Unione dei Comuni Montani del Casentino. Lotto n. 5 Polizza di Tutela Legale. Polizza di Tutela Legale Assicurazione delle Spese Legali e Peritali

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Unione dei Comuni Montani del Casentino Lotto n. 5 Polizza di Tutela Legale Polizza di Tutela Legale Assicurazione delle Spese Legali e Peritali EFFETTO POLIZZA: ore 24.00 del 31/01/2014 SCADENZA PRIMA RATA: ore 24.00 del 31/01/2015 SCADENZA POLIZZA: ore 24.00 del 31/01/2016

INDICE DEFINIZIONI... Pag. 2 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE... Pag. 2 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI... Pag. 5 3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E ALLA GESTIONE DEI SINISTRI... Pag. 6 4. SOGGETTI E RISCHI ASSICURATI... Pag. 8 5. CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO... Pag. 10 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari... Pag. 12 Pag. 1 di 11

DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuiscono convenzionalmente questi significati: - Assicurazione: il Contratto di Assicurazione. - Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. - Società: l'impresa assicuratrice. - Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. - Polizza: il documento che prova l'assicurazione. - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. - Sinistro o caso assicurativo: la controversia o il procedimento per il quale è prestata l'assicurazione. - Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. - Massimale: l'ammontare massimo del risarcimento. 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte siano fatte in buona fede e non comportino dolo da parte dell'assicurato. 1.02 Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 1.03 Aggravamento del rischio L Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art. 1898 Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art.1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Pag. 2 di 11

1.04 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 1.05 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 90 giorni. In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso. 1.06 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale modifica dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il Contraente non paga la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello dell effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Rimane fermo e impregiudicato ogni diritto della Società al recupero dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C. C.. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del Broker incaricato. 1.07 Frazionamento del premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 45 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. 1.08 Durata di polizza La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31/01/2014 e scadenza alle ore 24.00 del 31/01/2016. E prevista la rateazione annuale del Premio, tuttavia, fermo quanto stabilito all'art.1.07, è facoltà del Contraente richiedere la rateazione semestrale del Premio. Qualora tale frazionamento fosse concesso, la Società rinuncia all'applicazione dell'addizionale del Premio prevista per tale rateazione. Rescindibilità Si da atto che, sebbene la Polizza sia stipulata per un periodo di più annualità, è facoltà di ambo parti rescindere il presente contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. 1.09 Proroga dell Assicurazione Il presente contratto cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo e della tacita proroga. Alla scadenza del Contratto il Contraente ha altresì facoltà, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, di richiedere una proroga temporanea del contratto per lo svolgimento o il completamento delle procedure necessarie per l aggiudicazione di una nuova Polizza. In tal caso la Società si impegna a prorogare il contratto, agli stessi patti e condizioni valide alla scadenza del contratto per una periodo di 120 giorni, previo pagamento del relativo rateo che sarà calcolato sul Premio annuo vigente alla scadenza, in modo direttamente proporzionale alla durata della proroga medesima. 1.10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 1.11 Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente. 1.12 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto il foro competente è quello ove ha sede il Contraente. Pag. 3 di 11

1.13 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non previsto od espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 1.14 Forma delle comunicazioni Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta. 1.15 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. 1.16 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere conferito ad Arezzo Centro Broker di Caporali Gaetano con sede in Arezzo, Via Roma n. 7, un incarico di brokeraggio assicurativo con il quale è stato affidato in via esclusiva all impresa medesima il compito di ausiliare l Ente Contraente nella gestione e nella esecuzione del presente contratto di Assicurazione. In ragione di ciò si conviene che il Contraente potrà effettuare il pagamento dei Premi per il tramite del Broker e che ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società di Assicurazione in merito al contratto di assicurazione deve intendersi fatta in nome e per conto del Contraente. 1.17 Coassicurazione e delega Clausola operante nel caso di contratto in coassicurazione. Qualora l Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici, indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata, di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza, nel caso in cui il pagamento sia effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Pag. 4 di 11

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI 2.01 Oggetto della garanzia La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interesse degli Assicurati, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: - gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo; - le spese di giustizia penale ; - gli onorari per l'intervento, approvato dalla Società, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'autorità giudiziaria; -le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute dalla Società ai sensi dell art. 3.03 (gestione del caso assicurativo) del presente contratto; - le spese attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata. 2.02 Esistenza di una Polizza di Responsabilità Civile Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi del 1917 c.c. in applicazione di una polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera: - ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; - in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione. 2.03 Esclusioni Le garanzie non sono valide: - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni; - per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); - per le spese inerenti procedure arbitrali; - per il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali; - per le controversie in materia tributaria e fiscale; - per vertenze di lavoro o sindacali o con Enti di previdenza; - per controversie con la Società assicuratrice; - se il sinistro insorge in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato; - per controversie derivanti da inquinamento ambientale se i fatti che causato l inquinamento non siano riconducibili a fatti accidentali; - per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive. Le garanzie non sono altresì operanti per quanto previsto all Art. 4.03 Esclusioni specifiche. 2.04 Estensione territoriale Nell'ipotesi di azioni per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione si estende ai casi assicurativi che insorgano in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. Pag. 5 di 11

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino. 2.05 Insorgenza del caso assicurativo Per insorgenza del caso assicurativo si intende: - per il recupero di danni extracontrattuali il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 2.06 Operatività della garanzia La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto. La garanzia si estende a: - ai casi assicurativi che siano insorti non oltre 24 (ventiquattro) mesi prima dalla data di effetto della presente Polizza e siano stati denunciati durante il periodo di validità del contratto (periodo di garanzia retroattiva), a patto che siano relativi a circostanze sconosciute dall Assicurato al momento della stipula della Polizza; - i casi assicurativi insorti durante il contratto e che siano stati denunciati entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Nelle controversie di natura contrattuale la garanzia viene prestata per i casi assicurativi conseguenti a violazioni contrattuali originate da eventi che si siano verificati almeno 90 giorni dopo la data di effetto della Polizza. La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che al momento della stipula della Polizza fossero già stati disdetti, rescissi o risolti da uno dei contraenti. 3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E ALLA GESTIONE DEI SINISTRI 3.01 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso alla Società nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a Lui notificato entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente alla denuncia l'assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Pag. 6 di 11

3.02 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia assicurativa: a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. 3.03 - Gestione del caso assicurativo Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini di cui all art. 3.01. I ricorsi e le opposizioni alle sanzioni amministrative e pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, se garantiti, sono comunque sempre di esclusiva competenza della Società. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo. Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l'assicurato non può addivenire direttamente ad alcuna transazione della vertenza con la controparte, sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione della Società. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell Art.1.12. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società si obbliga ad avvisare l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 3.04 Recupero di somme Tutte le somme recuperate ovvero liquidate dalla Controparte a titolo di capitale e di interessi spettano integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute. Pag. 7 di 11

4. SOGGETTI E RISCHI ASSICURATI 4.01 - Soggetti Assicurati Le garanzie previste dal presente contratto vengono prestate all'ente Contraente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano le seguenti figure: - Segretario Generale - Dirigenti - Funzionari Responsabili di Posizione Organizzativa per fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni. Nell ipotesi di un unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato. 4.02 Rischi Assicurati L assicurazione vale per: a) la Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio, compresi quelli relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore. Gli Assicurati hanno l obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale assicurato, quando la sentenza sia passata in giudicato. L operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; 2. insussistenza di conflitto d interessi con l Ente di appartenenza; 3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti. b) l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatto illecito di terzi. c) l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatto illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale, con i mezzi dell Ente o con mezzi di proprietà privata, sempreché connesso all espletamento dei servizi autorizzati dall Ente Assicurato. d) le spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.. L Assicurazione opera ad integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto dalla Polizza di Responsabilità Civile (ai sensi dell Art. 1917 del C.C.) sempreché la predetta garanzia sia esistente ed operante. In caso di inoperatività, per qualsiasi motivo, della predetta copertura la presente polizza opererà a primo rischio. e) le spese dovute dall Ente Contraente come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto ecslusivamente in caso di definitivo proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo. Pag. 8 di 11

Resta fermo l obbligo per l'ente Contraente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l azione di responsabilità. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. Ai fini dell insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all art. 2.05 delle presenti condizioni di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell articolo 4.03 Esclusioni specifiche lettera f). f) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per: - contestazioni degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008; D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 758/94, e delle altre disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione; - le violazioni al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'autorità Garante ai sensi dell'art. 37 del citato decreto legislativo. g) le spese per proporre opposizione avverso le sanzioni amministrative, anche pecuniarie, nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Ai fini delle garanzie di cui ai punti f) e g) che precedono, a parziale deroga dell Art. 2.05 si conviene che per insorgenza del caso assicurativo si intende: - il compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; - il momento in cui l assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose Si conviene altresì, a parziale deroga degli Art. 2.06, che ai fini delle garanzie di cui ai punti f) e g) l assicurazione viene prestata per i casi assicurativi conseguenti a eventi e/o atti che si siano verificati durante il periodo di validità del contratto e insorti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione da parte dei soggetti garantiti delle funzioni e qualifiche indicate nella presente Polizza o dalle loro dimissioni dall Ente assicurato. 4.03 - Esclusioni specifiche Oltre alle esclusioni previste all Art. 2.03 la garanzia non è altresì operante: a) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'assicurato; b) per fatto doloso dell Assicurato; c) se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l'assicurato; d) per controversie tra Assicurati e tra Assicurati e Contraente; e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori; Pag. 9 di 11

f) in materia amministrativa, fatta eccezione per quanto previsto all Art. 4.02. g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; h) per guida sotto l influenza dell alcool (Art. 186 Codice della Strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Art.187 Codice della Strada) o per violazione del comma 1 dell Art.189 del Codice della Strada (comportamento in caso di incidente); i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; l) per conduzione di veicolo usato in difformità da immatricolazione, per destinazione od uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o non coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l Assicurato alla guida dei mezzi dell Ente dimostri di non essere a conoscenza della omissione degli obblighi derivanti di cui alle Leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore; m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. 4.04 Massimali di garanzia Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di Euro 30.000,00 per caso assicurativo, con il limite di Euro 90.000,00 per anno assicurativo. 5. CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO 5.01 Conteggio del premio Il premio annuo al lordo delle imposte viene anticipato per l importo derivante dal seguente conteggio: - Segretario Generale Premio annuo: Euro... - Dirigenti Premio annuo pro-capite per ciascun Dirigente: Euro... Premio annuo per n. 1 Dirigente: Euro... - Responsabili di Posizione Organizzativa Premio annuo pro-capite per ciascun Responsabile di P. O.: Euro... Premio annuo per n. 5 Responsabili di P. O.: Euro... Totale Premio annuo finito: Euro... 5.02 Regolazione del Premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Pag. 10 di 11

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. la Società il Contraente Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme che regolano l Assicurazione in generale: art.1.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio art.1.02 - Altre assicurazioni art.1.03 - Aggravamento del rischio art.1.04 - Diminuzione del rischio art.1.05 - Recesso in caso di sinistro art.1.08 - Durata di polizza art.1.09 - Proroga dell Assicurazione art 1.12 - Foro competente la Società il Contraente Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Per la gestione del presente contratto la Società e, ove presente, l Intermediario, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. La Società o l intermediario si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. la Società il Contraente Pag. 11 di 11