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COMUNE DI CAVALESE PROVINCIA DI TRENTO N. Rep./ Atti privati dd. APPALTO LAVORI DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO S6 TO DEI MURI PRESTAVEL. In Cavalese, nella residenza municipale, tra i Signori: dott.ssa Angela Martinelli nata a Trento il 18.07.1984 e domiciliata per la carica in Cavalese, presso la sede del MUNICIPIO DI CAVALESE, Via San Sebastiano n. 7, codice fiscale n. 00270680226, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Funzionario Responsabile incaricato.---------------------------- Sig555555555555 nato a5555555. il55555555. e residente a555555555.. in via55555555 n 5555., legale rappresentante dell'impresa boschiva, con sede in5555., via5555 n55555 partita I.V.A5555555., viene redatta la seguente scrittura privata: PREMESSO nel corso dell asta pubblica eseguita sul portale telematico della Camera di Commercio in data e come risulta dal relativo verbale, la Ditta ha proposto la migliore offerta per l acquisto del lotto di legname denominato To dei Muri Prestavel di metri cubi presunti 4200 (tariffari)/3800 commerciali;--------------------------- Si allega il capitolato d oneri particolare approvato con determinazione del Funzionario responsabile n. dd., parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:---------- 1

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 1. Il Comune di Cavalese, rappresentato dal Funzionario Responsabile incaricato, di seguito denominato Comune, cede e vende alla Ditta che accetta il lotto di legname in piedi schiantato più sopra descritto avverso il corrispettivo offerto di euro. ( / ) al metro cubo più I.V.A. di legge, la misurazione avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d oneri particolare; 2. Il legname schiantato di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di vendita, compresa l eventuale presenza di schegge metalliche.----------------------------------------- 3.L Ente venditore dichiara che la massa ricavabile si presume quella stimata in premessa, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.------------------------------------- L Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a minori volumi effettivi.----------------------------------------------------------------------------------- ART. 2 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO Le parti prendono atto che:---------------------------------------------------------------------------- 1. La Ditta entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data del confronto concorrenziale, a garanzia dell esatto adempimento del presente contratto, presenta al Comune venditore idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) per l intero importo di aggiudicazione, derivante dal prodotto dei metri cubi presunti 3800 commerciali per il prezzo al mc. offerto, oltre all I.V.A. di legge; tale garanzia avrà anche valore di caparra confirmatoria ai sensi dell art. 1385 C.C.. 2. Il saldo dell importo complessivo di cui al n. 1 sarà pagato dalla Ditta alla scadenza dei 120 (centoventi) giorni naturali dalla data di consegna del lotto. Il Comune 2

provvederà all emissione della fattura di vendita dell intero importo di aggiudicazione con medesima scadenza di pagamento.----------------------------------------------------------- 3. Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento la fattura non risultasse saldata, si procederà con l escussione della garanzia fideiussoria per l importo totale garantito.--------------------------------------------------------- 4. Qualora l importo corrispondente al volume del legname derivante da misurazione finale effettuata dal personale comunale, sia superiore all importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere al pagamento dell importo corrispondente alla differenza di volume e non coperto da garanzia.----------------------- ART. 3 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 1.L impresa boschiva assegnataria dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali. Pertanto la stessa dichiara di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento dell attività delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs. 81/08 e ss.mm. Delimitazione di cantiere, segnaletica e gestione delle interferenze anche con il transito veicolare della SP215 diramazione Lavazè saranno a totlae e completo carico dell acquirente che solleva pertanto fin d ora la committenza da ogni responsabilità a riguardo.-------------------------------------------------- 2.In fase di misurazione del legname dovranno essere rispettate le condizioni 3

individuate nell allegato DVR procedure di lavoro in sicurezza Custodi forestali inerente le procedure per la misurazione del legname, che costituiscono parte integrante del presente contratto benché non allegati, specificando espressamente di conoscerne perfettamente il contenuto ed il significato.---------------------------------------- 3.La Ditta ha comunicato i dati relativi alla ditta che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale) la quale ha prodotto attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000.------------------------------------------------------------------------------- ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1.Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati, qualora siano rilevate inadempienze a carico dell acquirente verrà applicata la relativa sanzione.------------------------------------------------------------------------- 2. Sono a carico dell acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione e gli oneri della sicurezza. L acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, obblighi e diritti relativi al contratto, i residui di utilizzazione classificati materiale da cippato e/o legna da ardere risultano dell acquirente e dovranno essere asportati dal lotto.------------------------------------------------------------------ 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata si fa riferimento alle prescrizioni espresse nel progetto di taglio e nel capitolo speciale d appalto, nonché alle istruzioni impartite in sede di consegna (per quanto non diversamente previsto nel presente atto), che la ditta dichiara di conoscere in ogni loro parte, alle norme generali del Codice Civile, e per quanto possibile, alle consuetudini in materia.-------------------------------------------------------------------------------- 4

ART. 5 MODALITA E TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI 1. La ditta si impegna altresì ad iniziare i lavori, solo dopo la consegna del lotto e comunque entro il 15.05.2019 e comunque a portarli a termine entro il 30.09.2019. Le operazioni potranno essere sospese unicamente a causa delle condizioni atmosferiche. Scaduto il termine finale il Comune potrà applicare una penalità pari all 1 per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell importo contrattuale netto ai sensi dell art.113 bis del D.lgs.50/2016.---------------------------------- 2. A seguito di richiesta adeguatamente motivata e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie presentate, l Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.------------------------------------------------------------------------------------ 3. Qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell ente per l eventuale risarcimento dei danni. Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato del contratto da parte dell acquirente.---- ART. 6 CAUZIONE E COLLAUDO 1. La Ditta si impegna a prestare una cauzione prodotta tramite fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale tramite bonifico bancario sul conto della tesoreria comunale, a copertura di eventuali danni provocati al patrimonio nell esecuzione del contratto, pari ad 500,00. La cauzione copre i danni provocati al patrimonio, comprese strade ed aree pascolive, nell esecuzione del contratto e/o derivanti da modalità di utilizzazione non conformi agli usi locali. La cauzione sarà incamerata a titolo di penale, previa quantificazione del danno subìto da parte dell Amministrazione ed a suo insindacabile giudizio. La cauzione verrà svincolata 5

solo a seguito dell esito positivo del collaudo, che dovrà attestare la corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione secondo quanto disciplinato dal capitolato d oneri particolare e dalla normativa di riferimento.---------------------------------------------- 2. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d oneri particolare da parte del funzionario responsabile.------------------------------------------------ 3. Nel caso in cui l acquirente arrecasse danni al patrimonio comunale mobile e immobile, dovrà darne immediata notizia alla committenza, che valutata la gravità dell accaduto, concederà un termine per l intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, la committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente contratto.---------------------------------------------------------------------------------- ART. 7 RECESSO DAL CONTRATTO 1. Nel caso in cui l acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita la committenza potrà richiedere un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti. La committenza si riserva la facoltà (prevista all art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni: - pervenga, a carico dell acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;------------------------------------------------------------------------------------- - sia intervenuta, nei confronti dell acquirente e, la decadenza dell attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;-------- - si rilevino comportamenti dell acquirente che costituiscano grave inadempimento 6

alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; in tal caso, l Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro un termine preciso e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni derivanti dalle inosservanze contestate;------------------------------------------------------------------------------------------------- - in caso di fallimento.----------------------------------------------------------------------------------- 2. La committenza ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, provvedendo al pagamento dei lavori eseguiti. ART. 8 CONTROVERSIE 1.Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell Ufficio distrettuale delle foreste ed in seconda istanza all Autorità giudiziaria competente.----- 2.Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento. --------------------- ART. 9 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 1. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Cavalese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.----------------------------------------------------- 2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato, da 7

ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 12, dd. 10/02/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ------ 4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.------------------------------------ 5. L'Amministrazione esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. ---------------------------------------------------- 6. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY 1. Il D.Lgs. n. 196 dd. 30 giugno 2003, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che la committenza intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua 8

riservatezza, ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo citato.--------------------------- Fatto salvo quanto previsto dall art. 31 del D.P.G.P. n. 10-40/Leg. dd. 2 maggio 1991, ed ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, s informa che:--------------- - i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;----------------------------------------------------------- - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;---------------------- - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l affidamento della fornitura;------------------------------------------- - il titolare del trattamento è il Comune di Cavalese (nella persona del legale rappresentante (Sindaco); ----------------------------------------------------------------------------- - il responsabile del trattamento é il Funzionario responsabile dell ufficio Foreste e Ambiente Comune di Cavalese;------------------------------------------------------------------- - in ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.------------------------ ART. 11 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZARI 1. L impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136. A tal fine la ditta si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato su cui dovranno essere registrati i movimenti finanziari previsti dall art. 3 citati, nonché le persone delegate ad operare su tale conto con i rispettivi codici fiscali. ART. 12 SPESE E REGISTRAZIONI 1.Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico della ditta acquirente. I contraenti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso 9

d uso, ai sensi della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. La presente scrittura privata previa lettura fatta dalle parti viene dalle stesse dichiarata conforme alla loro volontà e quindi dalle stesse approvata e sottoscritta. L IMPRESA COMUNE DI CAVALESE Il Funzionario Responsabile dott. ssa Angela Martinelli Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. 10