ASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS



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ASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS Art. 1 DENOMINAZIONE Statuto E' costituita l'associazione Quinto Mondo-ONLUS" è una libera Associazione di fatto, senza scopo di lucro, aconfessionale e apartitica, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. (E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Quinto Mondo-ONLUS) Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale in Viale L. Cavalieri 186, CAP 00139 Roma. Il trasferimento della sede sociale e l istituzione di una sede secondaria non comportano modifica statutaria. Art. 3 SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE Scopi e finalità dell'associazione: Lo scopo ultimo dell associazione è quello di sostenere le popolazioni in disagio sociale ed economico, attraverso l azione della cooperazione nazionale ed internazionale con associazioni, enti e gruppi presenti sul territorio. Per il raggiungimento di tale scopo l associazione si prefigge di: 1. sostenere progetti atti ad alleviare difficoltà economiche; 2. promuovere sostegni a distanza; 3. finanziare progetti realizzati da enti o gruppi in loco; 4. istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti agli scopi dell'associazione, sempre che le attività poste in essere dai beneficiari siano caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro; 5. inviare materiali di prima necessità, materiali didattici, materiali medico-sanitari. 6. realizzare progetti di sensibilizzazione dell opinione pubblica e programmi di educazione allo sviluppo in Italia tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi e seminari. 7. realizzare progetti per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 8. incrementare il processo di integrazione culturale sul territorio nazionale ed internazionale. 9. organizzare interventi diretti di operatori volontari nelle zone interessate dai vari progetti; 10. contribuire alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l'attuazione degli scopi dell'associazione 11. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali. Per il raggiungimento di tali fini, l'associazione, avente carattere apartitico e aconfessionale, potrà cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, privilegiando la cooperazione con organizzazioni sociali. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se ad esse direttamente connesse o di queste accessorie per natura o in quanto integrative delle stesse, quali tra le altre, le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico dell associazione.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. si prefigge come scopo principale il sostegno a popolazioni in disagio sociale ed economico, attraverso l azione della cooperazione internazionale con associazioni, enti e gruppi presenti sul territorio. L Associazione si propone di mantenere contatti stabili tra la stessa, i suoi sostenitori e le popolazioni coinvolte dai progetti. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Art. 4 I SOCI Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono quattro categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. -Soci ordinari: coloro che hanno aderito all associazione da meno di 1 anno e che abbiano preso parte in modo attivo ad almeno un progetto dell associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. - Soci onorari: coloro che abbracciano la mission dell associazione e partecipano solo sovvenzionando le iniziative associative. Il numero dei soci effettivi, ordinari ed onorari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. In caso di necessità i soci fondatori possono decidere con votazione unanime di sovvenzionare l Associazione con una quota sociale che va decisa ogni anno. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 5 DIRITTI DEI SOCI I soci effettivi e fondatori dell associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto all eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci effettivi maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo raccomandata a Presidente dell associazione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: - L'assemblea dei soci; - Il consiglio direttivo; - Il presidente; - Il vicepresidente - I revisori dei conti Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Art. 9 L'ASSEMBLEA L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, effettivi e ordinari è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima, o. Messaggi telematici L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario oppure quando la richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria a) elegge il Presidente b) elegge il Consiglio Direttivo; c)propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ; e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo; g) approva il programma annuale dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a 2/3 dei soci presenti. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci effettivi. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, di votare e di essere eletti esclusivamente i soci effettivi, purché in regola con il pagamento della quota. Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da sei a dodici membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da quattro membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione 3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico. 4. ammette i nuovi soci 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto 6. assume e licenza eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni e qualifiche e retribuzioni. 7. propone all assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell associazione e degli organi sociali 8. ratifica e respinge i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente 9. nomina il Tesoriere e/o il Segretario ed i Revisori dei Conti Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale) ed il Vice Presidente. Art. 11 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dai Revisori dei Conti. Ha l uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio direttivo. Quando quest ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Art. 12 IL TESORIERE Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell associazione inerente l esercizio finanziario e la tenuta de libri contabili. Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio. Art. 13 IL SEGRETARIO Il segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla custodia del Consiglio direttivo unitamente al libro soci. È responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96. Art. 14 I REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo del controllo amministrativo finanziario. Esso è formato da due membri nominati dall assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità anche non aderenti all associazione. Il collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell associazione. Verifica il conto economico e/o il bilancio preventivo e consuntivo e presenta all assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad esso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. Art. 15 I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea; - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. - da iniziative promozionali - da contributi dello stato, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. - rimborsi derivanti da convenzioni Gli Utili e/o gli Avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle suddette attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (lettera e art 10 del D.Lgs. 460/97); Inoltre i fondi dell'associazione non potranno essere impiegati in forme che prevedano la corresponsione di un interesse e ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Art. 16 BILANCIO I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze

previste dallo Statuto. Art. 17 PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale è costituito da: - beni immobili e mobili - donazioni, lasciti o successioni e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell associazione. Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. Art. 19 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio dell Associazione verrà effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art., comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 200), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell associazione. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Il Presidente (Lorenzetti Fabio)