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COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE AZIONE PER IL CLIMA Bruxelles, 19 dicembre 2018 Rev1 AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI RECESSO DEL REGNO UNICO E SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DELL'UNIONE (EU ETS) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'unione europea. Pertanto, a decorrere dalle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'europa centrale) ("data del recesso") 1 il Regno Unito sarà un "paese terzo" 2. La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati. Poiché regna incertezza circa la ratifica dell'accordo sul recesso, si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi, in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo. Fatto salvo il periodo transitorio previsto nel progetto di accordo sul recesso 3, a decorrere dalla data del recesso le norme unionali che disciplinano il sistema di scambio di quote di emissione dell'unione, in particolare la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell Unione 4 e il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'unione 5, non si applicano più al Regno Unito. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti. 1 2 3 4 5 A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi ad una data successiva. Un paese terzo è un paese che non è membro dell'unione europea. Cfr. parte IV del progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, come concordato a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en). GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DELL'UNIONE La direttiva 2003/87/CE si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II della stessa direttiva (cfr. l'articolo 2 della direttiva 2003/87/CE). L'allegato I della direttiva 2003/87/CE include determinate attività effettuate in impianti fissi e il trasporto aereo. 1.1. Impianti fissi A norma della direttiva 2003/87/CE nel sistema di scambio di quote di emissione dell'unione rientrano tutti gli impianti fissi degli Stati membri dell'unione che effettuano le attività indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e che emettono le emissioni di gas a effetto serra elencati nell'allegato II della medesima direttiva. A decorrere dalla data del recesso gli impianti fissi nel Regno Unito non rientreranno più nell'ambito di applicazione della normativa dell'unione e del sistema di scambio di quote di emissione dell'unione. 1.2. Trasporto aereo La direttiva 2003/87/CE si applica in generale a tutti "[...] i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato" (articolo 3 bis e allegato I, punto 6, della direttiva 2003/87/CE), ma prevede anche una deroga agli obblighi sostanziali da essa imposti per quanto riguarda "[i] voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE" (articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE). A decorre dalla data del recesso ai voli in partenza dal Regno Unito per l'unione e viceversa si applicherà la deroga al sistema di scambio di quote di emissione dell'unione. 2. STATO MEMBRO DI RIFERIMENTO DELL'OPERATORE AEREO Per assicurare la corretta applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'unione nel settore del trasporto aereo, l'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE istituisce la figura dello Stato membro di riferimento dell'operatore aereo. A decorre dalla data del recesso il Regno Unito non potrà più fungere da Stato membro di riferimento. I servizi della Commissione aggiorneranno l'elenco di attribuzione degli operatori aerei di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 6 della 6 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1º gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1). 2

Commissione in sede di aggiornamento annuale 7, al fine di informare gli operatori aerei dello Stato membro di riferimento 8,9. 3. DICHIARAZIONE DI VERIFICA, ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, i gestori di impianti o gli operatori aerei devono controllare e comunicare annualmente all'autorità competente le emissioni di CO 2. A norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, le predette informazioni devono essere verificate. A norma dell'articolo 44 e dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10, il verificatore che presenta la dichiarazione di verifica deve essere accreditato secondo le disposizioni del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 765/2008 11. A decorrere dalla data del recesso gli accreditamenti effettuati dall'organismo nazionale di accreditamento del Regno Unito non saranno più validi nell'unione. Di conseguenza, a decorrere dalla data del recesso i verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento del Regno Unito non potranno più presentare la dichiarazione di verifica a norma della direttiva 2003/87/CE. 4. CONTI DETENUTI PRESSO IL REGISTRO DELL'UNIONE A norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE le quote di emissione rilasciate nell'ambito del sistema EU ETS sono conservate nel registro dell'unione. Il registro dell'unione tiene traccia della titolarità delle quote detenute in conti elettronici per i 7 8 9 10 11 Articolo 18bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Cfr. l'allegato 2 della comunicazione della Commissione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", COM(2018) 880 final, del 13 novembre 2018. L'attribuzione è pertinente anche nel contesto della sicurezza aerea, dal momento che definisce l "autorità competente" a designare i vettori aerei operanti nell'unione da un aeroporto di un paese terzo. Cfr. la sezione 6.8.1.1., lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1) e l'"avviso ai portatori di interessi Recesso del Regno Unito e norme unionali nei settori della sicurezza aerea e della sicurezza marittima" (REV1, 23 ottobre 2018). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 n. 600/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94). Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). 3

gestori di impianti fissi e per gli operatori aerei. Esso funge anche da registro del protocollo di Kyoto per l Unione e i singoli Stati membri 12. I conti presso il registro dell'unione sono amministrati dai singoli Stati membri dell'unione. A decorrere dalla data del recesso il Regno Unito non potrà più disporre dei conti nel registro dell'unione, il quale non fungerà più da registro del protocollo di Kyoto per il Regno Unito. A decorrere dalla data del recesso i conti presso il registro dell'unione amministrati dal Regno Unito e i conti del Regno Unico presso il registro del Protocollo di Kyoto non saranno più accessibili. 5. VENDITA ALL'ASTA, ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO E SCAMBIO DI CREDITI INTERNAZIONALI Il sistema EU ETS prevede la vendita all'asta 13 e l'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione da parte degli Stati membri 14 e lo scambio di crediti internazionali da parte degli operatori aerei e dei gestori di impianto 15. A decorrere dalla data del recesso non saranno più possibili la vendita all'asta e l'assegnazione a titolo gratuito di quote da parte del Regno Unito a favore dei conti gestiti dal Regno Unito e gli operatori aerei e dei gestori di impianto amministrati dal Regno Unito non potranno più effettuare lo scambio di crediti internazionali. Si rammenta ai portatori di interessi che a decorrere dal 1º gennaio 2019 le quote di emissione messe all'asta o assegnate dal Regno Unito saranno indicate con un codice paese 16. Gli operatori aerei e/o gestori di impianto non potranno restituire le quote di emissione contrassegnate dal codice paese 17. La marcatura delle quote messe all'asta o assegnate dal Regno Unito sarà annullata dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica relativi all'accordo di recesso 18. Inoltre, a norma dell'articolo 99, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 389/2013, la Commissione ha facoltà di interrompere, per quanto riguarda il Regno Unito, 12 13 14 15 16 17 18 Articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'unione europea (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13). Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE. Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE. Articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2013. Articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2013. Regolamento delegato (UE) della Commissione /, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'unione (C(2018)8871 final) (https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en). 4

l'assegnazione a titolo gratuito, la vendita all'asta e lo scambio di crediti internazionali. Su questa base, nell'ambito del piano di misure di emergenza, la Commissione ha dato istruzioni all'amministratore centrale di sospendere i processi pertinenti relativi al Regno Unito dal 1º gennaio 2019 fino al giorno successivo al giorno di deposito degli strumenti di ratifica dell'accordo sul recesso 19. Il sito web della Commissione sull'eu ETS (https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en) fornisce informazioni generali al riguardo. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni. Commissione europea Direzione generale Azione per il clima 19 Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, che ordina all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte del catalogo delle operazioni dell'unione europea, delle procedure pertinenti per il Regno Unito in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali (C(2018) 8707). 5