dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3



Documenti analoghi
STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO Il Sole Onlus

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN *

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI ALZHEIMER

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO. Denominazione Sede Durata

COMUNE DI ESCALAPLANO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

L anno 2006 il giorno 15 del mese di novembre, in Montemarciano si sono riunite le Signore:

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Capo I. Generalità - Costituzione - Sede Scopi-durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

STATUTO. Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia. Art. 4) La fondazione si propone di promuovere studi ed analisi sui temi

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

STATUTO ARTICOLO 1 ARTICOLO 2

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON MILANI" ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO. Denominazione sede scopo. Bambini nel Mondo - Children in the World ONLUS

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Premessa e definizioni

STATUTO della. Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG)

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

STATUTO ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS. Titolo I Disposizioni generali

STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO CONFEDERAZIONE FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI NEFROPATICI, TRAPIANTATI D ORGANO E DI VOLONTARIATO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

Transcript:

STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia e solidarietà, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominabile, in breve, anche come Associazione ONLUS. Articolo 2 L Associazione ha sede in Roma, via di Selvanera 117 vl. 12 e potrà istituire propri uffici o sedi nelle diverse regioni italiane. L Associazione non ha fini di lucro. L adesione dei soci nelle forme previste dallo Statuto li impegna all osservanza del medesimo nonché dei regolamenti e delle norme che ne possano derivare. Articolo 3 L Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di: sensibilizzare l opinione pubblica, il mondo della medicina e le istituzioni sulla Neurofibromatosi, favorendone la conoscenza ed i sistemi di cura; promuovere la necessaria informazione sui diversi centri esistenti in Italia ed all estero per la prevenzione e la cura; promuovere varie linee di ricerca nei confronti della Neurofibromatosi al fine di cogliere elementi utili alla comprensione dei complessi meccanismi alla base della patologia; sollecitare tutte quelle iniziative volte alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti dei malati di Neurofibromatosi; fornire tutto l aiuto ed il conforto ai malati di Neurofibromatosi ed ai loro familiari attraverso il sereno riconoscimento della Neurofibromatosi come malattia socialmente cronica ed invalidante. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 Per il raggiungimento del proprio fine sociale, l Associazione attraverso il proprio Rappresentante Legale potrà anche essere intestataria di beni mobili e/o immobili o dei relativi contratti di locazione o utilizzo anche solo in senso lato. Il Rappresentante Legale ha anche il potere di aprire conti correnti sia presso istituti di credito che presso l amministrazione postale, depositando la propria firma, (congiuntamente a quella del Tesoriere), nei modi richiesti. Articolo 5 Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea dei Soci Il Consiglio di Presidenza Il Presidente Il Vice-Presidente Il Tesoriere I Soci Fondatori I Soci Ordinari I Soci Onorari L Assemblea dei Soci è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. Si riunisce almeno una volta l anno, dura in carica fino a revoca ed elegge il Consiglio di Presidenza formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri che al loro interno eleggono il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere. Fissa le linee politiche e strategiche dell Associazione la cui attuazione verrà demandata al Consiglio di Presidenza ed al Presidente. L adesione all Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L adesione all associazione comporta per l associato maggiore di età diritto al voto nell assemblea per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell Associazione.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di coadiuvare, seguire e vigilare sull operato del Presidente nell attuazione di quanto approvato dall Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio di Presidenza, una volta eletti, durano in carica tre anni con possibilita di essere rieletti. All interno del Consiglio di Presidenza le decisioni vengono prese a maggioranza ed il voto del Presidente vale doppio solo nel caso in cui questo sia formato da quattro membri. Il Presidente ha la Rappresentanza Legale dell Associazione ed il compito di impegnare la stessa nel raggiungimento degli scopi sociali attuando il programma deciso dall Assemblea dei Soci. Il Vice-Presidente ha il compito di supportare il Presidente nella sua attivita e di sostituirlo con pieni poteri nel caso in cui questo sia temporaneamente impossibilitato, a qualsiasi titolo, ad adempiere al suo mandato istituzionale. Il Tesoriere ha il compito, di concerto con il Presidente, di stabilire la destinazione delle risorse dell Associazione sulla base degli scopi statutari e del programma deciso dall Assemblea dei Soci. Egli inoltre provvede alla corretta tenuta di tutti i libri Sociali dell Associazione e provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo che dovranno essere presentati ogni anno all Assemblea dei Soci per la loro approvazione. I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l Atto Costitutivo. I Soci Ordinari sono coloro che ne fanno richiesta e vengono ammessi con il voto vincolante della maggioranza (dei soci preesistenti) del Consiglio di Presidenza. Essi, una volta ammessi ed in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il potere di partecipare in ogni forma alla vita dell Associazione ed a ricoprirne le relative cariche sociali. I Soci Onorari sono coloro che ne fanno richiesta e che vengono ammessi con il solo consenso del Presidente. Essi, purché in regola con la quota per loro fissata, si impegnano a cooperare per il raggiungimento dei fini associativi, sono invitati a partecipare alle diverse iniziative decise dall Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Presidenza ma non hanno diritto di elettorato né attivo né passivo. Articolo 6 Il patrimonio dell Associazione e costituito dalle quote sociali, stabilite annualmente dal Consiglio di Presidenza, lasciti, donazioni, contributi a

qualsiasi titolo elargiti sia da persone private che da enti giuridici privati e/o pubblici. In ogni caso il patrimonio a disposizione dell Associazione potr? essere utilizzato solo ed unicamente per i fini di cui alla presente scrittura e solo con il consenso della maggioranza del Consiglio di Presidenza fatte salve le linee impartite dall Assemblea dei Soci. Articolo 7 All Associazione e vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 8 Il presente Statuto potra essere mutato solo con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari partecipanti all Assemblea dei Soci, su proposta della maggioranza del Consiglio di Presidenza. Articolo 9 L Associazione potra essere sciolta con l unanimita dei voti dei membri del Consiglio di Presidenza e dei due terzi dei membri presenti dell Assemblea dei Soci. In tal caso il patrimonio esistente, tolte tutte le necessarie spese per la chiusura dell Associazione, verra devoluto ad analoga associazione non lucrativa di utilita sociale (ONLUS) per la Neurofibromatosi o, laddove inesistente, a fini di pubblica utilita; quanto precede, sentito l organismo di controllo di cui all art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge. Articolo 10 Per tutto quanto non espressamente specificato all interno del presente Statuto valgono le norme del codice civile, i regolamenti e, in mancanza di tutto cio, la giurisprudenza in materia. Articolo 11 In caso di controversia tra i soci, questi si impegnano formalmente a

risolverla con un arbitrato di un collegio composto da tre membri di cui uno scelto da ciascuna parte ed il terzo scelto concordemente dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Roma, 24 marzo 2003 firmato: Antonio Malatesta Claudio Buttarelli Daniela Posca Paolo Zeppa Notaio Giorgio Intersimone Allegato A alla raccolta nr. 30260 - Registrato all Ufficio delle Entrate di Roma 2, il 04 aprile 2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- NOTE: all Associazione? stato attribuito Codice Fiscale nr. 97297280584