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T AULA 'A' a 2 O 7 1 1 SET 2018 44:# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7149/2016 cron.2201q2 Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - Ud. 14/02/2018 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - PU Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7149-2016 proposto da: PIETRO, elettivamente domiciliato in, giusta procura in atti; - ricorrente - 2018 653 contro BANCA CARIME S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, I, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati A, giusta procura in atti; - controrlcorrente - avverso la sentenza n. 1053/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/11/2015 r.g. n. 75/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ; udito l'avvocato

FATTO Con sentenza 9 novembre 2015, la Corte d'appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione (con sentenza n. 26401/2014), in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca resistente (siccome esclusa dal subentro nel rapporto di lavoro con Pietro ancorchè cessionaria di ramo d'azienda cui era addetto il' lavoratore, attinto da licenziamento della 'cedente Caricai impugnato di illegittimità), ne rigettava le domande di impugnazione e di condanne reintegratoria e risarcitorie. Preliminarmente ritenuta, in applicazione del principio di diritto fissatole, la legittimazione passiva della cessionaria del ramo, la Corte territoriale riteneva tuttavia prescritta l'azione (introdotta con ricorso depositato il 23 novembre 2007) di impugnativa del licenziamento (intimato il 7 settembre 1990), nella ravvisata inefficacia né sospensiva del giudizio penale per gli stessi fatti (conclusosi con l'assoluzione del lavoratore), né interruttiva delle reiterate raccomandate di diffida (26 ottobre 1990, 30 marzo 1995, 26 febbraio 1996, 12 aprile 2000, 3 aprile 2001 e 30 marzo 2005); e così pure la domanda risarcitoria (al punto 4 delle conclusioni) basata sulla medesima causa petendi di illegittimità del licenziamento. Quanto alle diverse ed autonome domande risarcitorie (ai punti 5 e 6 delle conclusioni) per danno esistenziale e di immagine, nonché biologico, bio-fisico e bio-psichico, essa ne reputava la generica allegazione e la mancata indicazione della dipendenza eziologica da una responsabilità della banca. Con atto notificato il 18 marzo 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resisteva la banca con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 6 I. 604/1966, 2948, 1442 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione o decadenza dall'impugnazione del licenziamento, per la o

concreta impossibilità di esercitare il proprio diritto, in mancanza della necessaria documentazione probatoria acquisita soltanto all'esito del giudizio penale. 2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 392 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio fissato dalla Corte di cassazione, per l'indebito ed erroneo esame dell'eccezione di prescrizione, certamente disattesa dal giudice di legittimità, una vóita ritenuta la legittimazione passiva della banca' cessionaria del ramo, avendo "nei cui confronti" accertato essere stata "correttamente... proposta la domanda di impugnativa de/licenziamento". 3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1223, 2043 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di risarcimento del danno da illiceità del recesso datoriale, per la diversità di causa petendi (oltre che di petitum) della domanda risarcitoria, qualora il lavoratore non sia reintegrabile nel posto di lavoro (da commisurare nel caso di specie "alle retribuzioni non percepite dalla sospensione sino alla maturazione del diritto a pensione, ai ratei di pensione che... avrebbe percepito la famiglia qualora il predetto fosse rimasto in servizio sino alla maturazione del diritto a pensione, e al trattamento di fine rapporto... maturato dalla data dell'assunzione a quella di cessazione dal servizio per limiti di età"), in quanto dipendente darresercizio scorretto del diritto di recesso da parte del datore di lavoro". 4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di prova del danno, per l'erronea esclusione di adeguato supporto probatorio delle domande risarcitorie indicate ai punti 5) e 6) delle conclusioni, nonostante la puntuale deduzione delle istanze istruttorie, debitamente trascritte, non considerate dalla Corte territoriale. 5. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 6 I. 604/1966, 2948, 1442 c.c. per la concreta impossibilità di esercizio del diritto dal lavoratore di impugnazione del licenziamento, è infondato. 5.1. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.) previsto in misura quinquennale dall'art. 1442 c.c., una volta che sia stato osservato il termine stabilito dall'art. 6 I. 604/1966 per l'impugnazione stragiudiziale del

licenziamento (Cass. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass. 1 dicembre 2008, n. 28514; Cass. 2 dicembre 2016, n. 24675), è irrilevante il mero impedimento di fatto, in cui consiste l'allegazione del lavoratore di non avere avuto in concreto la possibilità di acquisire la documentazione necessaria allo scopo, se non "all'esito del procedimento penale che lo vedeva imputato". A norma dell'art. 2941 c.c. rilevano, infatti, soltanto gli impedimenti derivanti da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non anche quelli sdggettivi o di mero fatto, per i quali sono previste solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 7 marzo 2012, n. 3584; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026; Cass. 26 maggio 2015, n. 10828). 5.2. D'altro canto, è noto che nell'azione di impugnativa del licenziamento sia a carico del lavoratore l'allegazione della sua illegittimità e che invece sul datore di lavoro gravi l'onere della prova delle ragioni giustificative, a norma dell'art. 5 I. 604/1966 (Cass. 14 gennaio 2003, n. 444; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430). 6. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 392 c.p.c. per indebito ed erroneo esame dell'eccezione di prescrizione, nell'inosservanza dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio fissato dalla Corte di cassazione, è infondato. 6.1. La Corte territoriale ha correttamente esaminato l'eccezione di prescrizione, in quanto rimasta assorbita dall'accoglimento della pregiudiziale eccezione in rito di difetto di legittimazione passiva: sicchè, il suo scrutinio non è certamente precluso dal carattere chiuso del giudizio di rinvio, in quanto debitamente riproposta (Cass. 8 gennaio 2007, n. 90; Cass. 2 settembre 2010, n. 19015; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24093) dalla banca nella memoria di costituzione nel giudizio riassunto dal lavoratore (come accertato al quart'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). 7. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1223, 2043 c.c. per illiceità del recesso datoriale per la diversità di causa petendi

della domanda risarcitoria rispetto a quella di illegittimità del licenziamento, è infondato. 7.1. Fin troppo palese è la coincidenza della causa petendi della domanda risarcitoria in esame con quella dell'azione di impugnazione prescritta (illegittimità del licenziamento), in quanto dipendente darl'esercizio scorretto del diritto di recesso da parte del datore di lavoro", come esplicitamente affermato dal lavoratore (all'ultimo capoverso di pg. 19 del ricorso) ed esattamente accertato dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 9, in esito alle ragioni argomentate ai due capoversi di pg. 8 della sentenza), in applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 marzo 2007, n. 5545; Cass. 3 marzo 2010, n. 5107; Cass. 6 agosto 2013, n. 18732). 8. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di prova del danno, per l'erronea esclusione di un adeguato supporto probatorio delle domande risarcitorie indicate ai punti 5) e 6) delle conclusioni, è inammissibile. 8.1. Premessa l'assoluta genericità della denuncia "di ogni altra norma e principio", per tale ragione inammissibile, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella cui spetti secondo le regole dettate da quella norma. Non anche quando si ritenga, come nel caso di specie, che, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte gravata dell'onere abbia ad esso adempiuto, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), nei più rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis. 8.2. In realtà, il motivo consiste nella contestazione dell'accertamento valutativo in fatto, insindacabile in sede di legittimità siccome di spettanza esclusiva del giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n.

6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), pure adeguatamente argomentato con ragioni (illustrate al terzo capoverso di pg. 9 della sentenza), neppure confutate. 9. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018 Il consig est. Il Presidente (dott. Adri Patti) (dott. Vincenzo Di Cerbo) /tk eitru".2 Ftuzionario Dott,sarf Depositato oggi, C"e 1 SET. I 2078 fitnzíosuir) Chudizirrio Dost~D~COLE A