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1 La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via dei Toscani Mantova MN P. IVA e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del Alle ore 24,00 del Con scadenza annuale al Polizza Tutela Legale Pagina 1

2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: per ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione; per POLIZZA per CONTRAENTE per ASSICURATO per SOCIETA' per PREMIO per SINISTRO per INDENNIZZO per RETRIBUZIONI LORDE E COMPENSI - il documento che prova l'assicurazione; - il soggetto che stipula l assicurazione - il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione e più precisamente l ASL di Mantova e coloro che, ai sensi della normativa vigente, dei CC.CC.NN.LL (area della dirigenza medica e veterinaria, area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e personale del comparto), di contratto e dei regolamenti interni aziendali beneficiano della copertura, nonché i componenti del Comitato Etico, e comunque di qualsiasi soggetto di cui l Ente Contraente deve rispondere a norma di Legge; -... e le Coassicuratrici; - la somma dovuta dall'assicurato alla Società; - il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata l'assicurazione; - la somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro. - L ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Soggetti assicurati Polizza Tutela Legale Pagina 2

3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. ART. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art C.C. ART. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta. In deroga all Art C.C. si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, è elevato a 60 giorni. I pagamenti saranno effettuati anche tramite il broker incaricato della gestione della polizza. ART. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - Aggravamento del rischio L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell art C.C.. ART. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società e' tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Polizza Tutela Legale Pagina 3

4 ART. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (v. anche art.19) La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. ART. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni. Anche il Contraente può recedere dall assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART. 9 - Durata dell'assicurazione L'assicurazione avra' effetto dalle ore 24:00 del ed efficacia fino alle ore 24:00 del (scadenza anniversaria al di ogni anno) e cessera' automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal al e successivamente sarà da corrispondere annualmente. Entrambe le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 90 giorni a far data dal L Ente Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale sopraindicata, anche di anno in anno. ART. 10 Imposte Sono a carico dell assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge. ART Foro competente Foro competente é esclusivamente quello del Tribunale ove il Contraente ha la propria sede. ART Rinvio delle norme di legge Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Polizza Tutela Legale Pagina 4

5 ART. 13 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni del Contraente, dell Assicurato e del Broker alla Società o all Agenzia, possono essere fatte a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo a comprovare data e contenuto. Polizza Tutela Legale Pagina 5

6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ART Oggetto dell'assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi sede o autorità civile o penale, amministrativa e tributaria - e stragiudiziali. L assunzione di oneri comprende le spese per: a) l intervento di un legale, scelto liberamente dall assicurato per la gestione del sinistro; b) l intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società; c) l intervento di un consulente tecnico d ufficio; d) il legale di controparte nell eventualità della soccombenza dell assicurato; e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società; f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa; g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale; h) la redazione di denunce, di querele, di istanze all autorità giudiziaria; i) il versamento del Contributo Unificato se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; j) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga; k) l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e iscritto nel foro del Distretto territorialmente competente per il sinistro, salvo quanto previsto ai successivi punti o) e p); l) le eventuali spese di domiciliazione del legale pari ad Euro 2.500,00 per sinistro, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso altro distretto giudiziario diverso rispetto a quello di cui al punto o). Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta; m) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in quella civile; Polizza Tutela Legale Pagina 6

7 n) le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l attività per l esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi; o) arbitrali rituali e/o irrituali, compreso l arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (atte a riconoscere il diritto dell Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso); p) di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro. ART. 14 Bis Prestazioni garantite Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l attività istituzionale dell Ente Contraente, con l espletamento del servizio, con l adempimento dei compiti d ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell esclusivo interesse dell Ente. Le garanzie valgono per: l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell attività oggetto della presente garanzia, purchè nell ambito dell espletamento di servizi autorizzati dall Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l assicurato sia l Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l esclusione di quella stragiudiziale; la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all espletamento del servizio e nell adempimento degli incarichi istituzionali. Sono inoltre in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione. La difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni opera anche per le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all Autorità Garante ai sensi della normativa vigente. la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio opererà con diretto riconoscimento delle spese legali, in ogni stato e grado del giudizio, con diritto di rivalsa della Compagnia esperibile anche nei confronti dell Ente qualora il giudizio si concluda con sentenza definitiva di accertamento di responsabilità.. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario, Giudice amministrativo e il Giudice di Pace. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati; la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. Polizza Tutela Legale Pagina 7

8 proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell organizzazione degli orari di lavoro. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni e prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, per le quali il valore di lite non sia inferiore ad euro 2.500,00. ART. 15 Esclusioni La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l Assicurato; c) se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l Assicurato, l assicurazione è operante unicamente in favore della Contraente. ART 16 - Esclusioni e rivalsa La garanzia non sarà operante in relazione a spese per controversie addebitabili a dolo e colpa grave dell Assicurato accertato con sentenza passata in giudicato. Nel caso predetto la Società ha diritto di rivalersi per ogni somma che abbia pagato in esecuzione del presente contratto. ART Limiti territoriali L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Citta' del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorita' Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extra-contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E., e in Svizzera e che vengono trattate davanti all'autorita' Giudiziaria degli stessi Paesi. ART Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie insorte durante il periodo di validità della garanzia stessa e precisamente: - dopo le ore del giorno di decorrenza dell assicurazione per le controversie concernenti casi di responsabilità extracontrattuale o per procedimenti penali; Polizza Tutela Legale Pagina 8

9 Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. ART Denuncia del sinistro Unitamente alla denuncia l'assicurato e' tenuto a fornire alla Societa' tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonche' tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Societa', con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha il diritto di indicare alla Societa' un legale residente nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia come da successivo art. 22 In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Societa', la Societa' stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. ART. 20 Garanzia postuma La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati entro cinque anni dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto o i fatti di cui l assicurato deve rispondere siano avvenuti dopo la stipulazione del contratto e prima della sua cessazione. In tali casi la massima esposizione della Società è pari a due massimali per anno assicurativo, fermo il massimale per sinistro. ART Gestione del sinistro La Societa', ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Societa' tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Societa' sulla possibilita' di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione degli art. 16 e 18 del presente contratto, la decisione verra' demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11. ART Scelta del legale L'Assicurato, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Societa' la quale assumera' a proprio carico le spese relative. Polizza Tutela Legale Pagina 9

10 La procura al legale designato dovra' essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà' altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. ART Determinazione del premio Il premio della polizza é determinato applicando: il tasso lordo del..% - preventivo retribuzioni di Euro ,00 premio lordo per singola persona di. Euro - comitato etico nr 12 ART Regolazione del premio Se il premio e' convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e' regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Societa' l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Societa'. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Societa' di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Societa', fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non puo' essere comunque inferiore al 75 per cento di quello dell'ultimo consuntivo. La Societa' ha il diritto di effettuare verifiche e controllo per i quali l'assicurato e' tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Polizza Tutela Legale Pagina 10

11 ART Massimali L'assicurazione vale fino a concorrenza dei seguenti massimali: ,00 per sinistro/persona ,00 per anno assicurativo ART Fondo Spese (anticipo indennizzi) La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese richiesto dal Legale Incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura per le seguenti somme: ,00 per persona ,00 per evento Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. ART Clausola broker Alla AON S.p.a., con sede in Milano é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker incaricato dell Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato ART Coassicurazione e delega Qualora l Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Polizza Tutela Legale Pagina 11

12 Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA' Polizza Tutela Legale Pagina 12

13 Agli effetti degli art e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli: Art. 8 - Diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro Art Deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria Art Arbitrato per casi di disaccordo tra Assicurato e Società L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA' Polizza Tutela Legale Pagina 13

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