ID: 61254828 20/01/2011



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Allegato "A" all'atto Raccolta n. 9.509 S T A T U T O Di "IL NODO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L." TITOLO IDENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI ART.1 È costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "IL NODO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.". ART.2 La cooperativa ha sede in Civitanova Marche. Con delibera dellassemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia quanto allestero. ART.3 La durata della Cooperativa è fissata al 31 Dicembre 2050. ART.4 La Cooperativa si ispira ai principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costituzione di una società non strutturata sullo sfruttamento: idee-guida del movimento cooperative mondiali. La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativistico italiano, aderendo a quegli organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di esercizio. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali e commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dallart. 4, comma 1 della legge 381/91. Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può svolgere attività di: a)produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti alla attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale e non. b)erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad enti pubblici quali Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Province e Regioni. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi; c)conduzione di aziende agricole, nonché di coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione; anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette; Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 1 di 11

d)la cooperativa può inoltre svolgere qualunque attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi. TITOLO II SOCI ART.5 Possono essere ammessi a far parte della Società le seguenti categorie di soci: 1)SOCI ORDINARI: persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18 anno di età e che possono svolgere una attività retribuita; 2)PERSONE SVANTAGGIATE: come definite all'art. 4, comma 1 della legge 381/91, socie della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che devono costituire almeno il trenta per cento del totale dei lavoratori, soci e non soci della cooperativa in quanto non è esclusa la presenza di lavoratori che non siano soci; 3)SOCI VOLONTARI: in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano gratuitamente attività lavorativa a favore della cooperativa, e a cui possono essere corrisposti soltanto rimborsi per spese effettivamente sostenute e dimostrate. 4)PERSONE GIURIDICHE: enti pubblici e privati nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione nel sociale. ART.5/ BIS I soci lavoratori prestano la loro attività nella cooperativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I rapporti di lavoro tra la Cooperativa ed i soci saranno stabiliti da apposito Regolamento. ART.6 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi e nella quale indichi: a)nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta; b)motivi della richiesta, precisando la qualità di socio; c)numero delle azioni che si propone di sottoscrivere. ART.7 Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, che ne comunica l'esito all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 2 di 11

Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale di una delle azioni sottoscritte. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al Bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. ART.8 I soci sono obbligati: a)al versamento delle azioni sottoscritte; b)ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; c)a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché, senza assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa. ART.9 La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. In caso di morte gli eredi non subentrano mai nella qualità di socio. Nel caso di perdita della qualità di socio, le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini di legge saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. ART.10 Oltre che nei casi previsti dallart. 2437 del codice civile, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della legge, legittimino il recesso. ART.11 Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che: a)abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio; b)per mutuo consenso; Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 3 di 11

c)per dimissioni; d)per perdita di appalto da parte delle cooperativa; e)viene meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; f)senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa e si rende moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. ART.12 Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art.10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE QUOTE ART.13 Il patrimonio della società è costituito da: a) un numero illimitato di quote del valore nominale di o euro 25,00 (venticinque) ciascuna; b)dalla riserva legale; c)dalle riserve indivisibili. ART.14 Le quote sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO e RELAZIONE degli AMMINISTRATORI DESTINAZIONE UTILI ART.15 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. ART.16 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. Gli amministratori documentano nella Nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art.2513 c.c. La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art.2428 del c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 4 di 11

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente. ART.17 L'assemblea che approva il Bilancio delibera la ripartizione dell'utile destinandolo: a)una quota del trenta per cento a riserva legale, b) il tre per cento verrà versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, c) una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, d) l'eventuale eccedenza deve essere destinata alla riserva indivisibile. TITOLO V ORGANI SOCIALI ART.18 Sono organi della cooperativa: a)l'assemblea dei soci; b)il Consiglio di Amministrazione; c)il Collegio dei Sindaci, se nominato. A S S E M B L E A ART.19 L'Assemblea ordinaria: 1)Approva il Bilancio consuntivo; 2)Procede alla nomina delle cariche sociali; 3)Approva i regolamenti previsti dal presente Statuto; 4)Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati; 5)Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 5 di 11

L'assemblea che approva il Bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare a favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno o ratificare stanziamenti operati dagli amministratori per lo stesso fine. ART.20 La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria a tutti i soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può, pero opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di delibere sullo scioglimento anticipato della cooperativa o sulla sua trasformazione, l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. ART.21 Il socio persona fisica ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; egli può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta a favore di un altro socio che non sia amministratore. Il socio persona giuridica, ente pubblico, ente morale o associazione ha diritto a un un voto per ogni cento azioni con un massimo di cinque voti. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. ART.22 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea. Alla nomina del Segretario Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 6 di 11

dell'assemblea provvede il presidente di questa; il segretario può essere anche una persona non socia. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. ART.23 Per le votazioni si provvederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART.24 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri, eletti dall'assemblea tra i soci. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Anche in deroga a quanto stabilito dall'art.2383, III comma del c.c., all'amministrazione revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno. ART.25 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il Vice-presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore. ART.26 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, inviati via fax o e-mail, o da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, i consiglieri e i sindaci effettivi devono essere informati almeno un giorno prima della riunione stessa. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione devono Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 7 di 11

constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario della riunione. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario. ART.27 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. ART.28 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri membri e può nominare un Amministratore delegato determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. ART.29 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente, perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri a un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente. COLLEGIO SINDACALE ART.30 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi di legge. Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge. ART.31 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto della corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 8 di 11

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e dalle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare nell'apposito libro verbali. ART.32 I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori. Si applicano le disposizioni dell'art.12 legge 16/12/77 n.904 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibili, quelle dettate in materia di società a responsabilità limitata. TITOLO VI REQUISITI MUTUALISTICI ART.33 E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono mai ripartibili durante la vita sociale. In caso della cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a norma dell'art. 11, comma 5 della legge 59/92 ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle cooperative. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI FINALI ART.34 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. ART.35 In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita dallart. 20 penultimo comma nomina uno o più liquidatori preferibilmente stabilendone i poteri. ART.36 Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione. Firmato: Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 9 di 11

Corvatta Claudio Bruno Antonio Moretti Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 10di 11

------------------------ copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 11di 11