Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

Documenti analoghi
Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

del 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.

del 22 maggio 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Decreto del Consiglio federale

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale, decreta:

Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Decreto del Consiglio federale

Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Edilizia

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Da 10 anni Fondo per la formazione professionale forestale: impegno per una formazione di qualità!

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

del 31 marzo 2015 Art. 2 l innovazione.

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera»

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Contesto. Informazioni di fondo

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sulla formazione professionale

Regolamento di esecuzione

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Legge federale sulla ricerca

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 293

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Legge federale sui politecnici federali

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. del 18 gennaio 2012

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Bollettino ufficiale delle leggi

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza 3 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

eg/js/uha Pagina 1 di 5 SSO/SVDA Versione 1

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Proroga e modifica del 10 novembre Il Consiglio federale svizzero decreta:

Transcript:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale dell 8 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell organizzazione del mondo del lavoro del settore forestale (Oml forestale svizzera) conformemente al regolamento del 5 aprile 2011 2. Art. 2 1 Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2012. 2 L obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata. 3 L obbligatorietà generale può essere revocata dall Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 8 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Allegato 1 RS 412.10 2 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 108 del 6 giugno 2012. 2012-0221 4961

Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG 1 Denominazione e scopo Art. 1 Denominazione L organizzazione del mondo del lavoro del settore forestale (Oml forestale svizzera) è l ente responsabile del Fondo per la formazione professionale forestale, ai sensi dell articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 3 sulla formazione professionale (LFPr). Art. 2 Scopo Il Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nell economia forestale. 2 Campo d applicazione Art. 3 Campo d applicazione territoriale Il FFP forestale è valido per tutta la Svizzera. Art. 4 Campo d applicazione aziendale 1 Il FFP forestale è valido per tutte le aziende o parti di aziende dell economia forestale, indipendentemente dalla loro forma giuridica. 2 Le aziende dell economia forestale comprendono le aziende forestali pubbliche come pure le imprese private che eseguono lavori forestali, indipendentemente dalla loro grandezza. Tra le prestazioni di queste aziende figurano in particolare: a. pianificazione e organizzazione della raccolta del legname; b. lavori di raccolta del legname, esbosco; c. pianificazione selvicolturale; d. costituzione di popolamenti; e. cura del bosco giovane; f. cura del bosco; g. cura delle siepi e dei margini del bosco; 3 RS 412.10 4962

h. protezione del bosco; i. edilizia forestale; j. consulenza ai proprietari di bosco in materia di gestione forestale. Art. 5 Campo d applicazione personale Il FFP forestale è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui ci sono persone che esercitano attività tipiche del settore conformemente in particolare ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione superiore: a. persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale di base in qualità di selvicoltore AFC; b. persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale superiore in qualità di conducente di macchine forestali (esame professionale), responsabile per l impiego della teleferica forestale (esame professionale), selvicoltore caposquadra (esame professionale), forestale SSS (scuola specializzata superiore); c. persone senza titolo di cui alle lettere a e b e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all articolo 4. Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda Il FFP forestale è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei tre campi d applicazione del fondo territoriale, aziendale e personale. 3 Prestazioni Art. 7 1 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il FFP forestale contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti: a. riduzione del costo dei corsi interaziendali (CI) nella formazione di base; b. gestione e aggiornamento di ordinanze concernenti la formazione professionale di base; c. riduzione del costo di moduli e corsi offerti nell ambito della formazione professionale continua; d. compiti nazionali nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, in particolare il reclutamento e promovimento di giovani leve. 2 L importo dei contributi per le prestazioni formative da sostenere è fissato nel preventivo annuale dalla commissione competente, nell ambito delle possibilità del fondo. 4963

3 Su richiesta dell Oml forestale svizzera, la commissione del fondo può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti conformi allo scopo del fondo. 4 Finanziamento Art. 8 Obbligo di contribuzione Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo. Art. 9 Base per il calcolo 1 I contributi sono calcolati in funzione della rispettiva azienda o parte di azienda di cui all articolo 4 e dal totale dei rapporti di lavoro di cui all articolo 5. 2 Il contributo è calcolato in base all autodichiarazione dell azienda. Per la verifica dei dati forniti può essere richiesta la dichiarazione dei salari AVS a titolo anonimo. 3 Qualora un azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se questa fosse manifestamente errata, la commissione del fondo calcola il contributo sulla base di una stima. Art. 10 Contributi 1 I contributi si compongono di: a. un contributo per azienda o parte di azienda, compreso il capoazienda, secondo l articolo 4: 500 franchi; b. contributi per persona secondo l articolo 5: 200 franchi. 2 Per le persone occupate a tempo parziale le aziende versano la metà del contributo per un tasso di occupazione pari o inferiore al 50 % e l'intero contributo a partire da un tasso di occupazione del 51 %. 3 Anche le aziende individuali sono soggette all obbligo di contribuzione. 4 I contributi sono versati annualmente. 5 Per le persone in formazione non è dovuto alcun contributo. 6 I contributi sono indicizzati conformemente all indice nazionale dei prezzi al consumo del 1 dicembre 2007. 7 La commissione del fondo verifica i contributi ogni anno e all occorrenza li adegua all indice nazionale dei prezzi al consumo. 8 La riscossione dei contributi avviene attraverso l ufficio competente in conformità all articolo 13 capoverso 2 lettera b. Con il secondo sollecito, sarà riscossa una tassa di diffida per un importo massimo di 100 franchi. 4964

Art. 11 Esenzione dall obbligo di contribuzione 1 L esenzione dall obbligo di contribuzione è disciplinata dall articolo 60 capoversi 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l articolo 68 capoverso 4 dell ordinanza del 19 novembre 2003 4 sulla formazione professionale. 2 Un azienda che vuole essere esentata interamente o parzialmente dall obbligo di contribuzione, deve presentare una richiesta motivata alla commissione del fondo. Art. 12 Limitazione delle entrate Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di riserve adeguate. 5 Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 13 Consiglio direttivo dell Oml forestale svizzera 1 Il consiglio direttivo o comitato dell Oml forestale svizzera è l organo di vigilanza del fondo e si occupa della sua gestione strategica. 2 In particolare adempie i seguenti compiti: a. nomina il presidente e i membri della commissione del fondo; b. istituisce un segretariato e un organo di riscossione; c. emana un regolamento esecutivo; d. definisce l elenco delle prestazioni su richiesta della commissione del fondo; e. emana le decisioni relative ai contributi delle aziende che lo richiedono o che si rifiutano di presentare l autodichiarazione; f. delibera sui ricorsi contro decisioni della commissione del fondo; g. chiede al Consiglio federale di conferire obbligatorietà generale alle modifiche del presente regolamento decise dall Oml forestale svizzera. Art. 14 Commissione del fondo 1 La commissione del fondo è l organo direttivo del fondo e si occupa della sua gestione operativa. È composta da 5 membri (2 Economia forestale Svizzera, 2 Associazione svizzera imprenditori forestali, 1 Associazione dei forestali svizzeri). 2 Delibera in materia di: a. subordinazione di un azienda al fondo; b. determinazione dei contributi di un azienda in caso di ritardo nel pagamento; 4 RS 412.101 4965

c. esenzione dall obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d intesa con la direzione di tale fondo. Art. 15 Segretariato 1 Il segretariato amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell ambito delle sue competenze. 2 Esso consiglia e assiste l ufficio di riscossione (fiduciario), responsabile dell incasso dei contributi, del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all articolo 7 e della contabilità. Art. 16 Conti, revisione e contabilità 1 L ufficio di riscossione gestisce il fondo come conto indipendente con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e con un proprio centro di costi. 2 I conti del fondo sono controllati annualmente da un ufficio di revisione indipendente. 3 Il periodo contabile corrisponde all anno civile. Art. 17 Vigilanza 1 Il fondo è sottoposto alla vigilanza dell Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ai sensi dell articolo 60 capoverso 7 LFPr. 2 I conti del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati all UFFT per conoscenza. 6 Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà generale e dissoluzione Art. 18 Approvazione L Oml forestale svizzera ha approvato il presente regolamento il 5 aprile 2011. Art. 19 Dichiarazione di obbligatorietà generale La dichiarazione di obbligatorietà generale è disciplinata dal decreto del Consiglio federale. Art. 20 Dissoluzione 1 Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l Oml forestale svizzera procederà alla dissoluzione del fondo per la formazione professionale forestale con il consenso dell autorità di vigilanza. 4966

2 Nel caso di dissoluzione, un eventuale capitale del fondo sarà devoluto a un istituzione d utilità pubblica esente da imposte con sede in Svizzera e con uno scopo affine. Art. 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con la data del decreto di obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale svizzero. Art. 22 Disposizioni finali Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 16 luglio 2007. 5 aprile 2011 Oml forestale svizzera: Hanspeter Egloff Presidente Markus Steiner Vicepresidente 4967

4968