STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASTRAM" - ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASTRAM" - ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART. 1) E' costituita l'associazione stranieri nel mondo - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - in breve denominata come Associazione "ASTRAM"- ONLUS, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. ART. 2) L'Associazione ha sede legale in VILLA POTENZA (MC), Borgo Peranzoni n. 113, ha durata a tempo indeterminato. ART. 3) La denominazione è di proprietà esclusiva dei Soci fondatori, i quali ne concedono l'utilizzo all'associazione nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Statuto, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di revoca della concessione. ART. 4) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le cariche elettive sono gratuite. ART. 5) L'Associazione "ASTRAM" intende perseguire l'attività di solidarietà sociale. Gli scopi preminenti dell'associazione sono sia lo svolgimento di attività nel settore di assistenza sociale e socio sanitaria sia la tutela dei diritti civili. I settori di attività in cui devono operare le ONLUS sono tassativamente indicati nell'art.10 del D.lgs. 460/97]. In particolare potrà svolgere le seguenti attività: Costituzione rete decentrata di sportelli per il rilascio/ rinnovo e consegna dei titoli di soggiorno ai cittadini immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale; Sportello Immigrati presso la Questura; Attività di front office per informazioni ed orientamento immigrati; Servizio territoriale integrato di mediazione culturale; Sportelli sanitari, informativi, sociali con attività di mediazione socio- sanitaria., mediazione-sostegno scolastico, linguistica, culturale e familiare; Organizzazione e gestione di interventi di orientamento professionale, bilancio delle competenze ed inserimento lavorativo; Organizzazione di corsi di alfabetizzazione ( linguistica e informatica); Sostegno accesso all'alloggio; Azioni di promozione della cultura della convivenza e dell'interazione multiculturale e multietnica. Raccolta ed elaborazione dati sulla popolazione immigrata; Istituzione del Centro di consultazione; Divulgazione delle azioni intese come buone prassi; Sito Web che offre una pluralità di servizi; 1

Instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici territoriali e non, con associazioni e organizzazioni che si ispirano alle medesime finalità; Favorire, organizzare e promuovere convegni, seminari,incontri e dibattiti in genere; Attività di formazione. Ogni altra iniziativa o attività utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare gli scopi dell'associazione ART. 5) L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'Associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale. ART. 6) L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS e comunque nel rispetto della normativa vigente. I SOCI ART. 7) Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto fornendo un contributo economico o fattivo di lavoro o di idee.. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, a condizione di impegnarsi al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà entro trenta giorni dalla sua presentazione. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Gli associati si distinguono in: Associati Fondatori- Coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione Associati Onorari- Coloro che si distinguono per opere altamente meritorie a favore dell'associazione Associati Ordinari- Coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che s'impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La classificazione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati in merito ai loro diritti e doveri verso l'associazione, fatta eccezione per il fatto che la qualità di socio fondatore, previa richiesta ed accettazione, si trasmette agli eredi legittimari di cui all Art. 536 c.c., nonché per l'esenzione della quota annuale associativa sia per gli associati onorari sia, visto il conferimento iniziale dotale all associazione, per i fondatori. ART. 8) Tutti gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti gli associati periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa. ART. 9) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed a eventuali regolamenti. ART. 10) Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione; d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. 2

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 11) Gli organi dell'associazione sono: a) L'Assemblea dei Associati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Vicepresidente; e) IL Segretario-Tesoriere; f) Il Collegio dei Revisori (la sua presenza è facoltativa). ART. 12) All'assemblea sovrana degli associati spettano i seguenti compiti: a)discutere e deliberare sul Rendiconto Economico Finanziario e sull'eventuale Bilancio preventivo e sulle relazioni del consiglio direttivo; b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione; c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione; e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo; f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione; h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; Essa, composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. ART. 13) L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e l eventuale bilancio preventivo del nuovo anno sociale; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. ART.14) Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. ART. 15) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. ART. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. ART. 17) Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette eletti dall'assemblea fra gli associati senza alcuna limitazione alla candidatura per ciascuno di essi, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 3

ART. 19) Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Il Consiglio direttivo può, altresì, nominare collaboratori, anche all interno del consiglio direttivo o esterni, nei limiti necessari a regolare funzionamento dell'associazione ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, determinandone gli eventuali compensi. Il Consiglio direttivo può stabilire eventuali rimborsi spesa agli associati. ART. 20) Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. É nominato dal Consiglio Direttivo. ART. 21) Il Vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, decadenza, incompatibilità o malattia. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo. ART. 22) Il Segretario-Tesoriere partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell'associazione con funzioni di verbalizzante : redige i verbali dell'associazione e li custodisce. É nominato dal Consiglio direttivo. Tiene la contabilità e i bilanci dell'associazione, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell'associazione. ART 23) L'assemblea degli associati può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi tra cui il presidente e da due supplenti. I membri del Collegio possono essere nominati anche fra i non associati. il collegio resta in carica tre anni e svolge le funzioni di revisione e controllo, previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 24) Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione; b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti; L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie: A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; B) dai contributi annuali e straordinari degli associati; C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati; D) da fondi Ministeriali od Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie; E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione; F) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. É fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi e il capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate la operazioni di cui al co.6 dell'art. 10 dei D.Lgs. 460. Art. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. 4

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ART. 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'associazione. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente. ART. 27) In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 460/97. ART. 28) Il rendiconto economico finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. ART. 29) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 30) Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti. ART. 31) In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. DISPOSIZIONI FINALI ART. 32) La decisione su qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle relative a diritti non disponibili, che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. ART. 33) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 5