REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 736 DEL 26/06/2014



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(Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto)

Transcript:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 736 DEL 26/06/2014 OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Olbia per attività di assistenza non sanitaria del malato presso il P.O. "Giovanni Paolo II di Olbia" IL DIRETTORE GENERALE DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA (firma digitale apposta) ACQUISITI I PARERI DI DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X CONTRARIO CONTRARIO (firma digitale apposta) (firma digitale apposta) La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia Dal 26/06/2014 Al 11/07/2014 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Su proposta dell Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione ; Richiamata la convenzione stipulata in data 20.05.2011 con l Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Olbia, avente ad oggetto l assistenza non sanitaria, materiale e morale del malato presso il P.O. di Olbia; Preso atto che, con nota prot. n. 15646 del 01.04.2014, il Presidente dell Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Olbia ha presentato richiesta di rinnovo della convenzione suddetta; Vista la nota prot. n. 3956 del 11.04.2014 con cui la Direzione Medica del P.O. di Olbia esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione medesima agli stessi patti e condizioni ivi previsti; Considerata l importanza ed il valore sociale dell attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà nell attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario; Ritenuto pertanto necessario rinnovare la convenzione con l Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Olbia per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01.04.2014, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare; Visti il Dlgs n. 502/1992 e s.m.i.; la L.R. n. 10/2006; l Atto Aziendale; IL DIRETTORE GENERALE per i motivi sopra espressi, DELIBERA - di approvare il rinnovo della convenzione con l Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Olbia per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01.04.2014, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione; - di incaricare dell esecuzione del presente atto, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l Area AAGGAALLC e la Direzione Medica del P.O. di Olbia. Allegati: n. 1 Struttura proponente: Area AAGGAALLC Il Responsabile dell'istruttoria: OS Il Direttore Generale Dr. Giovanni Antonio Fadda

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI OLBIA ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO OLBIA CONVENZIONE TRA L AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA E L ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.) OLBIA TRA l'azienda Sanitaria Locale di Olbia, in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia alla via Bazzoni Sircana n. 2 / 2-A (cod. fisc. 01687160901), di seguito ASL; E l Associazione Volontari Ospedalieri Onlus - Olbia (di seguito denominata A.V.O.), con sede in Olbia presso l Ospedale civile Giovanni Paolo II, C.F. 91033180901, legalmente rappresentata dalla Presidente, Sig.ra nata a il, c. f., PREMESSO - che l ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell Associazione nell attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/91, Legge Regionale n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni, Legge Regionale n. 23/2005; - che l AVO ha chiesto di collaborare con la ASL attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte all umanizzazione del servizio ospedaliero, socializzando con la persona sofferente, stimolandola a non chiudersi in se stessa, a reagire alla propria malattia, ricercando le giuste motivazioni per il raggiungimento di un benessere psico-fisico, fungendo da trait-d union con la famiglia e il luogo di origine per rendere la qualità di vita del malato più 1

dignitosa e a misura d uomo. - che i volontari sono obbligati a frequentare un corso di formazione di base su psicologia del malato, nozioni di igiene, notizie sull organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, nonché ad acquisire la formazione in materia di norme a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali (privacy), tenuti da personale specializzato e dai membri dell AVO ed a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti; - che l AVO è regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (n. iscrizione ) di cui all art 5 della L.R. 13/09/1993, n. 39, al settore sociale, sezione assistenza sociale, con decorrenza dal ; Tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1- Oggetto L ASL autorizza l AVO a svolgere prestazioni relative all assistenza non sanitaria (come da Statuto dell associazione), materiale e morale del malato presso la struttura Ospedaliera di Olbia, ma anche in ambienti esterni all ospedale. ART. 2 - Finalità L AVO garantisce l erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto dei principi e delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione ART. 3 - Modalità di esecuzione del servizio Le prestazioni sono rese dai volontari dell AVO sulla base di turni orari concordati tra l Associazione e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia o con i Responsabili delle altre strutture in cui dovesse operare. L AVO offre, al momento della stipula della convenzione, la disponibilità di n aderenti volontari; il numero degli aderenti potrà subire, nel corso del rapporto convenzionale, variazioni in aumento o in diminuzione. I volontari si impegnano a mettersi gratuitamente al servizio dei pazienti nel rispetto delle norme sancite dalla presente convenzione, in ottemperanza alle direttive emanate di volta in 2

volta dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia e dai Responsabili delle altre strutture coinvolte, secondo le necessità operative del momento, in spirito di servizio e di rispetto del malato. L AVO potrà accordarsi con i suddetti responsabili ed incontrarli allo scopo di concertare le modalità di espletamento dei servizi e di adottare, ove occorra, correttivi alle azioni intraprese. Ai sensi dell art. 14, comma 3, della L.R. n. 39/1993, i volontari dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di legge e dei regolamenti interni relativi all attività della struttura o del servizio, garantire la propria riconoscibilità e dell organizzazione di appartenenza, rispettare la libertà, la dignità personale, i diritti, le convinzioni e la riservatezza dei pazienti, ivi compreso il diritto al rifiuto della prestazione del volontariato. La ASL si impegna ad effettuare gratuitamente a favore dei volontari dell AVO, una volta all anno, i necessari esami di laboratorio previsti periodicamente per il personale ospedaliero, nonché a garantire ai predetti volontari, durante lo svolgimento del servizio, l utilizzo di idonei locali. Il responsabile del Servizio AVO ospedaliero è la Sig.ra ART. 4 - Registro dei Volontari L AVO si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano le attività di volontariato previste dalla presente convenzione. Nel suddetto registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L AVO si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni dell elenco dei propri aderenti volontari. ART. 5 Assicurazioni L Azienda assicura i volontari che collaborano attivamente con l Azienda per la responsabilità civile verso terzi/prestatori d opera. L Associazione si impegna a stipulare apposita polizza per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato per gli infortuni e le malattie professionali. Articolo 6 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali 3

La ASL fornisce all AVO gli strumenti e i dati indispensabili per un corretto ed adeguato svolgimento del servizio socio-assistenziale, nei modi e con i limiti di legge di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Con la sottoscrizione della presente convenzione la ASL designa l AVO quale Responsabile del trattamento ai sensi dell art. 29 Codice Privacy, autorizzandola, pertanto, al trattamento dei predetti dati esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l espletamento dei compiti oggetto della presente convenzione. Tutti i volontari aderenti sono pertanto nominati dal medesimo Responsabile, ai fini del presente atto e ai sensi dell art. 30, comma 2, D.lgs 196/2003, incaricati del trattamento, rilevando, ai fini della designazione da parte del Responsabile, la documentata posizione delle persone fisiche alle Unità per le quali sia risultato previamente individuato l ambito del trattamento consentito. L AVO è tenuta a svolgere, a favore dei propri aderenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione dello svolgimento della suddetta attività. L accesso alla struttura ospedaliera deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia. ART. 7 Durata della convenzione e recesso La presente convenzione ha validità di tre anni con decorrenza dal 01.04.2014 e può essere rinnovata con atto espresso tra le parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualunque momento dando preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi all altra parte a mezzo raccomandata a. r. ART. 8 Clausola risolutiva In caso di violazione delle norme di legge su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione e comunque in caso di gravi inadempienze o mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione le parti potranno procedere alla sua risoluzione con effetto immediato. 4

Letto, approvato e sottoscritto. Per l A.S.L. n. 2 Olbia Dott. Giovanni Antonio Fadda Olbia Per l A.V.O. di Olbia Sig.ra Olbia 5