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DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14.06.2011 OGGETTO: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall attività di un nuovo stabilimento di torrefazione del caffè, ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, ubicato in Località Sa Stoia in Comune di Iglesias. IL DIRIGENTE DELL VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e ss.mm.ii. ed in particolare l art. 269; VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n 9 recante Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali ed in particolare l art. 53 che ha attribuito alle Province la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; VISTO il documento Direttive regionali in tema di emissioni in atmosfera approvate dalla Regione con delibera di Giunta n. 47/31 del 20.10.2009; PRESO ATTO della delibera della Giunta Provinciale n. 11 del 26.01.2010, che recepisce i contenuti delle succitate direttive regionali con particolare riguardo alla procedura autorizzativa ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. 152/2006; VISTA l istanza assunta agli atti di questa Provincia con prot. n. 10049 del 13.04.2011, trasmessa dal Sig. Luigi Cossu, in qualità di gestore della società Costa Leone S.r.l. Artigiana, tendente al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l installazione ed esercizio di un nuovo stabilimento di torrefazione del caffè da ubicarsi in Località Sa Stoia in Comune di Iglesias; Via Argentaria, 14 09016 Iglesias (CI) TEL. 0781.31908 FAX 0781.33025 www.provincia.carboniaiglesias.it 1 / 9

VISTA la nota prot. n. 10385 del 18.04.2011 con la quale questa Amministrazione ha fatto richiesta di integrazioni alla società Costa Leone S.r.l. Artigiana; VISTA la nota acquisita al Ns. prot. n. 12284 del 09.05.2011 con la quale la società Costa Leone S.r.l. Artigiana ha presentato, a questa Amministrazione, la documentazione integrativa; ESAMINATA la documentazione allegata alla sopraccitata richiesta di autorizzazione dalla quale si evince che l impianto in argomento è finalizzato alla produzione di caffè, con attività di stoccaggio e commercializzazione degli stessi; VISTA la relazione istruttoria datata 11.05.2011 del competente Servizio Tutela del Territorio; PRESO ATTO della qualità e quantità delle materie prime impiegate così come riportate nella relazione tecnica agli atti; TENUTO CONTO che il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi: 1. Silo carico materia prima (Punto di emissione E1); 2. Caricamento torrefatrice (Punto di emissione E2); 3. Cilindro di torrefazione + generatore di calore (potenzialità termica 12-52 Kw) (Punto di emissione E3); 4. Vasca di raffreddamento (Punto di emissione E4); 5. Spietratrice (Punto di emissione E5). TENUTO CONTO che la conferenza di servizi tenutasi in data 09.06.2011 (indetta con Determinazione n. n. 118 del 11.05.2011 e convocata con lettera protocollo n. 12641 del 12.05.2011), svoltasi in conformità della L. n. 241/90, si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell autorizzazione all installazione e all esercizio dello stabilimento in argomento; 2/9

PRESO ATTO che la società Costa Leone S.r.l. Artigiana ha dichiarato che: ha sede legale in Via Scorpione, n. 10, Z.I. Sa Stoia 09016 Iglesias (CI); è iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari n 02737950929 del 14.01.2011 con R.E.A. n 220497; l Amministratore è il sig. Luigi Cossu; CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento autorizzativo; CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più restrittive che dovessero intervenire; RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, nulla osta o quant altro necessario di competenza di altri enti; PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi, in materia di emissioni in atmosfera; RITENUTO di provvedere al rilascio del provvedimento autorizzativo; DETERMINA Art. 1 La società Costa Leone S.r.l. Artigiana è autorizzata, ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. 152/06, per anni 15 (quindici) dal rilascio del presente provvedimento, alla produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 presenti nello stabilimento di torrefazione del caffè sito in Via Scorpione, n.10, in Località Sa Stoia in Comune di Iglesias; la società è altresì autorizzata all installazione ed esercizio del medesimo stabilimento. 3/9

Art. 2 L esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione e condizioni indicati nella tabella di seguito elencata: emissione Sezione o diametro camino (m) Altezza camino (m) Temp ( C) Portata (Nmc/h) Durata Emissione ore/giorno Frequenza Emissione su 24 ore Sostanza inquinante Tipo di impianto di abbattimento Flusso di massa (Kg/h) VALORI LIMITE Concentraz. (mg/nmc) E1 0,2 9,5 25 2400 8 1 polveri ciclone 0,06 * E2 0,25 9,5 25 2400 8 1 polveri ciclone 0,06 * ----------- art.272,c.1 ----------- art.272,c.1 E3 0,25 9,5 180 4800 8 1 COV ciclone 0,066 50 polveri 0,057 * 10 E4 0,25 9,5 80 2400 8 1 polveri 0,06 * E5 0,2 9,5 25 2400 8 1 polveri 0,06 * ----------- art.272,c.1 ----------- art.272,c.1 E1: Silo carico materia prima; E2: Caricamento torrefatrice; E3: Cilindro di torrefazione; E4: Vasca di raffreddamento; E5: Spietratrice. 4/9

Art. 3 Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni sotto riportate: a) Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Amministrazione, all ARPAS e al Comune la data di inizio e fine installazione degli impianti presenti nello stabilimento; b) Si dovrà procedere al controllo analitico delle emissioni autorizzate, determinando annualmente, contestualmente alla Portata e alla Temperatura, i parametri indicati nella tabella relativa al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera di cui all articolo 2. Dette analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias, all A.R.P.A.S. e al Comune. Il Gestore dello stabilimento dovrà segnalare all'organo di vigilanza, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi; c) Per l effettuazione degli autocontrolli ed analisi di cui alla lettera b), dovranno essere seguite le metodiche vigenti (UNI EN, DM 25.08.00, etc.). Qualora per l'inquinante da determinare non esista una metodica ufficiale, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata, agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l Autorità di controllo (ARPAS); d) Il Gestore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di fine installazione degli impianti, per un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni, dovrà effettuare almeno due controlli analitici delle emissioni. La 5/9

Società dovrà comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Sindaco e all A.R.P.A.S. territorialmente competenti la data in cui intende dare inizio ai controlli sopracitati. I risultati dovranno essere trasmessi tempestivamente agli Enti di cui sopra, corredati da una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato che descriva in dettaglio le modalità di prelievo ed analisi e le condizioni di marcia dell impianto al momento del prelievo. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 (trenta) giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto. e) I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per l effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso accessibile agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza; f) I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e polveri, secondo quanto previsto dall art.3, comma 6, del D.P.R. 322/71, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm; tali fori, devono essere allineati sull asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l alto e l'altezza minima dei punti di 6/9

emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall Amministrazione comunale; g) Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore; h) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni entro la data di fine installazione di cui alla lettera b); i) Dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell impianto, per l annotazione di quanto sotto specificato: - l orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; - la data, l orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell impianto nel corso dei prelievi. Tale registro dovrà essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. 7/9

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A.S. territorialmente competente. j) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Art. 4 Nel caso di variazione della ragione sociale dello stabilimento già autorizzato, il nuovo titolare dovrà presentare domanda di voltura del presente provvedimento sottoscritta dal vecchio titolare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna, all ASL di Carbonia, al Comune e al Dipartimento dell ARPAS competenti per territorio, allegando copia dell atto notarile relativo al possesso dell attività o altra certificazione attestante l avvenuta variazione della ragione sociale. Art. 5 Nel caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione. Art. 6 Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente all Amministrazione Provinciale ogni variazione dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione. 8/9

Art. 7 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Art. 8 Ai fini dell attestazione della regolarità dell attività in tema di emissioni in atmosfera, i gestori degli stabilimenti in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia del presente provvedimento e della documentazione presentata ai fini di rilascio della presente autorizzazione che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza. ART. 9 La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione Autonoma della Sardegna, all A.R.P.A.S., all ASL n.7 di Carbonia e al Comune di Iglesias e provvede alla sua pubblicazione sul sito internet dell Amministrazione Provinciale. ART. 10 Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure nel termine di centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon F.to Fulvio Bordignon Resp. del Servizio / Dott. Diego Cani 9/9