STATUTO DELL'ASSOCIAZI0NE ONLUS ALCLI Giorgio e Silvia



Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CASTELNUOVO DI PORTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Escursionisti Appennino Paolano

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FESTA DELLA MUSICA - BRESCIA VIA Zamboni 107 <> BRESCIA. Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo I

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA ECONO)MIA:)FELICITÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Associazione Italiana Còrea di Huntington Roma Onlus DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo 1.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRIME ITALIA DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIORGIA 2009 ONLUS DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Statuto dell associazione di promozione sociale Laboratorio3.0

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASAGIOVANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO Associazione di Volontariato per Disabili ALBATROS

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO. Associazione Il Larice Club

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Le TartanRughe

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE La passione di Yara DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIDAN ITALIA TITOLO I. Articolo 1 COSTITUZIONE. Articolo 2 SEDE. Articolo 3 DURATA TITOLO II

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SCUOLA FUTURO. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA BREVART Parapendio Alto Lario - A.L.B.A.

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. Dell Associazione di promozione sociale AIUTIAMOCI TUTTI!

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAVOLA ROTONDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO DI FARA IN SABINA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCHÉ. È costituita l Associazione denominata Arché O.N.L.U.S., con sede legale in Milano. Il Consiglio

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

ATTO DI REPERTORIO (allegati A e B) STATUTO. Art. 1 Costituzione

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO dell'associazione "Prison Fellowship Italia Onlus"

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

S T A T U T O. "Maltrainsema for Children O.N.L.U.S." in breve "Maltra for. Children O.N.L.U.S."

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

Statuto dell'associazione

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSUD

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IRAN HUMAN RIGHTS ITALIA O.N.L.U.S."

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE EUCONSULT ITALIA. Articolo 1 DENOMINAZIONE. E costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, Articolo 2

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NEL BELLO DELLE MAMME

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZI0NE ONLUS ALCLI Giorgio e Silvia DENOMINAZIONE SEDE E DURATA ARTICOLO 1 E' ricostituita alla luce delle nuove disposizioni legislative ed ai sensi della legge 266/91 un associazìone di volontariato non lucrativa d utilità sociale, ONLUS per la lotta contro la leucemia e neoplasie ematologiche e solide dell infanzia e dell adulto denominata ASSOCIAZIONE ONLUS ALCLI GIORGIO E SILVIA. Tale denominazione dovrà essere usata nei segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. ARTICOLO 2 L'associazione ha sede attualmente in Rieti, Via del Terminino 63/a con sezione distaccata presso la clinica pediatrica dell Università La Sapienza Servizio d Ematologia Emocoagulazione Pediatrica, Roma Viale Regina Elena nº 324 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezione anche in altre città d Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea. L Associazione e disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della Legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento d'ente morale. ARTICOLO 3 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. OGGETTO ARTICOLO 4 ALCLI GIORGIO E SILVIA è un associazione di volontariato e come tale organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS", senza fini di lucro,neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica., aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e si propone di: Pag. 1 di 10

A) Collaborare nelle cure sanitarie e nell'assistenza sociale dei bambini e degli adulti affetti da leucemie e neoplasie ematologiche e solide. B) Promuovere l'assistenza socio-economica delle famiglie, in casi di particolare difficoltà. C) Operare nei centri Onco-ematologici (degenza ordinaria, degenza Day Hospital, ambulatori), al fine di ottimizzare l'opera professionale del personale medico ed infermieristico facendo carico di attività di volontariato, non strettamente di carattere medico-sanitario (diagnostico terapeutico), ma fondamentale per un ottimale iter clinico. D) Favorire la ricerca clinica, nel campo delle neoplasie ematologiche e solide del bambino e dell'adulto mediante contributi per rimborsi spese corsi dia aggiornamento al personale medico e/o borse di studio o altri tipi di: incentivazione; favorire la donazione di attrezzature ai centri preposti a questo tipo di patologie. E) Promuovere corsi di formazione per gruppi di volontari che operino presso centri onco-ematologi e sul territorio, per il conseguimento delle finalità dell'associazione medesima. F) Favorire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune. G) Sensibilizzare la donazione del MIDOLLO OSSEO, e degli altri tessuti Emopoietici. H) Promuovere iniziative a carattere culturale, sportive documentaristiche e realizzare la raccolta di fondi risorse, mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale Beneficiari iniziative di sostegno e cooperazione, tutte le famiglie dei bambini e dei malati affetti dalle patologie previste di cui al presente statuto. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali per la lotta contro le leucemie e neoplasie ematologiche e solide dell'infanzia e dell'adulto. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'associazione in particolare si propone: 1) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; 2) attenzione, verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; 3) accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma. Pag.: 2 di 10

L Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione EE.LL., anche attraverso la stipula di apposite convenzioni della partecipazione ed altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. ARTICOLO 5 L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. ARTICOLO 6 L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ARTICOLO 7 L'Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, con divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno arte della medesima ed unitaria struttura. ARTICOLO 8 E' fatto obbligo di devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96. salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 9 L esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, redige il Bilancio o il Rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. ARTICOLO 10 L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci di diverse categorie: Soci Fondatori Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo sanno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. Pag.: 3 di 10

Soci Operativi Statuto dell Associazione di Volontariato Onlus ALCLI Giorgio e Silvia Sono soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio : stesso. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le ; persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Soci Onorari Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a fame parte effettiva per espresso divieto normativo. Soci Sostenitori o Pronotori Sono soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. I soci Onorari e Sostenitori o Promotori, possono partecipare come osservatori alle riunioni dell'assemblea dei soci. Ogni socio dovrà mettere a disposizione dell'associazione le informazioni che questa riterrà utili al fine della promozione d'azione e progetti d'utilità del singolo o di una pluralità di associati. ARTICOLO 11 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Tutti soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione di partecipare all'assemblea e all'attività dell'associazione. La qualità di socio può venir meno per espulsione per recesso volontario per decadenza e per decesso. Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso per "atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione de! rapporto associativo. Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel terzo caso la decadenza avviene per decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dal mancato versamento (della quota sociale annuale). Resta fermo l'obbligo per 1 pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Gli associati che abbiano cessato di appartenere alla associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. Viene esclusa espressamente che la partecipazione alla vita associativa sia temporanea. Tutti gli associati maggiore d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti opera la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Pag.: 4 di 10

Dichiara di ritenere beneficiati delle iniziative di sostegno e di cooperazione tutte le famiglie dei bambini e dei malati affetti dalle patologie previste dall'atto costitutivo RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO ARTICOLO 12 II Patrimonio e le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: a) da quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che i soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione; d) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5. comma 2, legge 266/91 e successive modificazioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Sono organi dell Associazione: a) l'assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Collegio dei revisori, d) i Probiviri, e) il Presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite. ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 14 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Pag.: 5 di 10

L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito: a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa. c) di istituire sezioni in tutto il territorio nazionale con apposita delibera, e nominare propri rappresentanti nelle varie sedi. Le sezioni operano nel rispetto dello statuto originario della Associazione. ARTICOLO 15 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qual volta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegna a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. E' ammessa la convocazione a mezzo fax-simile. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione, in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. ARTICOLO 16 Hanno diritto di intervenire all'assemblea I soci in regola con li versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'associazione constatare la regolarità delle deleghe. ARTICOLO 17 Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del Presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Pag.: 6 di 10

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice presidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dal presidente dell'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. CONSIGLIO DIRETTIVO ARTICOLO 18 II Consiglio direttivo è composto da un numero di membri inferiore a cinque e superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, da eleggere tra tutti i soci. Il Consiglio Direttivo ha il compito inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dei soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. ARTICOLO 19 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'associazione. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. ARTICOLO 20 L I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni. Pag.: 7 di 10

ARTICOLO 21 II Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattrore. L avvivo di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. ARTICOLO 22 Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ARTICOLO 23 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione, tutti gli altri libri vengono tenuti dal : segretario. ARTICOLO 24 II presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato direttivo e dell'assemblea dei soci. II Presidente assume nell'interesse delle associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegarli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione, Pag.: 8 di 10

b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione, c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, d) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati, e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente. PROBIVIRI ARTICO 25 L assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio d Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili. COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 26 II Collegio dei revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, il collegio dei revisori è nominato dal comitato direttivo II collegio ha il compito di controllare i verbali del comitato direttivo e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento de compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori è determinato dal comitato direttivo nel rispetto della legislazione vigente. ESERCIZIO SOCIALE ARTICOLO 27 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all assemblea entro quatto mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Pag.: 9 di 10

SCIOGLIMENTO ARTICOLO 28 In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, per proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. NORME FINALI ARTICOLO 29 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile. Pag.: 10 di 10