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Assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza Atto del Governo 82 Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo 82 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il Titolo: rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza Norma di delega: Ai sensi dell' articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Numero di articoli: 1 Senato Camera Date: trasmissione 18/04/2019 18/04/2019 annuncio 29/04/2019 29/04/2019 assegnazione 29/04/2019 29/04/2019 termine per l'espressione del 29/05/2019 29/05/2019 parere Commissione competente 8 a Lavori pubblici, comunicazioni IX Trasporti Osservazioni 5 a Bilancio V Bilancio ai sensi ex art. 96-ter,co.2, del Regolamento Premessa Il Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), ai commi 95 e 96, ha disposto l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 95). In base al comma 96, una quota del fondo - non definita dalla norma - è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Inoltre, dispone la norma che - a valere sul fondo - sono destinate risorse al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza; si tratta di risorse che la norma stabilisce in: pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

Il comma 97 prevede poi che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98). In particolare, in base al comma 98, i decreti di ripartizione individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106 della legge di bilancio per il 2019. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione, termine decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Il comma 98 prevede, poi, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il termine che veniva previsto in disposizione per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in parola di riparto del fondo era entro il 31 gennaio 2019. Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per investire in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana, finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per maggiori approfondimenti si rinvia al Tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo al Fondo investimenti. Si ricorda che con riferimento a tale Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per quanto attiene alla procedura di ripartizione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, l'articolo 13, comma 01, del D.L. n. 91/2018 aveva integrato la procedura di adozione dei relativi decreti di riparto, prevedendo - nel caso essi prevedessero interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, il comma 105 della legge di bilancio per il 2019 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017. Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Tale relazione (Doc. CCXL) non risulta fin qui trasmessa alle Camere. 2

Le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche Si ricorda che il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto ha introdotto obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e operato anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato. L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera. Contenuto Lo schema di decreto assegna, ai sensi dei commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 citata (legge di bilancio per il 2019), le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo del Paese, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. La relazione illustrativa fa riferimento alla necessità di assicurare il finanziamento del suddetto intervento. Il comma 1 dispone l'assegnazione delle seguenti risorse: 15 milioni di euro per il 2019 10 milioni dì euro per il 2020 25 milioni di euro per il 2021 95 milioni di euro per il 2022 180 milioni di euro per il 2023 245 milioni di euro per il 2024 200 milioni di euro per il 2025 120 milioni di euro per il 2026 10 milioni di euro per il 2027 per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. La dicitura utilizzata dal comma 1 dello schema in esame potrebbe essere chiarita, posto che si fa riferimento al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo 'sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato', sul piano della formulazione letterale. Si ricorda che il comma 96 della legge di bilancio citata fa riferimento al fondo 'finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese'. Il comma 2 prevede, con la finalità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, già richiamato in premessa, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Si dispone che, conseguentemente, l'intervento debba essere corredato dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico; esso costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la 'spesa per lo sviluppo', inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico. 3

Il Codice identificativo di gara (CIG) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'autorità anti corruzione che consente: l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio; la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;il controllo sulla spesa pubblica; Il CIG mira quindi a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza. La delibera n. 1 del 2017 dell'autorita' nazionale anticorruzione ha dettato Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG, disciplinando il procedimento per il rilascio e il perfezionamento del CIG stesso. Si segnala che in analogo provvedimento, bensì relativo al diverso Fondo (Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019) era stato specificato l'obbligo di indicare il Codice identificativo di gara 'anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)', prevedendo altresì che i soggetti attuatori degli interventi provvedessero al costante aggiornamento dei dati. Il comma 3 prevede l'invio annuale - entro il 15 settembre di ogni anno - di una relazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai seguenti soggetti: - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'economia e delle finanze - nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del citato comma 105, dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Si valuti di chiarire la formulazione della norma, laddove si fa riferimento allo stato di avanzamento dei 'programmi finanziati', posto che lo schema in esame reca la finalizzazione delle risorse all'unico intervento del prolungamento della Linea di metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. ll progetto di prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza prevede per la M5 un prolungamento di 13 chilometri di tracciato interrato (oggi la linea è lunga 12,2 chilometri) con 11 stazioni che si aggiungerebbero alle 19 già esistenti per un totale di 30 stazioni. Secondo quanto riportato sul sito del Comune di Milano, risultano approvate a dicembre 2018, dalla giunta milanese le linee guida del protocollo che sancisce l'intesa tra Regione Lombardia, Città Metropolitana, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza sul prolungamento della linea metropolitana M5, da Bignami (Milano) fino a Monza. In base a quanto riportato sul medesimo sito, in relazione al patto che i territori a nord-est della città hanno sottoscritto per ottenere dal Governo il contributo di 900 milioni di euro alla realizzazione del progetto, questo presenterebbe un costo totale di 1.250.000 di euro. La ripartizione delle restanti risorse del Fondo Si ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, altresì presentato alle Camere per il parere parlamentare (A.G. n. 81), concerne il riparto delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, al netto dei 900 milioni, destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, in base alle disposizioni richiamate (comma 96 dell'art. 1, L. 145/2018). L'A.G. 81 concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033 del medesimo Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Il suddetto schema - predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza - ha ad oggetto il riparto tra le Amministrazioni centrali dello Stato della dotazione del Fondo stesso come da elenco riportato nell'allegato 1. In base a tale allegato al suddetto schema n. 81, le risorse destinate al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono pari a complessivi 16.101 milioni per il periodo 2019-2033, recandosi in tabella l'indicazione delle specifiche quote per anno. Si ricorda che,nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi in parola sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. Il successivo comma 4 dello schema citato concernente il riparto delle restanti risorse del Fondo prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), individuandosi poi - in attuazione del citato comma 98 - i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione (commi 5 e 6 dell'a.g. 81). Si segnala che il riferimento alla fattispecie degli stanziamenti non utilizzati non è invece recata nello schema di D.P.C.M. relativo all'a.g. 82 in esame. 4

Senato: Dossier n. 126 Camera: Atto del Governo n. 82 7 maggio 2019 Senato Servizio Studi del Senato Studi1@senato.it - 066706-2451 SR_Studi Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti Camera Servizio Studi Dipartimento Trasporti st_trasporti@camera.it - 066760-2614 CD_trasporti La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. TR0105