CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 4 CORRETTIVO al codice ambientale Renato Cimenti Vittorio Margoni Luca Passadore Vicenza, 7 febbraio 2008
Decreto legislativo n. 152/2006 Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale è stato modificato dai seguenti provvedimenti: art. 1-septies della legge 12/7/2006, n. 228 «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa» (GU 12/7/2006, n. 160), decreto legislativo 8/11/2006, n. 284 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (GU 24/11/2006, n. 274), art. 2, comma 10 della legge 24/11/2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» (suppl. ord. alla GU 28/11/2006, n. 223), art. 5, commi 2 e 2-bis della legge 26/2/2007, n. 17 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione amministrativa» (GU 26/2/2007, n. 47),
Decreto legislativo n. 152/2006 art. 1, comma 1120, lett. h), della legge 27/12/2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (suppl. ord. alla GU 27/12/2006, n. 299), artt. 2, comma 1, e 5, commi 2 e 2-bis, della legge 26 febbraio 2007, n. 17 «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa» (suppl. ord. alla GU 26/2/2007, n. 47), art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14/5/2007, n. 90 «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» (suppl. ord. alla GU 10/7/2007, n. 158),
Decreto legislativo n. 152/2006 decreto legislativo 9/11/2007, n. 205 «Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo» (GU 9/11/2007, n. 261), art. 1, comma 1-ter, della legge 19/12/2007, n. 243, che ha converito con modificazioni il decreto-legge 30/10/2007, n. 180 recante «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie» (GU 27/12/2007, n. 299), art. 32, comma 1, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (GU 31/12/2007, n. 302)
Il correttivo Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stato emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, entro due anni dall entrata in vigore del codice ambientale, l emanazione di disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 152/2006 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24 entrerà in vigore il 13 febbraio 2008
I contenuti del correttivo Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: è composto da 4 articoli e 7 allegati l art. 1 introduce 5 nuovi articoli alle disposizioni generali e sostituisce tutta la Parte II relativa a VAS e VIA (cui fanno riferimento i nuovi 7 allegati), l art. 2 prevede modifiche ed integrazioni alle Parti III (in particolare alla Sezione II relativa alla Tutela delle acque dall inquinamento) e IV (relativa alla Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati), l art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria l art. 4 contiene alcune disposizioni transitorie.
I contenuti del correttivo Il correttivo non modifica: la parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 (aria) la parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 (danno ambientale).
I contenuti del correttivo in materia di rifiuti Le modifiche in materia di rifiuti di più immediato interesse per le imprese riguardano: il registro di carico e scarico dei rifiuti; la comunicazione annuale dei rifiuti (MUD); il trasporto in conto proprio dei rifiuti; la definizione e l individuazione delle materie prime secondarie e dei sottoprodotti; i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; le comunicazioni per attività di recupero in regime semplificato.
registro di carico e scarico dei rifiuti
Registro di carico e scarico Vidimazione Viene (re)introdotto l obbligo di numerazione e vidimazione dei registri presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. (art. 190, comma 6)
Registro di carico e scarico Vidimazione d.lgs. n. 22/1997: I soggetti di cui all art. 11, comma 3, hanno l obbligo di tenere un registro di c/s, con fogli numerati e vidimati dall ufficio del registro, su cui devono annotare d.lgs. n. 152/2006, versione originaria: I soggetti di cui all articolo 189, comma 3, hanno l obbligo di tenere un registro di c/s su cui devono annotare I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA d.lgs. n. 152/2006 dopo il correttivo : uguale alla versione originaria con in più I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio
Registro di carico e scarico Vidimazione Dal 13 febbraio 2008 i registri debbono essere vidimati dalla CCIAA. Attualmente ci sono: registri vidimati dall ufficio del registro; registri vidimati dall agenzia delle entrate; registri vidimati da notai; registri non vidimati. Sanzione per assenza o incompletezza del registro di c/s: da 2.600 a 15.500 euro, se rifiuti non pericolosi; da 15.500 a 93.000 euro, se rifiuti pericolosi.
Registro di carico e scarico Per il resto, rimangono invariati: i soggetti obbligati alla tenuta del registro; i tempi di registrazione; le modalità di conservazione dei registri.
Registro di carico e scarico Soggetti obbligati L obbligo riguarda (art. 190, comma 1): chiunque effettua: raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale; commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione; operazioni di recupero e di smaltimento; i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie; le imprese e gli enti che producono ( produttori iniziali ): rifiuti pericolosi; rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero e di smaltimento, fanghi da depurazione e simili.
Registro di carico e scarico Tempi di registrazione Art. 190, comma 1: Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
comunicazione annuale dei rifiuti MUD
Comunicazione annuale MUD Viene reintrodotto l obbligo di comunicazione per i produttori (iniziali) di rifiuti non pericolosi derivanti: da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, esclusi le imprese e gli enti che non hanno più di 10 dipendenti. Viene chiarito che chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi (iscritto all Albo ai sensi dell art. 212, comma 8) non è soggetto all obbligo di comunicazione per l attività di trasporto.
Comunicazione annuale MUD Soggetti obbligati Nuovo art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g), comunicano annualmente...
Comunicazione annuale MUD Esoneri Nuovo art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8000, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all art. 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
trasporto in conto proprio dei rifiuti
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Il testo originario del d,lgs. n. 152/2006 già prevedeva una iscrizione semplificata per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Viene meglio precisato che la norma speciale di iscrizione all Albo (ora in apposita sezione) riguarda: i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/g o 30 litri/g dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell organizzazione dell impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Restano: l esonero dalle garanzie finanziarie; la non necessità della nomina di un responsabile tecnico; il diritto annuale di iscrizione fissato in 50 (rideterminablie).
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Viene precisato che all iscrizione semplificata all apposita sezione dell Albo non si applicano le disposizioni in via generale previste per le iscrizioni nelle sezioni ordinarie. In particolare non si applica il comma 6 dell art. 212 che prescrive il rinnovo quinquennale delle iscrizioni; quindi: l iscrizione semplificata all apposita sezione dell Albo è a tempo indeterminato, con l obbligo a carico dell iscritto di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione.
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Vengono precisati ed integrati i contenuti della comunicazione/richiesta di iscrizione, nella quale l interessato deve attestare sotto la sua responsabilità: a) la sede dell impresa, l attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Disposizione transitoria: Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni [ossia entro il 13 aprile 2008] restano valide ed efficaci. Normalmente, quando variano (e vengono integrate) le condizioni per ottenere un abilitazione, la disposizione transitoria assegna un termine per provvedere a dotare dei nuovi requisiti anche le abilitazioni già rilasciate.
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Disposizione transitoria: Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni [ossia entro il 13 aprile 2008] restano valide ed efficaci. Come minimo va letta considerando sottinteso che si tratta di iscrizioni a fronte di comunicazioni/richieste di iscrizione presentate in base alle disposizioni originarie del d.lgs. n. 152/2006.
Trasporto in conto proprio di rifiuti Iscrizione all Albo semplificata Disposizione transitoria: Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni [ossia entro il 13 aprile 2008] restano valide ed efficaci. Si tratterebbe quindi di una disposizione che: attribuisce validità ed efficacia alle iscrizioni anteriori al correttivo ; consente di continuare ad iscrivere sulla base dei soli requisiti originariamente richiesti per altri 60 giorni.
materie prime secondarie sottoprodotti terre e rocce da scavo
Materie, sostanze e prodotti secondari Nuovo art. 181-bis: le materie, le sostanze e i prodotti secondari saranno definiti da apposito D.M. tenuto conto che debbono: derivare da un operazione di recupero; derivare da rifiuti la cui provenienza, tipologia e caratteristiche dovrà essere individuata; derivare da operazioni di recupero individuate; possedere requisiti di qualità ambientale e merceologici necessari per l immissione sul mercato; avere un effettivo valore economico.
Materie, sostanze e prodotti secondari Fino all emanazione del previsto D.M. che individuerà le materie, le sostanze e i prodotti secondari, continuano ad applicarsi: il d.m. 5 febbraio 1998, per i rifiuti non pericolosi; il d.m. 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi; il d.m. 17 novembre 2005, n. 269, per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi; la circolare del Ministero dell ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.
Circolare ministeriale 28/6/1999 Ha per oggetto chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto e conclude affermando che: i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l obbligo o l intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione dei rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal d.m. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
Sottoprodotto Nuova definizione Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi e che soddisfino i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato a produrli; 2) abbiano un impiego certo, sin dalla fase della produzione; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale; 4) non richiedano trattamenti o trasformazioni preliminari, ma posseggano sin dall origine i requisiti merceologici necessari; 5) abbiano un valore economico di mercato.
Sottoprodotto Nuova definizione N.B: non sono più necessari: il presupposto della produzione in via continuativa dal processo industriale ; la dichiarazione congiunta di effettivo utilizzo del produttore e dell utilizzatore.
Terre e rocce da scavo Due possibili destinazioni Nuovo art. 186, comma 1: Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:... L impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all art. 183, comma 1, lettera p) [definizione di sottoprodotto].
Terre e rocce da scavo Per la destinazione a reinterri, riempimenti, rilevati, prima condizione, necessaria, ma non sufficiente, è che sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta. A tal fine: la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal titolo V, parte quarta; l accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore.
Terre e rocce da scavo La sussistenza di tutti i requisiti, compresa la certezza dell utilizzo, nonché i tempi dell eventuale deposito temporaneo, devono essere indicate: nel progetto sottoposto a VIA, se l opera per la quale viene effettuato lo scavo è soggetta a VIA; nel procedimento per il permesso di costruire o di DIA, se l opera non è sottoposta a VIA. Solo per i lavori pubblici è considerato il caso che l opera non sia sottoposta né a VIA, né a permesso, né a DIA.
Terre e rocce da scavo Rispetto alla precedente formulazione ora: la destinazione delle terre da scavo va sempre e compiutamente definita prima di attuare lo scavo; non è più previsto il parere di ARPAV non è prevista la dichiarazione di non contaminazione del committente nulla si dice per le terre derivanti da opere non sottoposte ad alcuna autorizzazione, salvo si tratti di opere pubbliche; resta ferma la previsione di un (futuro) d.m. di semplificazione per i cantieri di piccole dimensioni (6000 mc).
terre e rocce processi industriali reinterri sottoprodotto a), b), c), d), e), f), g) requisiti da verificare in sede di VIA, permesso di costruire o DIA per l opera l dalla realizzazione della quale derivano le terre e rocce smaltimento o recupero
Terre e rocce da scavo Regime transitorio I progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell entrata in vigore del correttivo possono essere completati comunicando il rispetto dei requisiti prescritti e le informazioni sul sito di destinazione, sulle modalità di utilizzo e sui tempi del deposito temporaneo entro 90 giorni dall entrata in vigore del correttivo stesso (ossia entro il 13 maggio 2008).
MPS per attività siderurgiche Viene elimina la definizione di MPS per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale Non è più prevista l iscrizione ad una specifica sezione dell Albo per i fornitori esteri di rottami ferrosi per attività siderurgiche. Per le attività che utilizzano metalli ferrosi e non ferrosi conformi alle materie ottenute dalle attività di recupero attualmente codificate (Ceca, Aisi, Caef, Uni, ecc.) rimane valida la definizione generale di materia prima secondaria. Negli altri casi è necessario chiedere l autorizzazione o l iscrizione entro 90 gg. dall entrata in vigore del correttivo.
criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Criteri per l assimilazione l dei rifiuti Viene rivisto l art. 195, comma 1, lettera e), che attribuisce allo Stato il compito di determinare i criteri per l assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. La (nuova) lettera e), peraltro, dispone anche in ordine: all individuazione dei rifiuti suscettibili di essere assimilati; alla tariffa da applicarsi ai rifiuti assimilati.
Criteri per l assimilazione l dei rifiuti Testo originario: compete allo Stato e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
Criteri per l assimilazione l dei rifiuti Testo correttivo: compete allo Stato e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
rifiuti speciali non assimilabili potenzial- mente assimilabili criteri di assimilazione rifiuti non assimilati rifiuti assimilati tariffa
attività di recupero in regime semplificato
Regime semplificato per il recupero L autorità destinataria delle comunicazioni di inizio attività e competente per l iscrizione e la tenuta del registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato torna ad essere la Provincia (artt. 214, 215, 216). L Albo dovrà trasmettere alle province competenti le comunicazioni ricevute fino alla data dell entrata in vigore del correttivo.
altro
Deposito temporaneo Nuovo punto 2 della lett. m): i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Deposito temporaneo Nuovo punto 2 della lett. m): i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso,
Autorizzazione unica Modificabilità d ufficio Viene previsto che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 208 possano essere modificate, dopo 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell evoluzione delle migliori tecnologie disponibili. Le medesime prescrizioni possono essere previste in sede di rinnovo dell autorizzazione ai sensi dell art. 210.
Albo gestori ambientali Vengono eliminate le seguenti sezioni: importatori di MPS per siderurgia (art. 212, comma 12); firmatari di accordi di programma (art. 212, comma 22); registro delle imprese che effettuano il recupero in regime semplificato (art. 212, commi 25 e 26).
GRAZIE PER L ATTENZIONEL