ASSOCIAZIONE LIBERA CITTADINANZA - ONLUS Via Ippolito Nievo, n. 61-00153 Roma ***** Statuto



Documenti analoghi
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ASSOCIAZIONE CULTURALE TIZIANA VIVE - ONLUS. Statuto

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CASTELNUOVO PER TE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO ASSOCIAZIONE IKYTA ITALIA TITOLO 1 DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA onlus. Articolo 1 - Denominazione e sede -

STATUTO. Associazione Il Larice Club

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA - ONLUS Via Canaletto n Modena

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO. ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ESPERTE IN SICUREZZA SUL LAVORO - AIESiL TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO dell'associazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

ASSOCIAZIONE NAIRI ONLUS STATUTO. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO Il Sole Onlus

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Transcript:

ASSOCIAZIONE LIBERA CITTADINANZA - ONLUS Via Ippolito Nievo, n. 61-00153 Roma ***** Statuto TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 1 - Denominazione - 1.1 - L associazione denominata LIBERA CITTADINANZA - ONLUS è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 1.2 - L associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o della sigla ONLUS. Articolo 2 - Sede- 2.1 - L associazione LIBERA CITTADINANZA - ONLUS ha sede a Roma, in via Ippolito Nievo n. 61. La variazione della sede nell ambito del Comune non costituisce modifica statutaria. Articolo 3 - Durata e carattere dell associazione- 3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi. 3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Articolo 4 - Scopi dell'associazione - 4.1 - L Associazione ha lo scopo di prestare assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti degli anziani, non autosufficienti e degli indigenti. 4.2 - L'Associazione persegue il suo scopo: a) prestando direttamente assistenza sanitaria per mezzo di propri professionisti; b) smistando le richieste di assistenza a medici di zona convenzionati; c) svolgendo direttamente, preferibilmente con la collaborazione di anziani autosufficienti disponibili, ovvero organizzando, attività di segretariato sociale, pratiche amministrative, accompagnamento presso uffici, ambulatori e ospedali, pulizie domestiche e personali, preparazione di pasti; d) promuovendo il collegamento con i medici curanti e di base, con i laboratori di analisi, con i servizi specialistici ed i presidi ospedalieri, per gli utenti sottoposti a cure sanitarie; e) sviluppando o promuovendo la realizzazione di poliambulatori mobili e applicazioni di telemedicina destinati agli anziani; f) collaborando con i centri diurni polifunzionali (centri anziani) presso i quali realizzare corsi per la formazione di assistenti socio-sanitari da selezionarsi tra gli anziani autosufficienti; g) realizzando o promuovendo studi e ricerche sulla condizione dell'anziano nella società urbana e rurale, sul possibile coinvolgimento degli anziani nella erogazione di servizi a favore della comunità, sulle patologie dell'anziano, sui servizi sanitari e socio-sanitari messi a loro disposizione e sulle potenzialità di miglioramento dei medesimi; h) monitorando la qualità delle strutture e delle prestazioni sanitarie percepite dall utenza attraverso sondaggi, analisi dei flussi di pazienti e delle spese sanitarie; i) collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo; j) svolgendo attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia previdenziale e assistenziale, di tutela dei diritti dei soggetti destinatari dei servizi dell associazione, con particolare riferimento alla tutela nei settori socio-sanitari, della responsabilità medico-legale derivante da qualsiasi fatto illecito che abbia cagionato danni patrimoniali e non alla persona intesa nella sua sfera complessiva di soggetto costituzionalmente tutelato; k) attuando ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali. 4.3 - L associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5 - Strumenti - 5.1 - Nei limiti dei propri scopi non lucrativi, l'associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fiedjussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. 5.2 - Per il perseguimento degli scopi associativi, l associazione potrà: a. collaborare con altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi; b. intestarsi e gestire siti web registrandoli, ad ogni effetto di legge, al proprio nome; c. elaborare e pubblicare prodotti editoriali in formato cartaceo, radiofonico, televisivo o multimediale. 5.3 - La gestione di tali strumenti sarà parte integrante dell attività associativa. TITOLO II - SOCI Articolo 6 - Soci - 6.1 - Possono aderire all'associazione persone fisiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'associazione. 6.2 - Chiunque voglia aderire all'associazione deve: a. presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione a maggioranza; in vacanza, decide insindacabilmente il Presidente; b. dichiarare di accettare le norme dello statuto; c. versare la quota di adesione che viene annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione. 6.3 - Gli associati hanno diritto a: a. partecipare a tutte le attività promosse dall associazione; b. partecipare all assemblea con diritto di voto. 6.4 - Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa. 6.5 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari o benemeriti le persone o le istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo all'associazione. Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci - 7.1 - I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. 7.2 - Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Il recesso avverrà secondo le modalità previste nell art. 24 C.C. 7.3 - Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui il socio: a. danneggi moralmente e materialmente l'associazione; b. sia causa di disordini e dissidi tra i soci. 7.4 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. 7.5 - Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. Sono organi dell'associazione: a. l'assemblea dei soci; b. il Consiglio di Amministrazione; c. il Presidente; d. il Collegio dei Revisori dei conti. TITOLO III - ORGANI SOCIALI Articolo 8 - Organi sociali -

Articolo 9 - Assemblea - 9.1 - L assemblea è l organo sovrano dell associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. 9.2 - L assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell avviso di convocazione. 9.3 - L assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell associazione ed inoltre: a. approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno; b. approva il piano annuale delle attività associative; c. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione; d. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti; e. delibera l eventuale regolamento interno e le sue variazioni. 9.4 - L assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l anno per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo degli associati ne ravvisino l opportunità. 9.5 - L assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell associazione. 9.6 - L assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, a mezzo posta raccomandata, telefax, email, contenente gli argomenti all ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentate per delega tutti gli associati. 9.7 - L assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 9.8 - L assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci. 9.9 - Le deliberazioni dell assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione - 10.1 - Il Consiglio di Amministrazione è l organo esecutivo dell associazione ed è composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili. L eletto che, dopo l elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall incarico, l assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. 10.2 - Al Consiglio di Amministrazione spetta di: a. curare l esecuzione delle deliberazioni dell assemblea; b. predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo; c. nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; d. deliberare sulle domande di nuove adesioni; e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all assemblea dei soci; f. promuovere raccolte di fondi; g. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive. 10.3 I singoli consiglieri sono responsabili verso l associazione, salvo il consigliere dissenziente o assente senza colpa. 10.4 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. 10.5 - Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 10.6 - I verbali di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 11 - Presidente - 11.1 - Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l esecuzione dei deliberati dell assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. 11.2 - Il Presidente viene annualmente eletto dall assemblea dei soci, in occasione dell adunanza per l approvazione del bilancio consuntivo. 11.3 - Il Presidente dura in carica un intero esercizio sociale ed è rieleggibile. Per il primo anno di vita dell associazione la Sig.ra Loredana Fossaceca Felici viene qui nominata Presidente. Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei conti - 12.1 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria dell associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell approvazione del bilancio consuntivo. 12.2 - Esso è composto da un massimo di tre membri con idonee competenze professionali, nominati dall assemblea al di fuori del Consiglio di Amministrazione. L assemblea può nominare anche un massimo di due Revisori dei conti supplenti che subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce un Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell intero Collegio. 12.3 - Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE Articolo 13 - Patrimonio dell'associazione - 13.1 - Il patrimonio dell associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione. Articolo 14 - Risorse economiche - 14.1 - L associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: a. quote associative annuali; b. contributi degli aderenti e/o di privati; c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private; d. proventi da convenzioni con enti pubblici; e. proventi dall esercizio delle attività istituzionali; f. proventi dall esercizio di attività connesse; g. proventi da attività di raccolta fondi. 14.2 - Tutte le entrate saranno destinate al mantenimento ed alla realizzazione delle finalità dell associazione. Articolo 15 - Bilancio d esercizio - 15.1 - L esercizio sociale dell associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. 15.2 - Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo dell anno successivo e lo sottopone all approvazione dell assemblea degli associati. 15.3 - Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo dell anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all approvazione dell assemblea degli associati. 15.4 - Gli utili risultanti dal bilancio e gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire durante la vita dell associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che questa distribuzione non sia imposta dalla legge o venga effettuato a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 16 - Libri dell associazione - 16.1 - L associazione ha il compito di tenere: a. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell assemblea degli associati; b. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti d. il libro degli associati; e. ogni altro libro e secondo le modalità prescritti dalla legge. TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio sociale - 17.1 - In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 18 - disposizioni generali - 18.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.