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Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4 Provvedimento n. 108 Classificazione: 09-10-05 2007/11/0 del 17/03/2008 Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D. LGS 387/2003 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZIALITA' PARI A 12 MWT DI PROPRIETA' E GESTIONE DELLA DITTA VILLAPANA S.P.A. SITO IN COMUNE DI FAENZA VIA PANA N 244 SETTORE AMBIENTE E SUOLO IL DIRIGENTE VISTO il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica ; VISTA la Legge del 23 agosto 2004 n 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ; VISTA la Legge 7 agosto 1990 n 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successivi adeguamenti; VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento ; VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell elettricità, in particolare l art. 12 che: - prevede che la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionalmente delegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; - dispone che l autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge Regionale del 11 ottobre 2004 n 21 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento ; VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n 26 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia ed in particolare l art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell autorizzazione alla costruzione ed all esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

CONSIDERATO CHE che con nota del 04/09/2007 acquisita agli atti prot. 2007/67890 la Ditta Villapana S.p.a., con sede legale in Via Pana n 244 in comune di Faenza, ha presentato alla Provincia la richiesta di autorizzazione e relativi allegati per la costruzione e l esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili con potenzialità pari a 12 MWtermici; CONSIDERATO CHE la procedura autorizzativa è stata avviata ai sensi dell art. 12 del D.Lgs 387/2003 ESAMINATA la documentazione prodotta è emerso che: il progetto energetico prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse da ubicarsi presso l area di proprietà della Ditta Villapana S.p.a. Via Pana n 244 Faenza; la cessione al mercato del surplus di energia elettrica prodotta comporta la necessaria connessione dell impianto alla rete elettrica ENEL a 15 kv; non risulta necessario un progetto di sviluppo delle rete elettrica quale infrastruttura indispensabile all esercizio dell impianto energetico in esame in quanto esiste una cabina di trasformazione nei pressi dello stabilimento esistente. Si rendono invece necessarie alcune modifiche al locale di consegna ed un ampliamento della rete interna allo stabilimento (vedasi Soluzione Tecnica Minima Generale presentata da Enel alla Ditta richiedente); CONSIDERATO CHE con nota PG 2007/72660 del 27/09/2007 a firma del responsabile del procedimento Dott. Stenio Naldi, la Provincia di Ravenna ha indetto ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza dei Servizi per l esame degli elaborati progettuali prodotti dal proponente Villapana S.p.a. relativamente al progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse di potenzialità pari a 12 MWt, nonché per l acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, pareri, assensi comunque denominati necessari per la costruzione e l esercizio dell impianto stesso; CONSIDERATO CHE alla Conferenza dei Servizi sono stati chiamati a partecipare i rappresentanti legittimati dei seguenti Enti: - Comune di Faenza - ARPA di Ravenna - AUSL di Ravenna - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna; - Agenzia delle Dogane di Ravenna - ENEL Divisione Infrastrutture Rete Italia Zona di Ravenna - Società TERNA Pianificazione e Sviluppo Rete di Roma CONSIDERATO CHE la Conferenza ha organizzato i propri lavori come nel seguito specificato: - ha tenuto la prima riunione il 04/10/2007 presso la sede Provinciale. Nel corso della riunione di insediamento il proponente è stato invitato ad illustrare il progetto, è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata in quanto carente della documentazione necessaria per l ottenimento del permesso di costruire e della documentazione necessaria ai fini della caratterizzazione delle emissioni acustiche, ad una migliore definizione della qualità del combustibile oltre che alla definizione della connessione alla rete elettrica nazionale. Nell occasione si è manifestata altresì la

necessità di acquisire la dichiarazione della Ditta con la quale si impegna alla rimessa in pristino dei luoghi in caso di dismissione dell impianto di produzione; - con nota del 25/10/2007 PG 2007/79778 la Provincia ha inviato al proponente copia del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi nel quale sono state richieste le integrazioni da presentare alla documentazione, specificando che i termini del procedimento venivano sospesi fino a presentazione della documentazione stessa. - nel corso del procedimento sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli, con relative prescrizioni, di AUSL-NIP (nota del 17/10/2007 iscritta al PG col numero 2007/81643 del 05/11/2007), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (nota del 03/10/2007 iscritta al PG col numero 2007/78115 del 18/10/2007) e Comune di Faenza (nota del 08/11/2007 iscritta al PG col numero 2007/83844 del 14/11/2007) - in data 20/12/2007 (nota acquisita al protocollo generale della Provincia con n. 2007/93800 del 27/12/2007) la Ditta Villapana S.p.a. ha presentato la documentazione integrativa richiesta agli Enti interessati (oltre a quanto già consegnato); - con nota PG 2008/715 del 07/01/2008 a firma del responsabile del procedimento Dott. Stenio Naldi, la Provincia di Ravenna ha indetto ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la seconda Conferenza dei Servizi per l esame degli elaborati progettuali prodotti dal proponente Villapana S.p.a. relativamente al progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse di potenzialità pari a 12 MWt, nonché per l acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, pareri, assensi comunque denominati necessari per la costruzione e l esercizio dell impianto stesso; - ha tenuto la seconda seduta il data 24/01/2008. Nel corso della riunione è stato acquisito agli atti il parere favorevole di ARPA. Si è convenuto pertanto di poter concludere il procedimento istruttorio ai sensi dell art.12 del D.Lgs. 387/2003. - con nota del 28/01/2008 PG 2008/7257 la Provincia ha inviato al proponente copia del verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi col quale si dettano i termini del procedimento finalizzati alla redazione del provvedimento autorizzativo. CONSIDERATO CHE la Conferenza ha proceduto alla istruttoria del progetto ed ha valutato la documentazione integrativa fornita dal proponente e acquisita agli atti; CONSIDERATO CHE dall esame della documentazione prodotta emerge il seguente inquadramento dell intervento: - l intervento sarà realizzato nell ambito dello stabilimento di proprietà della Ditta Villapana S.p.a. Via Pana n 244 Faenza; - il progetto intende realizzare un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse di potenzialità pari a 12 MW. - I collegamenti verso la rete per l erogazione dell energia elettrica avvengono in media tensione. PRESO ATTO: - dei resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi acquisiti in atti ; - dei pareri acquisiti in atti di seguito sinteticamente riportati: - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna lettera prot. 13684/8544 del 03/10/2007, parere favorevole a condizione che siano rispettati gli impegni di progetto e le seguenti prescrizioni: - il nuovo impianto dovrà essere protetto contro le scariche atmosferiche, in confromità alla L.186/68, con quanto disposto dalla norma CEI EN 62305-1;

- il locale turbina: deve essere provvisto di idoneo sistema di contenimento che impedisca lo spargimento dell olio lubrificante all interno delle turbina; installare un estintore carrellato a polvere, in posizione segnalata e facilmente accessibile, avente carica nominale non inferiore a 50 kg e capacità estinguente pari a A-B - A lavori ultimati dovrà essere richiesto, con le procedure di cui alla L.966/65, d.d.p.r. n.37/98 e D.M. 04/05/98, il sopralluogo di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi allegando la documentazione prevista dal predetto D.M. 04/05/1998. - ARPA di Ravenna parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi in data 24/01/2008 alle seguenti prescrizioni: - vengano realizzati le mitigazioni e le bonifiche acustiche specifiche sui singoli componenti dell impianto secondo lo schema di abbattimento riportato in relazione. Per le mitigazioni ottenute con incapsulanti dovranno essere utlizzati appositi pannelli con caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti in funzione del livello di abbattimento acustico da ottenere. Il progetto non dovrà essere responsabile presso i ricettori sensibili individuati di livelli sonori superiori al valore limite di applicabilità (40 dba all interno dell abitazione a finestra aperta) al fine di non aggravare il clima acustico presente nella zona derivante dagli impianti esistenti; - Venga effettuata, ad attività in esercizio, verifica acustica sperimentale in un intorno significativo comprendente tutti i ricettori potenzialmente interessati tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, compresa la verifica delle componenti tonali ed impulsive, in coerenza con la stime previsionali prodotte; nel caso di verifica di mancato rispetto, occorre prevedere che vengano adottati ulteriori interventi di mitigazione. I limiti di inquinamento acustico sopra descritti dovranno essere rispettati anche in presenza delle sorgenti sonore attive del nuovo impianto di distillazione alcool BUONGUSTO di recente realizzazione; - dovrà essere prodotta ad ARPA tutta la documentazione relativa al collaudo, corredata da grafici delle Time History dei rilievi fonometrici, da eventuali tabelle numeriche per la descrizione del fenomeno sonoro; - vengano previsti interventi periodici di manutenzione ai nuovi impianti, controlli strumentali periodici della rumosrosità emessa, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni di conformità dei livelli di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997; - in caso di modifiche sostanziali al progetto presentato e/o introduzione di nuove sorgenti dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione della presente; - successivamente alla adozione della classificazione acustica del territorio del comune di Faenza, dovrà essere verificato, per tutto il complesso industriale, il rispetto dei limiti assoluti previsti nelle aree limitrofe effettivamente utilizzate e, se necessario, predisporre eventuale piano di risanamento acustico così come previsto dalla L.R. n.15/2001; - COMUNE DI FAENZA Settore Territorio lettera prot. 822 del 08/11/2007 parere favorevole, per quanto riguarda la compatibiltà urbanistica edilizia alle seguenti condizioni: - in caso di danni arrecati alla sede stradale pubblica durante il corso dei lavori a causa del passaggio o della manovra dei mezzi impiegati per il cantiere (betoniere, camion adibiti al trasporto di materiali ed altri), tutte le spese ed oneri per il ripristino saranno a totale carico della Ditta Villapana S.p.a. o suoi aventi causa, come pure a carico della

stessa sarà il mantenimento delle strade per tutto il tratto interessato dal passaggio dei mezzi durante i lavori; - il sistema di scarico e/o dispersione delle acque - quando previsto - deve essere realizzato nel rispetto delle norme di cui D. Lgs 152 del 11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; - il richiedente l autorizzazione, il direttore dei lavori e l assuntore dei lavori sono tenuti all integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento; - La distanza dal confine stradale di eventuali alberi e siepi deve rispettare il Codice della Strada e il suo Regolamento di Attuazione; - Si dovranno adottare tutte le cautele e le misure di prevenzione necessarie per eliminare i pericoli derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi e per garantire la sicurezza delle aree di intervento durante il corso dei lavori. La proprietà, il direttore dei lavori e il costruttore rispondono, ognuno per le proprie responsabilità, dei danni che possono derivare dalla mancata adozione delle suddette misure precauzionali. E fatto sempre obbligo di segnalare agli organi preposti (Ministero della Difesa, Genio Militare, Amministrazione Comunale, Carabinieri) la presenza di fonti di pericolo rappresentate da ordigni bellici. - L intervento dovrà essere conforme alla normativa antisismica, indipendentemente da ogni altro aspetto progettuale per il quale si esprime il presente parere; - Sono fatti salvi i pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di ogni altro Ente o Amministrazione competente (ARPA, Comando VVF, ENEL, ecc) RITENUTO acquisito l assenso delle Amministrazioni che, ai sensi dell art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e s.m.i, non hanno notificato alla Provincia di Ravenna, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, il proprio dissenso, così come di seguito sinteticamente elencati: - AUSL di Ravenna Dipartimento di Sanità Pubblica; - Agenzia delle Dogane di Ravenna; PRESO ATTO che la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: La nuova centrale alimentata a biomasse per la produzione di vapore ed energia elettrica (12 MW) é soggetta ai limiti e prescrizioni previsti dal Decreto Legislativo n.152/2006 parte V Allegato I, parte III, punto 1.1 (impianto con potenza termica >6 20 MW). Le biomasse vegetali costituite da vinacce esauste e disidratate non sono infatti considerate rifiuti e sono escluse dal campo di applicazione del Decreto Legsilativo n.133/2005. Per quanto riguarda i limiti di emissione si assumono i dati indicati dalla Ditta come valori attesi. Limiti di emissione: PUNTO DI EMISSIONE E9 - NUOVA CENTRALE A BIOMASSA Portata massima 42000 Nmc/h Altezza minima 22 m Temperatura 50-70 C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri 10 mg/nmc come media oraria NOX 250 mg/nmc come media giornaliera 400 mg/nmc come media oraria COT 10 mg/nmc come media oraria SOX 180 mg/nmc come media oraria CO 100 mg/nmc come media girnaliera 200 mg/nmc come media oraria I valori sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari all 11%. Prescrizioni: - La messa a regime della emissione E9 é fissata entro il 30/10/2008. Per tale emissione dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste all atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla messa a regime per un periodo di 10 giorni. - Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000; - Per l effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 ; - Per il nuovo impianto di produzione energia da biomasse la Ditta dovrà comunicare alla Provincia e agli organi di controllo la data di messa in esercizio e di messa a regime, dopodiché dovrà provvedere alla effettuazione degli autocontrolli analitici come indicato al punto 1). - Il camino E9 deve essere dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni SMCE in grado di monitorare: Polveri totali Ossidi di azoto (NOx) Monossido di Carbonio (CO) Tale SMCE deve altresì essere in grado di monitorare in continuo anche i seguenti parametri fisici e tecnologici: Portata Volumetrica secca Ossigeno Umidità Pressione dei fumi Temperatura

Carico dell impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 - Lo SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell Allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 scegliendo fra sistemi di misura estrattivi e/o non estrattivi o analizzatori in situ path o situ point. - In particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti dovranno essere conformi a quanto previsto al punto 3 dell Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e sottoposti a tarature e verifiche implementando un sistema di gestione dello SMCE con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181. - Gli strumenti di misura di NOx, e Polveri dovranno avere caratteristiche prestazionali minime conformi all Allegato II alla Parte V Sezione 8 del D.Lgs. n. 152/06; per il monitor del CO il valore dell intervallo di fiducia al P95% di una singola misura non può superare del 10% il valore limite. - Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per il nuovo impianto di produzione energia da biomasse, dopo il primo autocontrollo alla messa a regime, la Ditta dovrà, per i parametri monitorati in continuo, mantenere a disposizione degli organi di controllo i tracciati dei dati rilevati. Dovranno essere annotati su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA Distretto di Faenza e firmato dal responsabile dell impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, gli autocontrolli analitici che dovranno essere effettuati con frequenza annuale, per SOx e COT. Rilevato che la Conferenza di Servizi ha valutato: - di approvare il progetto definitivo agli atti del Settore Ambiente e Suolo presentato dalla Ditta Villapana S.p.a. per la realizzazione dell impianto energetico, alimentato a fonti rinnovabili, da realizzare presso lo stabilimento della Ditta stessa in Comune di Faenza Via Pana n 244; - che sia possibile autorizzare la costruzione e l esercizio dell impianto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nel seguito riportate: - vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste nei pareri sopra citati; - I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell inizio lavori, denuncia di deposito del progetto ai fini antisismici (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s. m.); - I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell inizio lavori, denuncia di deposito a norma dell'art. 4, Legge 5 novembre 1971 n. 1086; - I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell inizio lavori, documentazione di cui all art 3, comma 8, del D.Lgs 494/96, come modificato dall art. 86 del D. Lgs 276/03, consistente in: - dichiarazione (resa dall impresa esecutrice) dell organico medio annuo, distinto per qualifica; - dichiarazione (resa dall impresa esecutrice) relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). - il provvedimento autorizzativo decade ove il titolare non comunichi all Amministrazione provinciale e al Comune di Faenza di aver dato inizio alla realizzazione delle iniziative entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile;

- L inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data della presente autorizzazione; - La fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data della presente autorizzazione; - Entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità presso il Comune di Faenza comunicando nel contempo l ottemperanza anche alla Provincia di Ravenna; -il titolare dell autorizzazione ha l obbligo di segnalare e documentare alla Provincia di Ravenna ed al Comune di Faenza la data di inizio lavori e di documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore non imputabili al titolare dell autorizzazione e di concordare con gli Enti citati un nuovo termine; - tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata all interno della presente procedura; - ogni modifica dell impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo; - l esercente ha l obbligo di informare la Provincia di Ravenna ed il Comune di Faenza entro il 15 febbraio di ogni anno dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione Dati di esercizio deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare: - la produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente; - l energia autoconsumata nello stabilimento e l energia ceduta; - i rendimenti energetici dei singoli generatori ed il rendimento energetico complessivo; - la caratterizzazione quali-quantitativa delle biomasse allo stato liquido utilizzata per la produzione di energia elettrica; - la caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse naturali utilizzate, emissioni in atmosfera, produzione e gestione scarichi idrici e rifiuti, odori, rumore, campi elettromagnetici, impegno delle reti locali per l approvvigionamento degli impianti); - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti; - i rapporti con la comunità locale; - le eventuali situazioni incidentali: - all emanazione della delibera della Giunta Regionale di cui all art. 20 comma 3 della L.R. 26/2004, i dati di cui al punto precedente dovranno essere implementati con gli ulteriori dati eventualmente previsti nella delibera citata; - la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del comma 4 art. 20 della L.R. 26/2004; - gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di manutenzione di cui in progetto; - la definitiva messa fuori servizio degli impianti dovrà essere autorizzata ai sensi dell art. 20 comma 1 della L.R. 26/2004, il proponente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito con oneri a carico dell esercente. RITENUTO

- che il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la autoproduzione in cogenerazione dell energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse; - che sulla base di quanto riportato in narrativa, l istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa; - che il provvedimento autorizzativo possa essere adottato nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi; DISPONE 1. DI rilasciare alla Ditta Villapana S.p.a. con sede legale in Comune di Faenza Via Pana n 244 l autorizzazione alla costruzione e all esercizio di un impianto energetico alimentato a fonti rinnovabili, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni approvate dalla Conferenza stessa di seguito riportate: - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna lettera prot. 13684/8544 del 03/10/2007, parere favorevole a condizione che siano rispettati gli impegni di progetto e le seguenti prescrizioni: - il nuovo impianto dovrà essere protetto contro le scariche atmosferiche, in confromità alla L.186/68, con quanto disposto dalla norma CEI EN 62305-1; - il locale turbina: - Deve essere provvisto di idoneo sistema di contenimento che impedisca lo spargimento dell olio lubrificante all interno delle turbina; - Installare un estintore carrellato a polvere, in posizione segnalata e facilmente accessibile, avente carica nominale non inferiore a 50 kg e capacità estinguente pari a A-B - A lavori ultimati dovrà essere richiesto, con le procedure di cui alla L.966/65, d.d.p.r. n.37/98 e D.M. 04/05/98, il sopralluogo di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi allegando la documentazione prevista dal predetto D.M. 04/05/1998. - ARPA di Ravenna parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi in data 24/01/2008 alle seguenti prescrizioni: - vengano realizzati le mitigazioni e le bonifiche acustiche specifiche sui singoli componenti dell impianto secondo lo schema di abbattimento riportato in relazione. Per le mitigazioni ottenute con incapsulanti dovranno essere utlizzati appositi pannelli con caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti in funzione del livello di abbattimento acustico da ottenere. Il progetto non dovrà essere responsabile presso i ricettori sensibili individuati di livelli sonori superiori al valore limite di applicabilità (40 dba all interno dell abitazione a finestra aperta) al fine di non aggravare il clima acustico presente nella zona derivante dagli impianti esistenti; - Venga effettuata, ad attività in esercizio, verifica acustica sperimentale in un intorno significativo comprendente tutti i ricettori potenzialmente interessati tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, compresa la verifica delle componenti tonali ed impulsive, in coerenza con la stime previsionali prodotte; nel caso di verifica di mancato rispetto, occorre prevedere che vengano adottati ulteriori interventi di mitigazione. I limiti di inquinamento acustico sopra descritti

dovranno essere rispettati anche in presenza delle sorgenti sonore attive del nuovo impianto di distillazione alcool BUONGUSTO di recente realizzazione; - dovrà essere prodotta ad ARPA tutta la documentazione relativa al collaudo, corredata da grafici delle Time History dei rilievi fonometrici, da eventuali tabelle numeriche per la descrizione del fenomeno sonoro; - vengano previsti interventi periodici di manutenzione ai nuovi impianti, controlli strumentali periodici della rumosrosità emessa, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni di conformità dei livelli di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997; - in caso di modifiche sostanziali al progetto presentato e/o introduzione di nuove sorgenti dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione della presente; - successivamente alla adozione della classificazione acustica del territorio del comune di Faenza, dovrà essere verificato, per tutto il complesso industriale, il rispetto dei limiti assoluti previsti nelle aree limitrofe effettivamente utilizzate e, se necessario, predisporre eventuale piano di risanamento acustico così come previsto dalla L.R. n.15/2001; - COMUNE DI FAENZA Settore Territorio lettera prot. 822 del 08/11/2007 parere favorevole, per quanto riguarda la compatibiltà urbanistica edilizia alle seguenti condizioni: - in caso di danni arrecati alla sede stradale pubblica durante il corso dei lavori a causa del passaggio o della manovra dei mezzi impiegati per il cantiere (betoniere, camion adibiti al trasporto di materiali ed altri), tutte le spese ed oneri per il ripristino saranno a totale carico della Ditta Villapana S.p.a. o suoi aventi causa, come pure a carico della stessa sarà il mantenimento delle strade per tutto il tratto interessato dal passaggio dei mezzi durante i lavori; - il sistema di scarico e/o dispersione delle acque - quando previsto - deve essere realizzato nel rispetto delle norme di cui D. Lgs 152 del 11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; - il richiedente l autorizzazione, il direttore dei lavori e l assuntore dei lavori sono tenuti all integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento; - La distanza dal confine stradale di eventuali alberi e siepi deve rispettare il Codice della Strada e il suo Regolamento di Attuazione; - Si dovranno adottare tutte le cautele e le misure di prevenzione necessarie per eliminare i pericoli derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi e per garantire la sicurezza delle aree di intervento durante il corso dei lavori. La proprietà, il direttore dei lavori e il costruttore rispondono, ognuno per le proprie responsabilità, dei danni che possono derivare dalla mancata adozione delle suddette misure precauzionali. E fatto sempre obbligo di segnalare agli organi preposti (Ministero della Difesa, Genio Militare, Amministrazione Comunale, Carabinieri) la presenza di fonti di pericolo rappresentate da ordigni bellici. - L intervento dovrà essere conforme alla normativa antisismica, indipendentemente da ogni altro aspetto progettuale per il quale si esprime il presente parere; - Sono fatti salvi i pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di ogni altro Ente o Amministrazione competente (ARPA, Comando VVF, ENEL, ecc) La Conferenza di Servizi ha valutato:

- di approvare il progetto definitivo agli atti del Settore Ambiente e Suolo presentato dalla Ditta Villapana S.p.a. per la realizzazione dell impianto energetico, alimentato a fonti rinnovabili, da realizzare presso lo stabilimento della Ditta stessa in Comune di Faenza Via Pana n 244; - che sia possibile autorizzare la costruzione e l esercizio dell impianto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nel seguito riportate: - vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste nei pareri sopra citati; - I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell inizio lavori, denuncia di deposito del progetto ai fini antisismici (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s. m.); - I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell inizio lavori, denuncia di deposito a norma dell'art. 4, Legge 5 novembre 1971 n. 1086; - I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell inizio lavori, documentazione di cui all art 3, comma 8, del D.Lgs 494/96, come modificato dall art. 86 del D. Lgs 276/03, consistente in: - dichiarazione (resa dall impresa esecutrice) dell organico medio annuo, distinto per qualifica; - dichiarazione (resa dall impresa esecutrice) relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). - il provvedimento autorizzativo decade ove il titolare non comunichi all Amministrazione provinciale e al Comune di Faenza di aver dato inizio alla realizzazione delle iniziative entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile; - L inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data della presente autorizzazione; - La fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data della presente autorizzazione; - Entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità presso il Comune di Faenza comunicando nel contempo l ottemperanza anche alla Provincia di Ravenna; -il titolare dell autorizzazione ha l obbligo di segnalare e documentare alla Provincia di Ravenna ed al Comune di Faenza la data di inizio lavori e di documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore non imputabili al titolare dell autorizzazione e di concordare con gli Enti citati un nuovo termine; - tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata all interno della presente procedura; - ogni modifica dell impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo; - l esercente ha l obbligo di informare la Provincia di Ravenna ed il Comune di Faenza entro il 15 febbraio di ogni anno dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione Dati di esercizio deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare: - la produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente; - l energia autoconsumata nello stabilimento e l energia ceduta;

- i rendimenti energetici dei singoli generatori ed il rendimento energetico complessivo; - la caratterizzazione quali-quantitativa delle biomasse allo stato liquido utilizzata per la produzione di energia elettrica; - la caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse naturali utilizzate, emissioni in atmosfera, produzione e gestione scarichi idrici e rifiuti, odori, rumore, campi elettromagnetici, impegno delle reti locali per l approvvigionamento degli impianti); - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti; - i rapporti con la comunità locale; - le eventuali situazioni incidentali: - all emanazione della delibera della Giunta Regionale di cui all art. 20 comma 3 della L.R. 26/2004, i dati di cui al punto precedente dovranno essere implementati con gli ulteriori dati eventualmente previsti nella delibera citata; - la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del comma 4 art. 20 della L.R. 26/2004; - gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di manutenzione di cui in progetto; - la definitiva messa fuori servizio degli impianti dovrà essere autorizzata ai sensi dell art. 20 comma 1 della L.R. 26/2004, il proponente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito con oneri a carico dell esercente. 2. DI autorizzare la costruzione e l esercizio dell impianto di produzione energia da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni e prescrizioni espresse dalla Provincia di Ravenna: La nuova centrale alimentata a biomasse per la produzione di vapore ed energia elettrica (12 MW) é soggetta ai limiti e prescrizioni previsti dal Decreto Legislativo n.152/2006 parte V Allegato I, parte III, punto 1.1 (impianto con potenza termica >6 20 MW). Le biomasse vegetali costituite da vinacce esauste e disidratate non sono infatti considerate rifiuti e sono escluse dal campo di applicazione del Decreto Legsilativo n.133/2005. Per quanto riguarda i limiti di emissione si assumono i dati indicati dalla Ditta come valori attesi. Limiti di emissione: PUNTO DI EMISSIONE E9 - NUOVA CENTRALE A BIOMASSA Portata massima 42000 Nmc/h Altezza minima 22 m Temperatura 50-70 C Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri 10 mg/nmc come media oraria NOX 250 mg/nmc come media giornaliera 400 mg/nmc come media

oraria COT 10 mg/nmc come media oraria SOX 180 mg/nmc come media oraria CO 100 mg/nmc come media girnaliera 200 mg/nmc come media oraria I valori sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari all 11%. Prescrizioni: - La messa a regime della emissione E9 é fissata entro il 30/10/2008. Per tale emissione dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste all atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla messa a regime per un periodo di 10 giorni. - Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000; - Per l effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 ; - Per il nuovo impianto di produzione energia da biomasse la Ditta dovrà comunicare alla Provincia e agli organi di controllo la data di messa in esercizio e di messa a regime, dopodiché dovrà provvedere alla effettuazione degli autocontrolli analitici come indicato al punto 1). - Il camino E9 deve essere dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni SMCE in grado di monitorare: Polveri totali Ossidi di azoto (NOx) Monossido di Carbonio (CO) Tale SMCE deve altresì essere in grado di monitorare in continuo anche i seguenti parametri fisici e tecnologici: Portata Volumetrica secca Ossigeno Umidità Pressione dei fumi Temperatura Carico dell impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 - Lo SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell Allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 scegliendo fra sistemi di misura estrattivi e/o non estrattivi o analizzatori in situ path o situ point.

- In particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti dovranno essere conformi a quanto previsto al punto 3 dell Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e sottoposti a tarature e verifiche implementando un sistema di gestione dello SMCE con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181. - Gli strumenti di misura di NOx, e Polveri dovranno avere caratteristiche prestazionali minime conformi all Allegato II alla Parte V Sezione 8 del D.Lgs. n. 152/06; per il monitor del CO il valore dell intervallo di fiducia al P95% di una singola misura non può superare del 10% il valore limite. - Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per il nuovo impianto di produzione energia da biomasse, dopo il primo autocontrollo alla messa a regime, la Ditta dovrà annotare su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA Distretto di Faenza e firmato dal responsabile dell impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, i dati rilevati dal monitoraggio in continuo, mentre con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli analitici per SOx e COT. 3. DI DARE ATTO che il progetto definitivo presentato dai richiedenti in allegato alla domanda di autorizzazione è parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione stessa ed è composto dai seguenti elaborati: Allegato 1 Relazione Tecnica (S.C.A.) Allegato 2 Relazione Tecnica di progetto (CISA impianti); Allegato 3 Relazione Tecnica De-Nox (Ing. Montuschi) Allegato 4 Relazione Tecnica valutazione di impatto acustico con relativi allegati (1, 2, A1, A2, 2.1, 2.2 e 2.3) Allegato 5 Elaborati grafici Sub 1): Tavola VP01 Planimetria dello stabilimento alla scala 1:500 Sub 2): Tavola VP03-REV1 planimetria area Centrale Termica alla scala 1:100 Sub 3): Tavola P&I-01 schema di flusso di processo Sub 4): Tavola 1 Pianta prospetti attuale Sub 5): Tavola 2 Pianta prospetti sezioni progetto Sub 6): Tavola 3 planimetria generale Sub 7): Tavola 031-040-02 fasce di rispetto cabina MT 4. DI DARE ATTO CHE i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell Ambiente) IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Naldi Stenio

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 17/03/2008, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze. Ravenna, lì 17/03/2008 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO... ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE Si certifica: - che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal... al... ; - che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze. Ravenna, lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO... AVVERTENZE RICORSI GIURISDIZIONALI (articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale) Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l interessato ne abbia avuto conoscenza.