CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015



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Regione autonoma Trentino Alto Adige GIUNTA REGIONALE Ufficio elettorale Elezioni amministrative Mod. 28-el. Per i comuni della Provincia di Trento CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015 (eventuale turno di ballottaggio: 24 maggio 2015) Gli articoli riportati, qualora manchi una diversa precisazione, si riferiscono al Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, contenute nel decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L e ss.m..

Non oltre il 60 giorno antecedente quello della vo tazione Emissione del decreto del Presidente della Regione con il quale viene fissata la data delle elezioni (art. 25). Giovedì 26 marzo (45 giorno precedente quello della votazione) Pubblicazione, a cura del/della Sindaco/Sindaca, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 25, comma 1). Da giovedì 26 marzo ore 8.00 a venerdì 27 marzo ore 20.00 (periodo tra le ore 8.00 del 45 giorno e le ore 20.00 del 44 giorno antecedente quello della votazione) Eventuale deposito presso la Presidenza della Giunta provinciale, da parte dei partiti o raggruppamenti politici organizzati, dei rispettivi contrassegni tradizionali (art. 26, comma 1). Qualora i partiti o i raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno (art. 26, comma 7). Scaduto tale termine, il Presidente della Giunta provinciale provvede immediatamente a trasmettere copia dei contrassegni ricevuti alle Commissioni/Sottocommissioni elettorali circondariali ed a far stampare il manifesto recante i contrassegni di lista regolarmente depositati trasmettendone un congruo numero alle Commissioni/Sottocommissioni elettorali circondariali nonché ai Comuni interessati (art. 26, ultimo comma). Martedì 31 marzo (40 giorno precedente quello della votazione) L'ufficio elettorale regionale trasmette l'elenco aggiornato e completo degli/delle iscritti/e all'albo dei presidenti di seggio, per i comuni interessati, alla cancelleria della Corte d'appello di Trento (art. 31 ultimo comma). Da martedì 31 marzo a lunedì 20 aprile (periodo tra il 40 giorno e il 20 giorno antecede nte quello della votazione) Periodo per l inoltro, al/alla Sindaco/a del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti/e, da parte degli elettori e delle elettrici affetti/e da gravissime infermità o in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che dimorano nel territorio del comune, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (art. 7 l.r. 2/2008; art. 1 D.L. n. 1/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009) Venerdì 3 aprile (37 giorno antecedente quello della votazione) Scadenza del termine per l'affissione in ogni comune del manifesto riportante i contrassegni tradizionali depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale (art. 26, ultimo comma). Domenica 5 aprile (10 giorno dalla pubblicazione del decreto di conv ocazione dei comizi) Scadenza del termine per l'accertamento dell'esistenza e del buono stato dell'arredamento dei seggi (art. 29) Venerdì 3 aprile, sabato 4 aprile, lunedì 6 aprile e martedì 7 aprile ore 12.00, nelle ore d'ufficio (periodo tra il 37 giorno e le ore 12.00 del 33 g iorno antecedente quello della votazione, esclusa la domenica) Presentazione delle candidature, con i relativi allegati, alla segreteria del comune nelle ore d ufficio (art. 47, comma 4).

Martedì 7 aprile, nel pomeriggio (33 giorno precedente quello della votazione) Il/La segretario/a comunale, o il/la dipendente comunale da lui/lei delegato/a, provvede nel pomeriggio a rimettere le candidature con i relativi allegati alla Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale (art. 47, ultimo comma). Per i Comuni con più di 50.000 abitanti, affissione all Albo pretorio del bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale (art. 56; art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81). Da mercoledì 8 aprile a venerdì 10 aprile (entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste) Le Commissioni/Sottocommissioni elettorali circondariali esaminano e approvano le candidature; stabiliscono mediante sorteggio l ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei/delle candidati/e per il consiglio comunale (art. 50) e trasmettono immediatamente la documentazione all ufficio elettorale della Regione al fine di provvedere alla stampa del manifesto dei/delle candidati/e e delle schede della votazione. Sabato 11 aprile (entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste) Eventuale riconvocazione delle Commissioni/Sottocommissioni elettorali circondariali (art. 50 comma 5). Da lunedì 13 aprile a lunedì 27 aprile (dal 27 al 13 giorno precedente quello della vota zione) Stampa del manifesto recante le liste dei/delle candidati/e e delle schede di votazione, a cura dell ufficio elettorale della Regione (artt. 51 e 52). Mercoledì 15 aprile (25 giorno precedente quello della votazione) Comunicazione agli elettori e alle elettrici dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante manifesto del Presidente della Regione da pubblicarsi a cura del/della Sindaco/Sindaca (art. 53), qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Da mercoledì 15 aprile a lunedì 20 aprile (dal 25 al 20 giorno precedente quello della vota zione) La Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, alla nomina di un numero di scrutatori/scrutatrici compresi/e nel relativo albo e pari al numero occorrente per la costituzione dei seggi; procede inoltre alla formazione di una graduatoria di nominativi, compresi nel medesimo albo, per sostituire gli scrutatori/ le scrutatrici in caso di rinuncia o di impedimento (art. 33). Per le sezioni elettorali di cui all'art. 61 devono essere nominati/e anche due scrutatori/scrutatrici per la costituzione dei seggi speciali. Lunedì 20 aprile (20 giorno precedente quello della votazione) Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello di Trento provvede alla nomina dei/delle Presidenti degli uffici elettorali di sezione e ne dà comunicazione ai/alle prescelti/e tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato anche l'elenco degli elettori/elettrici interessati/e perché vengano esclusi/e dalla nomina a scrutatore/scrutatrice (art. 32, comma 2).

Entro sabato 25 aprile (15 giorno precedente quello della votazione) Scadenza del termine per la notifica alle persone interessate dell'avvenuta nomina a scrutatore/scrutatrice. Entro 48 ore dalla notifica, le persone nominate devono comunicare al/alla Sindaco/Sindaca l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico. Alla sostituzione delle persone impedite si provvede nominando gli elettori e le elettrici ricompresi/e nella graduatoria di cui all art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989 n. 95 e s. m. e i. (art. 33). Giovedì 30 aprile (10 giorno precedente quello della votazione) Scadenza del termine per la trasmissione al/alla Sindaco/Sindaca, da parte della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione (art. 28). Nei comuni con più di 15 sezioni, ultimo giorno utile per la nomina, da parte del Presidente del Tribunale, dei componenti l ufficio centrale (art. 83 comma 2). Entro sabato 2 maggio (8 giorno precedente quello della votazione) Ultimo giorno utile per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del/della Sindaco/Sindaca, del manifesto recante le liste dei/delle candidati/candidate (art. 51, ultimo comma). Giovedì 7 maggio (3 giorno precedente quello della votazione) Scadenza del termine per l'inoltro, al/alla Sindaco/Sindaca del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, da parte degli elettori/delle elettrici degenti o detenuti/e del comune nel quale hanno sede ospedali, case di cura e istituti di detenzione, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione (art. 59). Scadenza del termine per la notifica della nomina a scrutatore/scrutatrice alle persone subentrate in sostituzione di coloro che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 33, comma 2). Venerdì 8 maggio (2 giorno precedente quello della votazione) La Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale trasmette al/alla Sindaco/Sindaca, entro le ore 12.00, l'elenco nominativo dei/delle delegati/e di lista autorizzati/e ad effettuare la designazione dei/delle rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (art. 49 comma 1), anche per l'eventuale successivo turno di ballottaggio. Da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio (nei due giorni precedenti ed in quello della votazione) L ufficio elettorale comunale deve rimanere aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 1, comma 400 lettera g) legge 27 dicembre 2013, n. 147). Sabato 9 maggio (giorno precedente quello della votazione) Entro le ore 12.00, i/le delegati/e di lista consegnano al Sindaco/Sindaca le eventuali designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale (art. 49 comma 2).

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio (entro le ore 16.00) (nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, prima dell insediamento del seggio) Consegna ai/alle Presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del/della Sindaco/Sindaca del locale arredato a sede di sezione (art. 39), del materiale occorrente per la votazione (art. 39) nonché delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale (art. 49). Alle ore 16.00 di sabato 9 maggio Costituzione dell ufficio elettorale di sezione ed esecuzione degli adempimenti prescritti dall art. 65. N.B. L articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, dispone che la bandiera della Repubblica italiana e quella dell Unione europea siano esposte all esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni. Inoltre l articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 121, che ha regolamentato la materia, ha stabilito che all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali quindi anche all'esterno di ospedali, luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale devono essere esposte le bandiere dal momento dell insediamento degli uffici elettorali di sezione fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. Domenica 10 maggio (giorno della votazione) alle ore 7.00: - ricostituzione dell ufficio elettorale di sezione (art. 66-bis); - inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 67 e seguenti; alle ore 21.00: - chiusura della votazione (art. 75); accertamento del numero dei votanti (art. 76); spoglio dei voti (art. 78). Terminate le operazioni di spoglio: nei comuni aventi fino a 3 sezioni: - costituzione dell'ufficio centrale (art. 82, ultimo comma) che riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette salvo i casi in cui: - nei comuni fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento più candidati alla carica di sindaco abbiano ottenuto lo stesso numero di voti (art. 86, comma 2); - nei comuni con più di 3.000 abitanti della provincia di Trento nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti validi (art. 87, comma 2). In tali casi il/la Presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i/le candidati/e alla carica di sindaco/sindaca ammessi/e al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti/delle elette al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio; nei comuni con più di 3 e fino a 15 sezioni: - rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 14.00 del lunedì (art. 85, comma 1 bis); nei comuni con più di 15 sezioni: - rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 10.00 del lunedì (art. 85, comma 1).

Lunedì 11 maggio (giorno successivo a quello della votazione) alle ore 10.00: - costituzione dell'ufficio centrale nei comuni con più di 15 sezioni (artt. 83, comma 2 e 85, comma 1); - l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette salvo il caso in cui, nei comuni con più di 3.000 abitanti della provincia di Trento, nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti validi (art. 87, comma 2). In tale caso il/la Presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i/le candidati/e alla carica di sindaco/sindaca ammessi/e al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti/delle elette al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio. alle ore 14.00: - costituzione dell'ufficio centrale nei comuni con più di 3 e fino a 15 sezioni (art. 83, comma 1 e 85, comma 1-bis); - l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette salvo il caso in cui, nei comuni con più di 3.000 abitanti della provincia di Trento, nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti validi (art. 87, comma 2). In tale caso il/la Presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i/le candidati/e alla carica di sindaco/sindaca ammessi/e al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti/delle elette al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio.

ADEMPIMENTI IN CASO DI TURNO DI BALLOTTAGGIO Sabato 16 maggio (8 giorno antecedente alla data del ballottaggio) Nei comuni con più di 3.000 abitanti della provincia di Trento, termine entro il quale i/le candidati/e sindaco/sindaca ammessi/e al ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi rispetto a quelle collegate al primo turno (art. 70, comma 6). Lunedì 18 maggio Termine ultimo per il sorteggio, da parte della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale, del numero progressivo da assegnare ai/alle due candidati/e alla carica di sindaco ammessi/e al turno di ballottaggio. Giovedì 21 maggio (3 giorno precedente quello della votazione) Scadenza del termine per l inoltro, al Sindaco/Sindaca del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, da parte degli elettori/delle elettrici degenti o detenuti/e nel comune nel quale hanno sede ospedali, case di cura e istituti di detenzione, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza o di detenzione (artt. 74 e 59). Da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio (nei due giorni precedenti ed in quello della votazione) L ufficio elettorale comunale deve rimanere aperto, nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell originale (art. 1 comma 400 lettera g) legge 27 dicembre 2013, n. 147). Sabato 23 maggio (giorno precedente quello del turno di ballottaggio) Entro le ore 12.00, i/le delegati/e di lista consegnano al Sindaco/Sindaca le designazioni dei/delle rappresentanti dei/delle candidati/e alla carica di sindaco ammessi/e al ballottaggio, che non siano già state presentate in precedenza (artt. 74 e 49, comma 2). Nel pomeriggio di sabato 23 maggio (entro le ore 16.00) (nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, prima dell insediamento del seggio) Consegna ai/alle Presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del/della Sindaco/Sindaca del locale arredato a sede di sezione (art. 39), del materiale occorrente per la votazione (art. 39) nonché delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale (art. 49). Alle ore 16.00 di sabato 23 maggio Costituzione dell ufficio elettorale di sezione ed esecuzione degli adempimenti prescritti dall art. 65.

Domenica 24 maggio (14 giorno successivo a quello del primo turno di votazione) alle ore 7.00: - ricostituzione dell ufficio elettorale di sezione (art. 66-bis); ; - inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 67 e seguenti; alle ore 21.00: - chiusura della votazione (art. 75); accertamento del numero dei votanti (art. 76) e spoglio dei voti (artt. 74 e 78). Terminate le operazioni di spoglio: nei comuni aventi fino a 3 sezioni: - costituzione dell'ufficio centrale (art. 82, ultimo comma) che riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette alla carica di sindaco e di consigliere comunale (artt. 84, 86 e 87). nei comuni con più di 3 e fino a 15 sezioni: - rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 14.00 del lunedì (art. 85, comma 1 bis); nei comuni con più di 15 sezioni: - rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 10.00 del lunedì (art. 85, comma 1). Lunedì 25 maggio (giorno successivo a quello del turno di ballottaggio) alle ore 10.00: - costituzione dell'ufficio centrale nei comuni con più di 15 sezioni (artt. 83, comma 2 e 85, comma 1); - l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette alla carica di sindaco e di consigliere comunale (art. 87). alle ore 14.00: - costituzione dell'ufficio centrale nei comuni con più di 3 e fino a 15 sezioni (art. 83, comma 1 e 85, comma 1-bis); - l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette alla carica di sindaco e di consigliere comunale (art. 87).