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PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI Prot. Generale N. 0125613 / 2013 Atto N. 5600 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL ART. 208 COMMA 15 DEL D. LGS. 152/06, IMPIANTO DI PROPRIETÀ DELLA IREOS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA TURR, 165. In data 10/12/2013 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. Visti l Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; Visto altresì l Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità) S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP E Codice Cap Azione N Anno N Anno N Anno Note TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4, T.U. APPROVATO CON D.LGS N 267/2000). Si attesta la regolarità contabile e l esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 GENOVA, lì 10 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 18.06.2013 avente ad oggetto: Bilancio di previsione per l esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 ; Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 18.06.2013 avente ad oggetto: Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013: approvazione; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante Norme in materia ambientale ; Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18, con la quale, fra l altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero; Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante Disposizioni urgenti in materia ambientale ; Considerato che l art. 208 del D.Lgs. n. 152 al comma 15 prevede il rilascio dell autorizzazione agli impianti mobili di smaltimento e recupero da parte della Regione ove l interessato ha la sede legale e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale devono essere comunicate alla Regione nel territorio della quale la campagna stessa viene svolta, le specifiche relative alla campagna di attività; Considerato che sullo svolgimento della campagna la Regione valuta la compatibilità sotto il profilo ambientale e sanitario e può proporre prescrizioni o anche vietare l attività con provvedimento dirigenziale motivato; Atteso che alla suddetta comunicazione per lo svolgimento della campagna deve essere allegata l autorizzazione rilasciata all impianto mobile, ai sensi dell art. 208, comma 1, dalla Regione ove l interessato ha la sede legale; Ritenuto che il riferimento all art. 208, comma 1 (contenuto nello stesso art. 208, comma 15) debba essere inteso come mero riferimento alla necessità di una autorizzazione da parte dell Autorità competente con riferimento alle sole caratteristiche dell impianto; Considerato che nel caso di autorizzazione all esercizio di impianto mobile, l Autorità competente non può valutare elementi relativi alla compatibilità dell impianto con le esigenze ambientali-territoriali, dal momento che tali aspetti possono essere considerati solo in occasione delle specifiche campagne di intervento dall Ente nel cui territorio si trova il sito prescelto per lo svolgimento delle singole campagne di attività; Atteso che l autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152; Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio verranno di volta in volta effettuate le singole campagne di attività; Vista l istanza presentata da IREOS S.p.A. in data 28.11.2013 assunta al protocollo provinciale n. 122308 del 29.11.2013 tesa ad ottenere l autorizzazione in via definitiva dell impianto mobile Marca CAMS Modello UTM 60.15, Matricola n. (telaio) 11-2128 per il trattamento di rifiuti; Considerato che l impianto e il ciclo di trattamento dello stesso vengono descritti da IREOS S.p.A. come di seguito riportato; L impianto mobile è costituito da un gruppo semovente di sgrossatura, triturazione e deferrizzazione e relativi accessori strutturali di completamento su carro cingolato. L impianto, prima della sua messa in funzione deve essere posizionato su superficie adeguata e nel caso correttamente livellata, dopodiché si devono effettuare tutte le manovre per settare l impianto. Il materiale deve essere scaricato in maniera costante e regolare nella tramoggia di carico, dopodiché il materiale triturato cade sul nastro estrattore che è accessoriato nella sua parte iniziale di un deferrizzatore che attira le parti ferrose separandole dal materiale trattato. Durante l intero processo di trattamento i materiali possono essere nebulizzati con acqua (se necessario) in maniera tale da limitare lo sviluppo di eventuali emissioni diffuse di polveri. La potenzialità nominale operativa massima dell impianto è pari a 180 t/h e mediamente si può attestare su circa 100/130 t/h (equivalenti a circa 600/800 t/giorno). Durante il trattamento dei rifiuti non sono utilizzati additivi. L impianto è destinato alla frantumazione e vagliatura di materiale costituito da rifiuti inerti di cui ai seguenti codici CER:

01.01.01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi; 01.01.02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi; 10.02.02 scorie non trattate 10.90.03 scorie di fusione 10.90.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07 17.01.01 cemento; 17.01.02 mattoni; 17.01.03 mattonelle e ceramica; 17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06; 17.03.01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone; 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01; 17.05.03* terre e rocce, contenenti sostanze pericolose 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03; 17.05.07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17.05.07 17.09.03* altri rifiuti dell attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose; 17.09.04 rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quello di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03; 19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce); 19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose; 19.13.02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01; Tutto quanto ciò premesso, DISPONE 1) di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06, per anni 10 dalla data del presente provvedimento - l impianto mobile per il trattamento rifiuti descritto in premessa (Marca CAMS Modello UTM 60.15, Matricola/n. telaio 11-2128 ), di proprietà di IREOS S.p.A. con sede legale a Genova in Via Stefano Turr, 165, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) nell impianto di frantumazione potranno essere trattati i rifiuti di seguito elencati: 01.01.01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi; 01.01.02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi; 10.02.02 scorie non trattate 10.90.03 scorie di fusione 10.90.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07 17.01.01 cemento; 17.01.02 mattoni; 17.01.03 mattonelle e ceramica; 17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06; 17.03.01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone; 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01; 17.05.03* terre e rocce, contenenti sostanze pericolose 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03; 17.05.07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17.05.07 17.09.03* altri rifiuti dell attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose; 17.09.04 rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quello di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03; 19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce);

19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose; 19.13.02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01; b) i rifiuti dovranno essere selezionati da materiali estranei quali metalli, plastica, legno ecc. i quali dovranno essere adeguatamente stoccati in attesa di essere conferiti a soggetti autorizzati; c) le movimentazioni dei rifiuti da trattare dovranno essere messe in atto adottando modalità atte ad evitate la dispersione di polveri e ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori; d) per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio della Provincia di Genova, la Società, almeno 60 giorni prima dell inizio della campagna, dovrà inviare la documentazione di cui all allegato al presente provvedimento; e) durante le campagne di attività non potranno essere trattate più di 180 t/h di rifiuti; f) dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di nebulizzazione dell acqua installato sull impianto; g) l umidificazione del materiale dovrà essere effettuata in modo da non originare percolamenti di liquidi; h) in alternativa alla bagnatura, i cumuli di materiale inerte potranno essere coperti per mezzo di teloni; i) durante lo svolgimento delle campagne di attività, copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso il sito operativo. Alle presenti prescrizioni sono fatte salve le disposizioni ed i Provvedimenti anche più restrittivi emanati dagli Enti sul cui territorio si effettua la campagna di attività di trattamento. 2) di trasmettere il presente provvedimento a IREOS S.p.A.; 3) di trasmettere il presente provvedimento all ARPAL per i controlli di rispettiva competenza; 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria; RICORDA che, ai sensi dell art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento delle singole campagne che saranno effettuate sul territorio nazionale, l interessato, almeno 60 giorni prima dell installazione dell impianto oggetto della presente autorizzazione, dovrà comunicare all Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, nonché l ulteriore documentazione eventualmente richiesta. che dovrà sempre essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall art. 190 del D. Lgs. n. 152/06; che per l esercizio delle campagne presso terzi la Società dovrà munirsi di tutte le altre autorizzazioni prescritte, nonché garantire il rispetto di tutte le altre disposizioni normative disciplinanti l esercizio dell attività medesima. Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso. Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010. IL DIRIGENTE

Attestazione di esecutività La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell art. 151, comma 4, del TUEL d.lgs 267/2000 o dell art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 10 dicembre 2013 f.to Il Segretario Generale o suo delegato Genova, li 10 dicembre 2013 Certificato di pubblicazione La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all Albo Pretorio On Line della Provincia dal 11 dicembre 2013 al 26 dicembre 2013