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Decisione generale concernente misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) del 23 settembre 2010 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo 41 capoverso 6 dell ordinanza del 28 febbraio 2001 1 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide: 1. Definizione Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a. piante specificate: piante destinate all impianto, sementi escluse, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. e Ulmus spp.; b. luogo di produzione: luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 2 ; c. UE: Stati membri dell Unione europea, tuttavia esclusi i loro territori d oltremare; d. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri dell Unione europea, tuttavia compresi i territori d oltremare degli Stati membri dell Unione europea. 2. Importazioni da Paesi terzi, Cina esclusa Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 capoverso 1, 9 capoverso 1 e 23 capoverso 1 OPV, le piante specificate provenienti da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, ad eccezione della Cina, possono essere importate in Svizzera solo se: a. sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all importazione di cui al capitolo I sezione A numero 1 dell allegato; e b. al loro ingresso in Svizzera sono state sottoposte a un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster) conformemente al capitolo I sezione A numero 2 dell allegato e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata. 1 RS 916.20 2 Norma di riferimento ISPM (International Standard for Phytosanitary Measures) n. 5: Glossario di termini fitosanitari del Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, Roma. 5622 2010-2165

3. Importazioni dalla Cina 1 Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 capoverso 1, 9 capoverso 1 e 23 capoverso 1 OPV, le piante specificate provenienti dalla Cina possono essere importate in Svizzera solo se: a. sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all importazione di cui al capitolo I sezione B numero 1 dell allegato; b. al loro ingresso in Svizzera sono state sottoposte a un controllo fitosanitario per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster) conformemente al capitolo I sezione B numero 2 dell allegato e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata; c. provengono da un luogo di produzione riportato nel nuovo testo del Registro tenuto dalla Commissione europea ai sensi della decisione 2008/840/CE della Commissione del 7 novembre 2008 3, modificata da ultimo dalla decisione 2010/380/UE della Commissione del 7 luglio 2010 4, per quanto riguarda le misure di emergenza per impedire l introduzione nell Unione di Anoplophora chinensis (Forster). 2 Le piante specificate provenienti dalla Cina non possono essere importate in Svizzera se: a. appartengono al genere Acer L., oppure b. provengono da un luogo di produzione ai sensi del paragrafo 1 lettera c, su cui la Svizzera dispone di informazioni che evidenziano la non conformità di questo luogo di produzione alle prescrizioni di cui al capitolo I sezione B numero 1 lettera b dell allegato oppure la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) su piante specificate originarie di tale luogo di produzione. 4. Importazioni da Stati membri dell UE Qualora le piante specificate siano importate dall UE, va osservato se provengono da zone dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente. In caso affermativo esse possono essere importate solo se: a. provengono da zone delimitate ai sensi della decisione 2008/840/CE della Commissione 3 ; b. sono conformi alle prescrizioni specifiche di cui al capitolo II dell allegato. 5. Immissione sul mercato di piante specificate 1 Le piante specificate importate da Paesi terzi ai sensi del punto 2 o dalla Cina ai sensi del punto 3, dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle prescrizioni di cui al capitolo III numero 1 dell allegato. 2 Le piante specificate originarie di zone delimitate all interno dell Unione europea possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle prescrizioni di cui al capitolo III numero 2 dell allegato. 3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 300, dell 11.11.2008, pag. 36. 4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 174, del 9.7.2010, pag. 46. 5623

6. Riesame La presente decisione verrà riesaminata entro il 31 marzo 2011. 7. Revoca dell effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l effetto sospensivo in virtù dell articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 5 sulla procedura amministrativa. 8. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente. 23 settembre 2010 Ufficio federale dell agricoltura Il direttore, Manfred Bötsch 5 RS 172.021 5624

Allegato (pt. 2 5) Capitolo I Prescrizioni specifiche relative all importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi Sezione A Importazioni da Paesi terzi, Cina esclusa 1. Ferme restando le disposizioni di cui all allegato 3 parte A punti 9, 9.2 e 18 OPV e le disposizioni di cui all allegato 4 parte A sezione I punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante specificate originarie di Paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall articolo 8 capoverso 1 OPV che, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», indichi che: a. le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione situato in una zona riconosciuta indenne da organismi nocivi dall organismo per la protezione dei vegetali del Paese d origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «Luogo di origine»; oppure b. le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, i) che è registrato e controllato dall organismo per la protezione dei vegetali del Paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata; e iii) dove le piante sono state coltivate in un sito, a protezione fisica totale per impedire l introduzione di Anoplophora chinensis (Forster) o in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per rilevare la presenza o eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo, e iv) in cui immediatamente prima dell esportazione, le piante sono state sottoposte a un ispezione ufficiale meticolosa per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo mirato. I campioni per questa ispezione devono essere abba- 5625

stanza grandi da consentire almeno un limite di rilevabilità pari all 1 per cento con un attendibilità del 99 per cento. 2. Le piante specificate che devono essere importate ai sensi del numero 1 vengono ispezionate meticolosamente sul luogo d entrata di cui all articolo 9 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell articolo 10 capoverso 5 OPV. I metodi d ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo mirato. I campioni per questa ispezione devono essere abbastanza grandi da consentire almeno un limite di rilevabilità pari all 1 per cento con un attendibilità del 99 per cento. Se le piante specificate soddisfano le condizioni d importazione, l Ufficio federale dell agricoltura rilascia un passaporto delle piante ai sensi dell articolo 21 capoverso 1 OPV. Sezione B Importazioni dalla Cina 1. Ferme restando le disposizioni di cui all allegato 3 parte A punti 9, 9.2 e 18 OPV e le disposizioni di cui all allegato 4 parte A sezione I punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante specificate originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato di cui all articolo 8 capoverso 1 OPV che, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», indichi: a. che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona riconosciuta indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «Luogo di origine»; oppure b. che le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie, i) che è registrato e controllato dall organismo nazionale per la protezione dei vegetali, e ii) che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; e iii) dove le piante sono state coltivate in una superficie di produzione: a protezione fisica totale per impedire l introduzione di Anoplophora chinensis (Forster) o in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondata da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km dai confini della zona contaminata in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per rilevare la presenza o eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), 5626

vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e iv) in cui immediatamente prima dell esportazione, le piante sono state sottoposte a un ispezione ufficiale meticolosa, che include un campionamento distruttivo per ogni partita, per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. I campioni per questa ispezione devono essere abbastanza grandi da consentire almeno un limite di rilevabilità pari all 1 per cento con un attendibilità del 99 per cento; c. il numero di registrazione del luogo di produzione. 2. Le piante specificate importate conformemente al numero 1 vengono ispezionate meticolosamente sul luogo d entrata ai sensi dell articolo 9 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell articolo 10 capoverso 5 OPV. I metodi d ispezione applicati, incluso il campionamento distruttivo per ogni partita, assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. I campioni per questa ispezione devono essere abbastanza grandi da consentire almeno un limite di rilevabilità pari all 1 per cento con un attendibilità del 99 per cento. L entità del campionamento distruttivo è stabilita nella tabella seguente: Numero di piante per partita Entità del campionamento distruttivo (numero di piante da distruggere) 1 4500 10 % della partita > 4500 450 Se le piante specificate adempiono le prescrizioni relative all importazione, l Ufficio federale dell agricoltura rilascia un passaporto delle piante ai sensi dell articolo 21 capoverso 1 OPV. Capitolo II Prescrizioni relative all importazione di piante specificate originarie di zone delimitate all interno dell UE Le piante specificate originarie di zone delimitate ai sensi del punto 4 possono essere importate solo se accompagnate da un passaporto delle piante CE redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione 6, del 3 dicembre 1992, e se, prima di essere immesse sul mercato, sono state coltivate per un periodo di almeno due anni in un luogo di produzione: i) che è registrato conformemente alla direttiva 92/90/CEE della Commissione 7 del 3 novembre 1992; e 6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 4, dell 8.1.1993, pag. 22. 7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 344, del 26.11.1992, pag. 38. 5627

ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo; e iii) dove le piante sono state coltivate in un sito: a protezione fisica totale per impedire l introduzione di Anoplophora chinensis (Forster) o in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km al di là del confini della zona infestata, in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per rilevare la presenza o eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo. Capitolo III Prescrizioni relative all ulteriore immissione sul mercato 1. Le piante specificate, importate da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, possono essere immesse sul mercato solo se accompagnate dal passaporto delle piante ai sensi del capitolo I numero 2 o da un passaporto sostitutivo ai sensi dell articolo 22 OPV. 2. Le piante specificate, importate da zone delimitate all interno dell UE ai sensi del capitolo II, possono essere immesse sul mercato solo se accompagnate dal passaporto delle piante CE ai sensi del capitolo II o da un passaporto sostitutivo ai sensi dell articolo 22 OPV. 5628