STATUTO DELL ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA O.N.L.U.S."



Documenti analoghi
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

Statuto dell'associazione

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1

ALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO. ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ESPERTE IN SICUREZZA SUL LAVORO - AIESiL TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Transcript:

Allegato "A" al numero 18596 di raccolta STATUTO DELL ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA O.N.L.U.S." Articolo 1) Denominazione E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata: "Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza O.N.L.U.S." siglabile A.N.C.R. ONLUS". Articolo 2) - Sede L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine n. 13 Articolo 3) - Durata L'Associazione ha durata illimitata. Articolo 4) - Scopo L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nei seguenti settori: a) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409; b) attività di promozione della cultura e dell'arte e in particolare attività di promozione e diffusione della storia del secolo scorso e di questo secolo con particolare riferimento alla Resistenza, alla Deportazione, alla Seconda Guerra Mondiale. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione delle attività direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Articolo 5) - Oggetto Per il conseguimento del proprio scopo l'associazione svolge le seguenti attività: a) raccoglie e ordina i documenti cinematografici e audiovisivi sulla storia del secolo scorso e

di questo secolo, con particolare riferimento alla Resistenza, alla Deportazione, alla seconda guerra mondiale, di produzione amatoriale o professionale e provenienti da tutto il mondo; b) promuove la realizzazione di interviste filmate e la raccolta di documentazione in merito a figure ed episodi particolarmente significativi ed importanti sugli stessi temi; c) promuove la raccolta e la catalogazione di materiale cinematografico documentario sul periodo fascista; d) promuove manifestazioni culturali nazionali ed internazionali ed eventualmente la pubblicazione di studi e monografie interessanti gli oggetti di cui alle lettere a), b) e c); e) organizza corsi di preparazione e di aggiornamento, incontri e seminari con lo scopo di incoraggiare l uso del mezzo cinematografico da parte di storici e studiosi, sia come fonte documentaria sia come mezzo di divulgazione. f) svolge attività didattica concernente l'insegnamento della storia, attraverso le fonti audiovisive. Articolo 6) Soci - Criteri di ammissione e di esclusione Sono soci dell Associazione le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione, presentata da almeno due soci, verrà accettata dal Consiglio Direttivo. I soci possono essere: -soci sostenitori; -soci ordinari. -soci onorari. La quota minima per i soci ordinari e le altre quote per i soci sostenitori saranno stabilite annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario viene attribuita con delibera motivata dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci avranno diritto a frequentare i locali dell Associazione e, sulla base delle norme contenute in apposito Regolamento, frequentare la biblioteca e la cineteca dell Archivio. Essi potranno partecipare gratuitamente alle varie manifestazioni organizzate dall Archivio e fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall associazione stessa. La qualità di socio si perde per recesso, da comunicarsi all'associazione in forma scritta con un preavviso di almeno 30giorni prima della chiusura dell'eserciziosociale, esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, o morosità nel pagamento delle quote associative annuali. I soci receduti od esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Le quote associative non sono trasferibili né rivalutabili. Articolo 7) Patrimonio Il patrimonio dell Associazione è costituito: a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da contributi vincolati erogati da privati, da enti ed istituzioni pubbliche. d) da donazioni o lasciti testamentari. Le entrate dell Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; a1) dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; b) da contributi di privati;

c) da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) da rimborsi derivanti da convenzioni; e) da contributi a fondo perduto erogati dagli enti pubblici e/o privati; f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Articolo 8) Esercizio sociale - Bilancio L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i quattro mesi successivi alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo dell esercizio in corso. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 9) Organi sociali Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori del Conti. Articolo 10) Assemblea L Assemblea è costituita da tutti i soci, che vi intervengono con pari diritti. L Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio

consuntivo e di quello preventivo. Essa delibera sugli indirizzi e direttive generali dell associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (di cui predetermina anche il numero), sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori. L Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l adunanza. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega, in prima convocazione, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. L Assemblea si considera straordinaria quando è chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell Associazione. Per la regolarità della convocazione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, valgono le modalità previste per l Assemblea ordinaria. Per le sole modifiche riguardanti lo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci partecipanti all Assemblea fatto salvo comunque il disposto dell'art. 21 u.c.c. C: Articolo 11) Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, nominati dall Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più Consiglieri (ma non la maggioranza), gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione: i Consiglieri cooptati rimarranno in carica sino alla prossima assemblea che potrà confermarli o sostituirli. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell Associazione, senza limitazioni. Rientrano nei suoi compiti: - predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea dei Soci per la loro approvazione; - compilare l'eventuale Regolamento per il buon funzionamento dell Associazione, da approvarsi dall'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; - predisporre eventuali variazioni dello statuto da sottoporre all approvazione dell Assemblea Straordinaria. Le adunanze del Consiglio sono convocate a cura del Presidente tramite lettera inviata per posta o via fax o per posta elettronica o anche consegnata a mano a tutti i Consiglieri almeno10 giorni prima; le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. I consiglieri non possono rilasciare deleghe. Articolo 12) - Presidente, Vice Presidente e Segretario Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri di firma e rappresentanza spettano al Vice Presidente, la cui firma, in nome dell Associazione, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell assenza o dell impedimento del Presidente. Articolo 13) Direttore Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti ovvero estraneo ad essi, il Direttore dell Archivio e, in accordo col Direttore ed alle sue dipendenze, il personale che riterrà opportuno nominare. Il Direttore dell Archivio promuove e regola tutte le attività, le ricerche, le manifestazioni varie di cui all oggetto sociale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà

periodicamente riferire sull attività svolta. Articolo 14) Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall Assemblea dei Soci, anche estranei all Associazione stessa : essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L incarico di Revisore è incompatibile con la carica di consigliere e tra i membri del Collegio dei Revisori ed i componenti del Consiglio Direttivo non devono esserci legami di parentela o di affinità entro il terzo grado. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto. Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell Associazione e dei relativi libri, redigono la relazione da presentare in Assemblea relativa ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Articolo 15) Scioglimento e devoluzione del Patrimonio In caso di scioglimento dell Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo aver soddisfatto tutte le passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che operano in identico o analogo settore di attività, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 16) Disposizioni varie L "Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza ONLUS" può associarsi, quale ente storico a carattere non territoriale, all Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, secondo lo Statuto di detto Ente e ai sensi dell art. 3 della Legge 16 gennaio 1967 n. 3. Il Consiglio Direttivo dell Archivio nomina i propri rappresentanti presso l Istituto Nazionale. L' "Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza ONLUS", potrà inoltre associarsi ad altre associazioni ed enti che rispondano agli stessi scopi generali e con cui siano possibili attività di collaborazione.

Articolo 17) Norme di chiusura Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile, a quanto previsto dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 e s.m.i. ed alle altre norme di legge vigenti in materia. Visto per inserzione Torino 23/02/2006 in originale firmato BRUNO GAMBAROTTA Dottor MARIO TRAVOSTINO Notaio