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STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA SCOPO E OGGETTO NORMATIVA APPLICABILE ARTICOLO 1 Denominazione 1.1. E costituita la cooperativa denominata: SOCIETA FINANZA COOPERAZIONE SO.FI.COOP. SOCIETA COOPERATIVA in sigla SO.FI.COOP. SOC.COOP.. 1.2. La denominazione può essere scritta con lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione. ARTICOLO 2 Sede e Domicilio Soci 2.1. La cooperativa ha sede nel comune di Roma. L organo amministrativo ha la facoltà di: a) trasferire la sede nell ambito del comune sopra indicato, effettuando anche le dichiarazioni conseguenti all Ufficio del Registro delle Imprese; b) istituire e sopprimere ovunque, unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza. 2.2. Spetta all assemblea dei soci, in sede straordinaria, decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato. 2.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. ARTICOLO 3 Durata 3.1. La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. 3.2. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso. ARTICOLO 4 Scopo 4.1. La cooperativa è ispirata ai principi di mutualità di cui all articolo 26 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata ed orienta la propria gestione al perseguimento dei parametri di scambio mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti c.c., nel rispetto della normativa di cui alla Legge 27 febbraio 1985 n.49 e successive modificazioni ed integrazioni, portante i provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, nonché alla disciplina di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005, portante i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui articoli 2513 c.c.. La cooperativa, pertanto esercita la propria attività finanziaria non nei confronti del pubblico ma esclusivamente a favore dei propri soci; in particolare a favore dei soci cooperative di produzione e lavoro e sociali. 4.2. La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso soggetti terzi. 1 ARTICOLO 5 Oggetto 5.1. Per la salvaguardia e l incremento dell occupazione, la cooperativa si propone di promuovere e favorire la costituzione, lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese nella forma di società cooperativa, ivi comprese quelle con un numero di soci inferiore a nove, con particolare riferimento a quelle di produzione e lavoro ed alle cooperative sociali. Per il conseguimento di tali fini, la cooperativa potrà: a) Assumere partecipazioni temporanee di minoranza in cooperative di produzione e lavoro e sociali attraverso l acquisto di azioni del socio sovventore, di azioni di partecipazione cooperativa, di obbligazioni convertibili ovvero di altri strumenti finanziari aventi la medesima natura di capitale di rischio e concedere alle stesse finanziamenti ed altri sostegni di natura finanziari secondo le modalità ed i vincoli previsti dalla legge 27 febbraio 1985, così come modificata ed integrata dall art.12 della legge n.57 del 3 marzo 2001 e da eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti di attuazione e delle loro eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni nonché delle altre leggi vigenti; b) Svolgere attività di consulenza tecnica e finanziaria in favore di: 1. cooperative di produzione e lavoro e sociali partecipate; 2. cooperative di produzione e lavoro e sociali che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi della legge 27 febbraio 1985, così come modificata ed integrata dall art.12 della Legge 57 del 3 marzo 2001 e da eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti di attuazione e delle loro eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni. La cooperativa potrà, inoltre, gestire direttamente e fornire, anche a terzi, i seguenti servizi di assistenza e consulenza: 1. Per il buon funzionamento delle varie funzioni aziendali, quali, ad esempio, l organizzazione del lavoro della produzione, la struttura commerciali e la politica di marketing, la pianificazione finanziaria ed i rapporti con gli Istituti di credito, il centro di programmazione controllo, la formazione del personale, la ricerca scientifica; 2. Nella realizzazione di studi o progetti di fattibilità finalizzati allo sviluppo aziendale e/o alla salvaguardia occupazionale, nonché alla nascita ed al consolidamento di piccole imprese in genere. 3. Nella realizzazione di progetti finalizzati all accesso ai benefici ed agli aiuti previsti dai programmi e dagli appalti della Unione Europea; 4. Nella realizzazione di corsi di formazione a tutti i livelli finalizzati, anche all inserimento di nuovi occupati nel mondo del lavoro. La cooperativa costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ed

adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale. 5.2. La cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari ad esclusivo giudizio dell organo amministrativo, per l attuazione dell oggetto sociale e, così, tra l altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo, se del caso, le opportune garanzie reali e personali; c) ottenere contributi e mutui da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, nonché finanziamenti da soci; d) concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi; e) stipulare convenzioni e/o contratti con Enti Pubblici e privati, società specializzate e professionisti; f) aderire ad una o più delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947 n.1577, nonché dare adesione e partecipazione ad enti, associazioni, organismi economici, consortili e fideiussori diritti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. ARTICOLO 6 Normativo Applicabile 6.1. Alla cooperativa si applicano per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti di volta in volta in vigore le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, le disposizioni sulla società per azioni anche esse in quanto compatibili. 6.2. Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. TITOLO II MUTUALITA ARTICOLO 7 Prevalenza della Mutualità 7.1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell ambito della mutualità. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei bini postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire le riserve fra i soci ordinari; d) in caso di scioglimento della società, l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa opera nel rispetto delle normative di cui alla Legge 27 febbraio 1985 n.49 e successive modificazioni ed integrazioni, portante i provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, nonché alla disciplina di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005, portante i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui articoli 2513 c.c.. Le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1 lettere a), b), c) e d) sono inderogabili e possono essere modificate e/o soppresse solo con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. 2 ARTICOLO 8 Accesso allo Scambio Mutualistico 8.1. La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci ordinari di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all oggetto della cooperativa. ARTICOLO 9 Regole per lo Svolgimento dell Attività Mutualistica 9.1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. 9.2. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attività mutualistica tra cooperative e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell atto costitutivo. TITOLO III SOCI ARTICOLO 10 Soci 10.1. Il numero dei soci può essere liberamente determinato nel rispetto dell articolo 2522 c.c.. I soci possono essere: - soci ordinari : persone fisiche e/o giuridiche; - soci sovventori nonché soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa e di altri strumenti finanziari aventi natura di capitale di rischio: persone fisiche e/o giuridiche ed in genere Enti pubblici e privati che investono capitali nell attività sociale sottoscrivendo apposite azioni. 10.2. Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio e/o partecipano ad imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell attività sono identiche o affini all impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Decadono dalla qualità di soci coloro per i quali sia aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, oppure sia dichiarato il fallimento. ARTICOLO 11 Procedura di Ammissione 11.1. Chi intende essere ammesso come socio ordinario, deve presentare domanda scritta all organo amministrativo che dovrà contenere: a) l indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale; b) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere e versare nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto; c) la professione esercitata; d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di osservare gli eventuali regolamenti interni; e) il motivo della richiesta. Per le società, associazioni, enti e persone giuridiche in genere la domanda, oltre a quanto previsto ai punti che precedono (ove compatibili), dovrà contenere: 1. copia dello statuto sociale; 2. visura camerale; 3. copia del verbale contenente la deliberazione di aderire alla cooperativa assunte dall organo competente; 4. copia dell ultimo bilancio approvato; 5. la qualità di chi sottoscrive la domanda. 11.2. E facoltà dell organo amministrativo, nell ottica della tutela dei principi mutualistici e del buon funzionamento della società cooperativa in generale, domandare all aspirante socio ulteriore documentazione tesa ad acquisire tutte le informazioni utili e/o necessarie per pervenire ad un equo e fondato giudizio. 11.3. Gli organi competenti e la procedura di ammissione sono quelli previsti dall art. 2528 c.c. 11.4. L organo amministrativo (nonché l assemblea, quando richiesto) deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. Nella valutazione si deve, pertanto, tenere, tra l atro, presente: a) le dichiarazioni contenute nella domanda; b) la documentazione ad essa allegata; c) l inesistenza di cause di incompatibilità; d) ogni altra informazione ulteriore acquisiti; e) la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l interesse dell aspirante socio; f) la compatibilità della ammissione del nuovo socio con l effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. 11.5. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nell apposito libro dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati tutti i dovuti versamenti. 11.6. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. 3 ARTICOLO 12 Azioni 12.1. Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale complessivo superi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero). 12.2. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e negli altri casi previsti dal quarto comma dell articolo 2525 c.c. ARTICOLO 13 Diritti dei Soci 13.1. Ai soci spettano i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto. 13.2. In particolare spettano ai soci appartenenti alla categoria dei soci ordinari, il diritto di voto, il diritto agli utili, il diritto di recesso e di controllo dell attività degli amministratori in conformità a quanto stabilità dalla legge e dal presente statuto. ARTICOLO 14 Obblighi dei Soci 14.1. Tutti i soci devono versare l importo delle azioni sottoscritte. 14.2. Il socio ammesso dopo l approvazione del primo bilancio di esercizio oltre l importo delle azioni da sottoscrivere deve versare: a) il sovrapprezzo eventualmente richiesto come determinato in precedenza dall assemblea; b) la tassa di ammissione annualmente stabilita dai competenti organi in relazione alle relative spese di istruttori. 14.3. Il socio ordinario, sotto pena dell esclusione, ha l obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. 14.4. Salvo esplicita autorizzazione dell organo amministrativo, è fatto divieto ai soci ordinari di scriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società, che perseguano gli stessi scopi sociali e/o esplichino una attività contraria e contrastante con gli interessi della cooperativa. 14.5. Tutti i soci sono tenuti alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

ARTICOLO 15 Trasferimento delle Azioni dei Soci Ordinari 15.1. Le azioni detenute dai soci ordinari non possono essere cedute né essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsivoglia natura, né possono essere sulle stesse costituiti diritti di usufrutto o di altro genere (né, ove costituiti, tali diritti essere trasferiti), senza l autorizzazione dell organo amministrativo ai sensi dell art. 2530 c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo. 15.2. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le sue modalità di pagamento. E facoltà dell organo amministrativo domandare ulteriore documentazione o formulare domande tese ad acquisire tutte le informazioni utili e/o necessarie per pervenire ad un equo e fondato giudizio tutelando i principi mutualistici e il buon funzionamento della società cooperativa in generale. 15.3. Il provvedimento che concede o nega l autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. 15.4. Il provvedimento che nega al socio l autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente. ARTICOLO 16 Soci Sovventori 16.1. I conferimenti effettuati dai soci sovventori sono rappresentati da azioni e sono imputati in una specifica sezione dal capitale sociale dalla cooperativa. 16.2. L ammissione del socio sovventore è deliberata dall organo amministrativo. 16.3. La trasferibilità delle azioni dei soci sovventori o la costituzione sulle stesse di diritti o vincoli di qualsivoglia natura è subordinata al gradimento dell organo amministrativo. Il gradimento potrà essere negato anche qualora l acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziari e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell oggetto sociale o sia in conflitto con gli interessi della società e degli altri soci. 16.4. Un apposito regolamento, redatto dall organo amministrativo e approvato dall assemblea dei soci, disciplinerà: a) i rapporti tra la società ed i soci sovventori; b) l attribuzione dei voti per i soci sovventori: a ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l ammontare del conferimento effettuato. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare in ogni caso un terso dei voti spettanti a tutti i soci; c) i tempi e le modalità del recesso del socio sovventore, nonché il rimborso del capitale conferito; d) il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori che potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci ordinari. In ogni caso e comunque la maggiorazione non potrà esser stabilito per gli altri soci; e) le modalità con le quali deve essere rivalutato il rimborso del capitale conferito al valore nominale spettante al socio recedente. 16.5. I soci sovventori, persone fisiche e rappresentanti delle persone giuridiche, possono essere nominati amministratori della società, fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere costituita da soci ordinari. 16.6. La qualità di socio sovventore è compatibile con quella di socio ordinario. 16.7. In caso: a) di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci ordinari; b) di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci ordinari. Quanto previsto al precedente punto b) non si applica al capitale sociale del socio sovventore Ministero dello Sviluppo Economico, che viene decurtato anteriormente a quello degli altri soci della cooperativa, relativamente alle perdite direttamente ed indirettamente connesse all attività istituzionale espletata dalla società nell ambito della L.49/85 e successive modificazioni ed integrazioni. 16.8. I soci sovventori sono obbligati: a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità indicate nel regolamento che disciplina i rapporti tra essi e la società; b) all osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. 4 ARTICOLO 17 Acquisto di Azioni Proprie 17.1. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. TITOLO VI PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO ARTICOLO 18 Recesso 18.1. Il socio ordinario può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulla società cooperativa, da eventuali regolamenti e dalle norme sulla società per azioni in quanto compatibili. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il socio ordinario non può recedere qualora il recesso vada a pregiudicare la consistenza del capitale ovvero vada ad influire sul possesso di particolari requisiti richiesti a SOFICOOP dalla legge.

18.2. Il recesso non può essere parziale salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge. 18.3. Il socio Sovventore, Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell art. 2 del D.M. 4/4/2011, può recedere totalmente o parzialmente nei seguenti casi: a) mancata sottoscrizione delle quote di capitale sociale delle cooperative o mancata stipula del contratti di finanziamento ovvero mancata concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi dell art.12, comma 7, della legge 5 marzo 2001 n.57, da parte delle società finanziarie a valere sulle risorse apportate dal Ministero, trascorsi trentasei mesi da tale apporto, fatta salva la valutazione, dell attività svolta, con particolare riguardo alla quantità e qualità degli interventi richiesti dalle cooperative e deliberati dalle società finanziarie medesime; b) utilizzo delle risorse corrispondenti alle quote di capitale versato dal Ministero per finalità diverse da quelle previste dall art.12, comma 7, della legge 5 marzo 2001 n.57; c) inosservanza di uno o più dei criteri operativi delle società finanziarie; d) perdita di uno o più requisiti di cui all art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001 n.57. 18.4. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. 18.5. In tema di recesso trova applicazione la disciplina di cui all art. 2532 c.c. ARTICOLO 19 Esclusione 19.1. L esclusione del socio ordinario può aver luogo: a) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte; b) per la mancata osservanza delle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico; c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; d) per lo svolgimento o il tentato svolgimento, mediante atti idonei, a ciò univocamente diretti, di attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; f) per fallimento o liquidazione coatta amministrativa del socio; g) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e da eventuali regolamenti. 19.2. L esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa: avviene invece di diritto per le ipotesi di cui alla letta f) del superiore punto 19.1. 19.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. 19.4. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. 19.5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. 5 ARTICOLO 20 Morte del Socio 20.1. Gli eredi provvisti dei requisiti per l ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesto e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. ARTICOLO 21 Liquidazione e Rimborso delle Azioni 21.1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, oltre al sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, il tutto decurtato delle perdite imputabili al capitale, in proporzione alle azioni possedute. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. 21.2. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio dell esercizio nel corso del quale si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale. 21.3. Per la parte di liquidazione eccedente l originario conferimento del socio, è corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titoli di distribuzione dei ristorni, come consentito dall art. 2545 sexies c.c., l organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. 21.4. I soci receduti, od esclusi, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio dell esercizio nel corso del quale si è verificata la causa dello scioglimento del rapporto sociale. 21.5. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondi di riserva straordinaria. ARTICOLO 22 Responsabilità del Socio Uscente 22.1. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni. TITOLO V PATRIMONIO

ARTICOLO 23 Patrimonio Sociale 23.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale variabile formato: 1. dai conferimento dei soci ordinari; 2. dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; 3. dai conferimenti di socio o di terzi, rappresentanti dalle azioni di partecipazione cooperativa; b) dalla riserva legale; c) dall eventuale riserva sovrapprezzo; d) dalla riserva straordinaria; e) da qualunque liberalità o contributo che pervenisse alla cooperativa per essere impegnato al fine del raggiungimento degli scopi sociali; f) da ogni altra riserva costituita dall assemblea o prevista per legge; g) dalle provvidenze eventualmente disposte dalla U.E., dallo Stato Italiano ed altri Stati Esteri, dalla Regione e da Enti locali; h) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da contributi pubblici o da introiti comunque ammessi dalla legge, 23.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 23.3. Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili anche ai sensi dell art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all atto del suo scioglimento. ARTICOLO 24 Capitale Sociale 24.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro). L ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell atto costitutivo. 24.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articolo 2438 e seguenti del c.c.. In questo caso, l esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall assemblea su proposta motivata dell organo amministrativo. 24.3. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell articolo 2464 c.c. 24.4. Il capitale sociale sottoscritto dovrà essere integralmente versato al momento della sottoscrizione. 6 ARTICOLO 25 Azioni di Partecipazione Cooperativa 25.1. La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, dopo aver adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, può emettere, ai sensi dell art. 5 della legge n.59/92, azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. 25.2. Le azioni di partecipazione cooperativa : a) possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall ultimo bilancio certificato; b) devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà del loro ammontare complessivo, ai soci e ai dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci ordinari ; c) possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate. 25.3. La trasferibilità delle azioni di partecipazione cooperativa è subordinata al gradimento dell organo amministrativo. 25.4. All atto di scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni, per l intero valore nominale. 25.5. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del calore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore complessivo delle altre azioni. 25.6. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall assemblea ordinari dei soci. 25.7. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: - al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; - all osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizione ad essi applicabili. ARTICOLO 26 Strumenti Finanziari 26.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti: a) diritti di amministrazione e patrimoniali; b) unicamente diritti patrimoniali. 26.2. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l organo di controllo. ARTICOLO 27 Bilancio

27.1. L esercizio sociale dura dodici mesi e va da primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre di ogni anno. 27.2. Alla fine di ogni esercizio l organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. 27.3. Per l approvazione del bilancio l assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società. ARTICOLO 28 Utili 28.1. L assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli avanzi di gestione destinando: a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge: c) un eventuale quota da distribuire ai soci ordinari a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e nel presente statuto; d) un eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire; 1) ai soci ordinari, in misura non superiore all interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo; 2) ai soci sovventori (e quindi anche al socio Ministero delle Attività Produttive, ex art. 1 DM 4/4/2001) e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumenta fino a due punti. e) un eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue: 1) in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divedenti di cui al precedente punto d), 1), qualora in possesso dei soci ordinari; 2) nella misura di volta in volta stabilita dall assemblea ordinari in sede di destinazione dell utile, per i possessori di strumenti finanziari diversi dai soci ordinari; f) un eventuale quota da aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall assemblea e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; g) un eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci ordinari; h) gli utili residui possono essere destinati al fondi di riserva straordinari indivisibile ai sensi dell articolo 12 della legge 904/77. 28.2. Ferme restando le destinazione obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l assemblea che approva il bilancio ha sempre la facoltà di deliberare che l utile netto residuo venga destinato interamente a riserva indivisibile alle condizioni di cui all articolo 12 della legge 904/77, salvo quanto previsto da destinarsi ai soci sovventori. 7 TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA ARTICOLO 29 Organi Sociali 29.1. Sono organi della società: a) l assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale; d) L Amministratore o gli Amministratori Delegato/i; e) l assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. ARTICOLO 30 Modalità di Assunzione delle Decisioni 30.1. Le decisioni dei soci sono sempre assunti con metodo assembleare. L assemblea è ordinaria e straordinaria. ARTICOLO 31 Convocazione 31.1. L assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contente l elenco delle materie da trattare, l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza. Esso potrà contenere anche l indicazione del luogo, del giorno e dell ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L avviso deve essere inviato, cura dell Amministratore Delegato, ai soci e agli altri aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento, all indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci ovvero, in alternativa, mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l adunanza. 31.2. L Avviso di convocazione potrà essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l adunanza. 31.3. In mancanza delle suddette formalità, l assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato, in proprio o per delega, l intero capitale sociale e siano presenti o informati la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi: (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunti agli amministratori, sindaci e revisori non presenti.

31.4. L assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana. 31.5. Oltre che per l approvazione del bilancio l assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci ordinari ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. ARTICOLO 32 Assemblea Ordinaria 32.1. L Assemblea in sede ordinaria delibera su ogni materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su tutte le materie che non sono di competenza dell assemblea straordinaria ed in particolare: a) sull approvazione del bilancio consuntivo con la relazione dell organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, sull approvazione anche dell eventuale bilancio preventivo; b) sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché sulla determinazione del periodo del mandato fissando anche, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto, il numero dei membri di cui si comporrà l organo amministrativo; c) sulla quantificazione delle indennità di carica, degli emolumenti e degli eventuali gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; d) sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, eleggendone il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera, ricorrendone i presupposti, sull eventuale revoca; e) all occorrenza, sui piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte; f) sulla corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi come per legge; g) sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, sul piano di avviamento allo scopo di promuovere l attività imprenditoriale della cooperativa; h) sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; i) sulle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all ammodernamento aziendale. ARTICOLO 33 Assemblea Straordinaria 33.1. L assemblea, a norma di legge e di statuto, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare: a) sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all articolo 2514 c,c,); b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; c) sull approvazione dei regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attività mutualistica tra la società ed i soci, di cui all art. 2521, ultimo comma, c.c.; d) su quanto altro previsto dalla legge e dal presente stauto. 8 ARTICOLO 34 Quorum 34.1. L assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria è validamente costituita: - in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti esprimibili intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L assemblea in sede ordinaria e in sede straordinari, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta. Tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, le deliberazioni, per essere valide, devono essere prese da una assemblea appositamente convocata con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. ARTICOLO 35 Intervento in Assemblea e Diritto di Voto 35.1. Fermi restando gli eventuali limiti e/o diritti previsti dalla legge e dal presente statuto, nelle assemblee possono intervenire ed hanno diritto di voto i soci ordinari e sovventori che risultano iscritti negli appositi libri da almeno tre mesi e non siano in mora con il pagamento delle azioni sottoscritte. 35.2. Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto. Ogni socio sovventore avrà diritto ad un numero di voto differenziato a seconda dell ammontare del conferimento apportato. In nessun altro caso possono essere attribuiti voti plurimi. 35.3. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e conformemente alla deliberazione che ne determina l emissione. 35.4. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano. 35.5. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto a norma dell articolo 5, comma 2, della legge 59/92. 35.6. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l assemblea nelle società per azioni. ARTICOLO 36 Rappresentanza nell Assemblea 36.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all assemblea può farsi rappresentare per delega scritta esclusivamente da altro socio appartenente alla medesima categoria. La delega dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell assemblea.

36.2. La delega non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci o al revisore, ove nomati, né a terzi non soci. ARTICOLO 37 Presidenza dell Assemblea e Verbalizzazione 37.1. L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. 37.2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l indennità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente può chiedere l assistenza di un segretario da lui stesso scelto salvo che la maggioranza degli intervenuti richieda che sia scelto dall assemblea. Il segretario, che può essere non socio, assiste il Presidente nello svolgimento dei lavoro e nella redazione del verbale. L assemblea, quando occorre, nomina uno o due scrutatori. 37.3. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell assemblea e dal segretario o dal notaio, quando previsto obbligatoriamente o richiesto dal Presidente o dalla maggioranza dei voti presenti. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nell apposito libro. ARTICOLO 38 Consiglio di Amministrazione 38.1. La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina e scelti tra quelli in possesso dei requisiti di legge. 38.2. Ai sensi del comma 7, dell articolo 1 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001, il Ministero dello Sviluppo Economico nomina un componente del Consiglio di Amministrazione. 38.3. I soci possessori di strumenti finanziari non possono nominare più di un terzo del totale degli amministratori. L amministratore della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori, siano essi persone fisiche o giuridiche. 38.4. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall art. 2382 c.c. 38.5. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all art.2390 c.c. 38.6. Gli amministratori scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. ARTICOLO 39 Presidente e Riunioni 39.1. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente e/o estraneo al consiglio stesso. 39.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. 39.3. La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione da trasmettere almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale, a mezzo posta elettronica, ovvero a mezzo telegramma, telefax o raccomandata a mano. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quanto siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. 39.4. Il Consiglio di Amministrazione: a) è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; b) delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge o il presente statuto non disponga diversamente. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 39.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall amministratore designato dagli intervenuti. 39.6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. 39.7. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie deliberazioni sulle domande assunte ex legge 49/1985 e successive modifiche ed integrazioni poste all ordine del giorno in totale autonomia ed indipendenza. 9 ARTICOLO 40 Deleghe 40.1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal presente statuto e dal quarto comma dell art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ovvero nominato ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. 40.2. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

40.3. Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in maniera informata; ciacun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. 40.4. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare uno o più Direttori Generali determinandone mansione poteri. 40.5. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto anche componente e Presidente del Comitato Esecutivo. I membri o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. ARTICOLO 41 Sostituzione degli Amministratori 41.1. Se nel corso dell esercizio vengo a mancare uno o più amministratori gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza resti sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea. 41.2. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l intero consiglio dì amministrazione. In questo caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d urgenza l assemblea per la nomina del nuovo consiglio. 41.3. E facoltà del Consiglio dichiarare decaduti quegli amministratori che, senza giustificato motivo, abbiano disertato tre sedute consecutive. ARTICOLO 42 Poteri di Gestione 42.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. 42.2. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione anche le deliberazioni concernenti: a) il trasferimento della sede sociale nel comune; b) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, qualora specificatamente previsto dalla normativa stessa. ARTICOLO 43 Rappresentanza 43.1. La rappresentanza della cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione muniti dei poteri delegati nei limiti delle deleghe conferite, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. 43.2. E conferito all Amministratore Delegato il poteri di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle. 10 ARTICOLO 44 Rimborsi e Compensi 44.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell ufficio. Per i compensi degli amministratori e la determinazione dei gettoni di presenza vale il disposto dell articolo 2389 c.c. L assemblea, comunque, ha la facoltà di determinare un importo complessivo per l indennità e per l emolumento di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche. 44.2. L assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. 44.3. Per il caso in cui l assemblea non provveda a determinare l indennità di carica e l emolumento per gli amministratori, spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso per quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. ARTICOLO 45 Collegio Sindacale 45.1. Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall assemblea tra quelli in possesso dei requisiti in legge. 45.2. Ai sensi del comma 7, dell articolo 1 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001, il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente sono nominati dal Ministero delle Attività Produttive. I restanti membri effettivi e l altro sindaco supplente sono nominati dall assemblea dei soci. 45.3. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 45.4. Salvo quanto previsto al successivo articolo, il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni previste dall art. 2403. c.c. e dunque anche il controllo contabile ed è pertanto integralmente composto da revisioni contabili iscritte nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 45.5. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall assemblea sulla base di quanto stabiliti dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti di volta in volta vigente. 45.6. Il collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio). 45.7. All azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori. 45.8. La denunzia di gravi irregolarità della gestione è fatta al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. 45.9. Ai sensi dell art. 14 comma 12 della legge 12 novembre 2011 n.183, al Collegio Sindacale possono essere attribuite le funzioni di organismo di vigilanza, di cui al comma 4bis, art. 6. Del D. Lgs. n.231/2001.

ARTICOLO 46 L Amministratore delegato 46.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati cui conferisce in tutto o in parte i propri poteri ad eccezione di quelli riservati per legge al consiglio medesimo. 46.2. La carica di amministratore delegato non è cumulabile con quella di Presidente. ARTICOLO 47 Controllo Contabile 47.1. Quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dalla società il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. ARTICOLO 48 Assemblea Speciale e Rappresentante Comune 48.1. L Assemblea Speciale dei possessori della azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per l Assemblea Ordinaria dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune tutte le volte in cui lo ritengano necessario o quando ne è fatta richiesta da un terzo dei possessori. 48.2. L Assemblea, in particolare: a) delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; b) sull approvazione delle deliberazioni assunte dall Assemblea della società cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria; c) delibera sulla sostituzione di un proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; d) delibera sugli altri aspetti di interesse comune; e) esprimere parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo e di ammodernamento. All Assemblea Speciale sono demandate tutte le funzioni, con i relativi diritti ed obblighi, previste dalla legge 59/92. 48.3. Il rappresentante deve provvedere all esecuzione delle deliberazioni dell assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai rapporti con la società cooperativa. Egli ha il diritto di esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni. TITOLO VII Scioglimento e Liquidazione ARTICOLO 49 Scioglimento 49.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. 49.2. L assemblea nomina uno o più liquidatori determinando: a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell organo liquidativo. 49.3. L intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell art. 2514, lettera c), del c.c. 11 ARTICOLO 50 Devoluzione 50.1. L intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, devono essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione elo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell art. 2514 lettera c) c.c. ARTICOLO 51 Regolamenti 51.1. Tutti i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto quali ad esempio quelli per la disciplina del rapporto fra soci sovventori e cooperative, dell utilizzo del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, dell emissione di azioni di partecipazione cooperativa, saranno redatti da parte dell organo amministrativo ed approvati dalla competente assemblea dei soci. 51.2. L organo amministrativo potrà, inoltre redigere regolamenti sulle materie che ritiene utile disciplinare e sottoporli all approvazione della competente assemblea dei soci. ARTICOLO 52 Controversie 52.1 Salvo quanto inderogabilmente e diversamente previsto dalla legge vigente in materia e dal presente statuto, tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l applicazione delle disposizioni statutarie e regolamenti o delle

deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Roma; l autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata su istanza della parte più diligente, dal Presidente del tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. 52.2. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversi promosse da amministratori liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell accettazione del relativo incarico. 52.3. L arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. 52.4. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l oggetto della controversia. 52.5. L arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell arbitrato tra le parti. 52.6. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso. ARTICOLO 53 Rinvio 53.1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia. 12