Cassa depositi e prestiti s.p.a. ai sensi dell art. 5 del D.L. 29 novembre 2004 n. 282, convertito in L. 27 dicembre 2004 n. 307 secondo i criteri ivi indicati. Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24. Redditi di capitale Imposta sostitutiva Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: INTERMEDIARI AUTORIZZATI Scade il termine per il versamento dell imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei Grandi emittenti di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239. Si vedano al riguardo la C.M. 23 dicembre 1996 n. 306/E, n. 165/E del 24 giugno 1998 e n. 11/E del 28 marzo 2012. Il versamento deve essere effettuato con Modello F24. Redditi di capitale Imposta sostitutiva Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SGR, SICAV E SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DEI FONDI LUSSEMBURGHESI Fondi comuni italiani e assimilati Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi lussemburghesi storici ovvero dall intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta elevata dal 12,50% al 20% dal 1 gennaio 2012 dall art. 2, comma 6 e segg. del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti lussemburghesi storici (art. 26 quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; art. 2 comma 62 e seguenti del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011 n. 10). Vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e n. 11/E del 28 marzo 2012. Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7 comma 11 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461) la previgente disciplina. Per la disciplina transitoria, l art. 2 comma 70 del D.L. n. 225/2010 dispone che le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all art. 11 bis del D.L. 30 settembre 1983 n. 512 ( lussemburghesi storici ) prelevano l imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di 11 rate a partire dal 16 febbraio 2012. Fondi comuni esteri Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10 ter della L. 23 marzo 1983 n. 77, come modificato dall art. 2 comma 80 del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011 n. 10). Pagina 32 di 37

Il versamento deve essere effettuato con Modello F24. IVA Imposta risultante dalla dichiarazione annuale Rateizzazione SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell IVA annuale per il periodo di imposta 2011, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2012 e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell interesse fisso di rateizzazione dello 0,50% mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241). Per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA nell ambito del Modello UNICO, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo. Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 6099 IVA annuale; 1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali. IVA Contribuenti mensili Mese di settembre 2012 Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA IN REGIME MENSILE Scade il termine per l effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di settembre 2012, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100. Se l importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Aliquota In merito all elevazione dell aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21%, vedasi la circ. Agenzia delle Entrate n. 45/E del 12 ottobre 2011. Limiti per liquidazione trimestrale Ai sensi dell art. 14 comma 11 della L. 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell IVA sono costituiti da un volume d affari realizzato nell anno solare precedente non superiore a 400.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (si veda la ris. Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012). Contabilità presso terzi Il D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell anno successivo alla scelta operata di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Pagina 33 di 37

Per il versamento, mediante Modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6009. IVA Dichiarazioni d intento ricevute Comunicazione SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza in data odierna (art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983 n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984 n. 17, come modificato dall art. 2 comma 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16). Si vedano al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005 e la circ. Agenzia delle Entrate n. 41/E del 26 settembre 2005. La presentazione deve avvenire mediante trasmissione telematica secondo il Modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2005. _ Imposte sugli intrattenimenti Attività svolte a carattere continuativo Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO IN MODO CONTINUATIVO Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 scade il termine per il versamento dell imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544; circ. Agenzia delle Entrate n. 165/E del 7 settembre 2000). Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo 6728. _ INPS Contributo alla gestione separata Versamento SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CHE EROGANO COMPENSI RELATIVI A COLLABORAZIONI A PROGETTO E SOG GETTI CHE EROGANO PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996 n. 281), relativi, tra l altro, a: rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l art. 61 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276); prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell art. 44 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326); esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269; si veda la circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004). Pagina 34 di 37

Associazione in partecipazione Vedasi l art. 43 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, ai fini dell iscrizione ad apposita gestione separata INPS. Si riporta la principale causale contributo da indicare nel modello di versamento: CXX collaborazione a progetto. _ 16 OTTOBRE Martedì Accise Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3 comma 4 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, cosiddetto TUA Testo Unico Accise). Il versamento deve essere effettuato con il Modello F24 accise. _ 17 OTTOBRE Mercoledì IVA e RITENUTE ALLA FONTE Tardivo versamento Ravvedimento SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CON PARTITA IVA E SOSTITUTI DI IMPOSTA IVA Scade il termine per l effettuazione del versamento tardivo entro 30 giorni dell imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 17 settembre 2012, con l applicazione, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: della sanzione nella misura del 3% commisurata all imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; degli interessi moratori al tasso legale del 2,5% annuo misura così elevata dal D.M. 12 dicembre 2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012 con maturazione giorno per giorno. Vedasi al riguardo la circ. n. 23/E del 25 gennaio 1999. La disposizione deve essere coordinata con quanto disposto dall art. 23 comma 31 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011. Ritenute alla fonte Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 17 settembre 2012. Errori formali Vedasi al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001. Correzioni di errori Vedasi la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 8904 per l IVA; 8906 per le ritenute. Pagina 35 di 37

Per il versamento degli interessi, limitatamente all IVA, deve essere utilizzato il codice tributo: 1991 per gli interessi sul ravvedimento IVA. _ 17 OTTOBRE Mercoledì IMU Tardivo versamento Ravvedimento SOGGETTI OBBLIGATI: PERSONE FISICHE Termine per regolarizzare il versamento dell eventuale seconda rata di acconto dell IMU dovuta per l anno in corso, con riferimento all abitazione principale e relative pertinenze, la cui scadenza del termine era il 17 settembre 2012, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. Si vedano gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall art. 56 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 e dall art. 4 comma 5 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella L. 26 aprile 2012 n. 44, il provv. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 n. 53909, la circ. Ministero dell'economia e delle Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF, le Linee Guida del Ministero dell Economia e delle Finanze 11 luglio 2012 e la ris. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 n. 35. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell art. 1 comma 20 e 22 della L. 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall 1 febbraio 2011. Inoltre, si segnala che l art. 23 co. 31 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, modificando l art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15 e il 30 giorno successivo alla scadenza del versamento. Con il D.M. 12 dicembre 2011 (pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall 1 gennaio 2012, rispetto all 1,5% in vigore fino al 31 dicembre 2011. Pagina 36 di 37