ASSOCIAZIONE LIBERA CITTADINANZA - ONLUS Via Ippolito Nievo, n. 61-00153 Roma ***** Statuto TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 1 - Denominazione - 1.1 - L associazione denominata LIBERA CITTADINANZA - ONLUS è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 1.2 - L associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o della sigla ONLUS. Articolo 2 - Sede- 2.1 - L associazione LIBERA CITTADINANZA - ONLUS ha sede a Roma, in via Ippolito Nievo n. 61. La variazione della sede nell ambito del Comune non costituisce modifica statutaria. Articolo 3 - Durata e carattere dell associazione- 3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi. 3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Articolo 4 - Scopi dell'associazione - 4.1 - L Associazione ha lo scopo di prestare assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti degli anziani, non autosufficienti e degli indigenti. 4.2 - L'Associazione persegue il suo scopo: a) prestando direttamente assistenza sanitaria per mezzo di propri professionisti; b) smistando le richieste di assistenza a medici di zona convenzionati; c) svolgendo direttamente, preferibilmente con la collaborazione di anziani autosufficienti disponibili, ovvero organizzando, attività di segretariato sociale, pratiche amministrative, accompagnamento presso uffici, ambulatori e ospedali, pulizie domestiche e personali, preparazione di pasti; d) promuovendo il collegamento con i medici curanti e di base, con i laboratori di analisi, con i servizi specialistici ed i presidi ospedalieri, per gli utenti sottoposti a cure sanitarie; e) sviluppando o promuovendo la realizzazione di poliambulatori mobili e applicazioni di telemedicina destinati agli anziani; f) collaborando con i centri diurni polifunzionali (centri anziani) presso i quali realizzare corsi per la formazione di assistenti socio-sanitari da selezionarsi tra gli anziani autosufficienti; g) realizzando o promuovendo studi e ricerche sulla condizione dell'anziano nella società urbana e rurale, sul possibile coinvolgimento degli anziani nella erogazione di servizi a favore della comunità, sulle patologie dell'anziano, sui servizi sanitari e socio-sanitari messi a loro disposizione e sulle potenzialità di miglioramento dei medesimi; h) monitorando la qualità delle strutture e delle prestazioni sanitarie percepite dall utenza attraverso sondaggi, analisi dei flussi di pazienti e delle spese sanitarie; i) collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo; j) svolgendo attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia previdenziale e assistenziale, di tutela dei diritti dei soggetti destinatari dei servizi dell associazione, con particolare riferimento alla tutela nei settori socio-sanitari, della responsabilità medico-legale derivante da qualsiasi fatto illecito che abbia cagionato danni patrimoniali e non alla persona intesa nella sua sfera complessiva di soggetto costituzionalmente tutelato; k) attuando ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali. 4.3 - L associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.
Articolo 5 - Strumenti - 5.1 - Nei limiti dei propri scopi non lucrativi, l'associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fiedjussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. 5.2 - Per il perseguimento degli scopi associativi, l associazione potrà: a. collaborare con altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi; b. intestarsi e gestire siti web registrandoli, ad ogni effetto di legge, al proprio nome; c. elaborare e pubblicare prodotti editoriali in formato cartaceo, radiofonico, televisivo o multimediale. 5.3 - La gestione di tali strumenti sarà parte integrante dell attività associativa. TITOLO II - SOCI Articolo 6 - Soci - 6.1 - Possono aderire all'associazione persone fisiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'associazione. 6.2 - Chiunque voglia aderire all'associazione deve: a. presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione a maggioranza; in vacanza, decide insindacabilmente il Presidente; b. dichiarare di accettare le norme dello statuto; c. versare la quota di adesione che viene annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione. 6.3 - Gli associati hanno diritto a: a. partecipare a tutte le attività promosse dall associazione; b. partecipare all assemblea con diritto di voto. 6.4 - Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa. 6.5 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari o benemeriti le persone o le istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo all'associazione. Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci - 7.1 - I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. 7.2 - Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Il recesso avverrà secondo le modalità previste nell art. 24 C.C. 7.3 - Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui il socio: a. danneggi moralmente e materialmente l'associazione; b. sia causa di disordini e dissidi tra i soci. 7.4 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. 7.5 - Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. Sono organi dell'associazione: a. l'assemblea dei soci; b. il Consiglio di Amministrazione; c. il Presidente; d. il Collegio dei Revisori dei conti. TITOLO III - ORGANI SOCIALI Articolo 8 - Organi sociali -
Articolo 9 - Assemblea - 9.1 - L assemblea è l organo sovrano dell associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. 9.2 - L assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell avviso di convocazione. 9.3 - L assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell associazione ed inoltre: a. approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno; b. approva il piano annuale delle attività associative; c. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione; d. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti; e. delibera l eventuale regolamento interno e le sue variazioni. 9.4 - L assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l anno per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo degli associati ne ravvisino l opportunità. 9.5 - L assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell associazione. 9.6 - L assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, a mezzo posta raccomandata, telefax, email, contenente gli argomenti all ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentate per delega tutti gli associati. 9.7 - L assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 9.8 - L assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci. 9.9 - Le deliberazioni dell assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione - 10.1 - Il Consiglio di Amministrazione è l organo esecutivo dell associazione ed è composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili. L eletto che, dopo l elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall incarico, l assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. 10.2 - Al Consiglio di Amministrazione spetta di: a. curare l esecuzione delle deliberazioni dell assemblea; b. predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo; c. nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; d. deliberare sulle domande di nuove adesioni; e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all assemblea dei soci; f. promuovere raccolte di fondi; g. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive. 10.3 I singoli consiglieri sono responsabili verso l associazione, salvo il consigliere dissenziente o assente senza colpa. 10.4 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. 10.5 - Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 10.6 - I verbali di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
Articolo 11 - Presidente - 11.1 - Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l esecuzione dei deliberati dell assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. 11.2 - Il Presidente viene annualmente eletto dall assemblea dei soci, in occasione dell adunanza per l approvazione del bilancio consuntivo. 11.3 - Il Presidente dura in carica un intero esercizio sociale ed è rieleggibile. Per il primo anno di vita dell associazione la Sig.ra Loredana Fossaceca Felici viene qui nominata Presidente. Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei conti - 12.1 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria dell associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell approvazione del bilancio consuntivo. 12.2 - Esso è composto da un massimo di tre membri con idonee competenze professionali, nominati dall assemblea al di fuori del Consiglio di Amministrazione. L assemblea può nominare anche un massimo di due Revisori dei conti supplenti che subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce un Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell intero Collegio. 12.3 - Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE Articolo 13 - Patrimonio dell'associazione - 13.1 - Il patrimonio dell associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione. Articolo 14 - Risorse economiche - 14.1 - L associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: a. quote associative annuali; b. contributi degli aderenti e/o di privati; c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private; d. proventi da convenzioni con enti pubblici; e. proventi dall esercizio delle attività istituzionali; f. proventi dall esercizio di attività connesse; g. proventi da attività di raccolta fondi. 14.2 - Tutte le entrate saranno destinate al mantenimento ed alla realizzazione delle finalità dell associazione. Articolo 15 - Bilancio d esercizio - 15.1 - L esercizio sociale dell associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. 15.2 - Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo dell anno successivo e lo sottopone all approvazione dell assemblea degli associati. 15.3 - Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo dell anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all approvazione dell assemblea degli associati. 15.4 - Gli utili risultanti dal bilancio e gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire durante la vita dell associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che questa distribuzione non sia imposta dalla legge o venga effettuato a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 16 - Libri dell associazione - 16.1 - L associazione ha il compito di tenere: a. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell assemblea degli associati; b. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti d. il libro degli associati; e. ogni altro libro e secondo le modalità prescritti dalla legge. TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio sociale - 17.1 - In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 18 - disposizioni generali - 18.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.