Polizza Spese legali e peritali. Condizioni di assicurazione. Mod. 6090/8

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1 Polizza Spese legali e peritali Condizioni di assicurazione Mod. 6090/8

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3 sommario pag. Definizioni Norme che regolano l assicurazione in generale Norme che regolano l assicurazione spese legali e peritali Condizioni speciali Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Pagamento del premio Art. 3 Oneri fiscali Art. 4 Clausola di indicizzazione Art. 5 Proroga dell assicurazione Art. 6 Denuncia del sinistro Art. 7 Diritto di recesso Art. 8 Altre assicurazioni Art. 9 Modifiche dell assicurazione Art. 10 Rinvio alle norme di legge Art. 11 Oggetto dell assicurazione Art. 12 Esclusioni Art. 13 Limiti territoriali Art. 14 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile Art. 15 Decorrenza della garanzia Art. 16 Gestione del sinistro Art. 17 Regolazione del premio Sezione A - Vita privata Art. 18 Oggetto dell assicurazione Art. 19 Esclusioni Sezione B - Professionisti Art. 20 Oggetto dell assicurazione Art. 21 Esclusioni Sezione C - Aziende Art. 22 Oggetto dell assicurazione Art. 23 Esclusioni Sezione D - Enti pubblici Art. 24 Oggetto dell assicurazione Art. 25 Esclusioni Sezione E - Dipendenti Enti pubblici Art. 26 Oggetto dell assicurazione Art. 27 Esclusioni Glossario giuridico Norme di legge

4 definizioni Nel testo che segue si intende: per Assicurazione : per Polizza : per Contraente : per Assicurato : per Impresa : per Premio : per Sinistro : per Indennizzo : il contratto di assicurazione; il documento che prova l assicurazione; il soggetto che stipula l assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Allianz S.p.A.; la somma dovuta dal Contraente all Impresa; l insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. 2

5 norme che regolano l assicurazione in generale Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.). articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell obbligazione presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio. articolo 2 Pagamento del premio Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. articolo 3 Oneri fiscali Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L indice iniziale sarà quello di febbraio dell anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2 semestre e dell anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1 semestre. Pertanto alla scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all indice iniziale o a quello dell ultimo adeguamento, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione. L aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al Contraente l apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua. Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 50% gli importi inizialmente stabiliti, entrambe le parti avranno la facoltà di rinunciare all aggiornamento della polizza, in tal caso detti importi rimarranno quelli relativi all ultimo adeguamento effettuato. articolo 4 Clausola di indicizzazione 3

6 La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della Polizza. articolo 5 Proroga dell assicurazione Salvo indicazione contraria in polizza e in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente ad ogni scadenza. articolo 6 Denuncia di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Unitamente alla denuncia l Assicurato è tenuto a fornire una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonché tutti gli atti e i documenti inerenti la controversia. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C.. articolo 7 Diritto di recesso Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. articolo 8 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato devono comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). L omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire all Impresa di non corrispondere l indennizzo. articolo 9 Modifiche dell assicurazione articolo 10 Rinvio alle norme di legge Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge. 4

7 norme che regolano l assicurazione spese legali e peritali L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela degli interessi dell assicurato. articolo 11 Oggetto dell assicurazione Esse sono esclusivamente: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali e arbitrali; le spese di giustizia nel processo penale; le spese attinenti all esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato-Contraente. Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali, il contributo unificato; le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario; le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell impresa. articolo 12 Esclusioni L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. articolo 13 Limiti territoriali L assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell Unione Europea e in Svizzera. Qualora coesista un assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell art comma C.C. articolo 14 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile 5

8 articolo 15 Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell assicurazione e precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione per gli altri casi. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell inadempimento. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. articolo 16 Gestione del sinistro L Assicurato, dopo aver fatto all Impresa la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all Impresa. L Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all Impresa. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell Impresa, pena la perdita del diritto all indennizzo. L Impresa si impegna a far pervenire tempestivamente all Assicurato l eventuale benestare o un motivato diniego. In caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa in merito alla gestione dei sinistri, è in facoltà delle Parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. Il diritto dell Assicurato di scegliere un legale o un perito di sua fiducia si estende anche al caso in cui vi sia conflitto di interessi tra l Assicurato e l Impresa. Di tali diritti l Impresa avvisa l Assicurato. articolo 17 Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. 6

9 A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire all Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l indicazione: delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati; del volume degli affari (fatturato ai fini IVA al netto dell IVA); degli altri elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell Impresa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l Impresa di agire giudizialmente. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, si dovrà provvedere alla sostituzione del contratto sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. L Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). 7

10 condizioni speciali (che integrano le Norme che regolano l Assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più rischi sottoindicati) Sezione A - Vita privata articolo 18 Oggetto dell assicurazione Con riferimento all art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia riguarda i fatti accaduti nell ambito della vita privata extraprofessionale dell Assicurato e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato; difesa penale dell Assicurato per reato colposo o contravvenzione; controversie relative alla proprietà o locazione dell unità immobiliare costituente la dimora abituale o stagionale; controversie di lavoro con i collaboratori domestici; controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore della lite non sia inferiore all importo indicato in polizza. L assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, nonché, in quanto sia responsabile l Assicurato, ai collaboratori dell Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l espletamento delle loro mansioni. articolo 19 Esclusioni Ad integrazione dell art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia non è operante per le controversie: relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; individuali di lavoro dell Assicurato; relative alla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall Assicurato; relative a danni da inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale. 8

11 Sezione B - Professionisti Con riferimento all art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i fatti accaduti nell ambito della attività professionale indicata in polizza e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: articolo 20 Oggetto dell assicurazione controversie relative a danni subiti dall Assicurato, dai familiari che collaborano con lui e dai suoi dipendenti iscritti nei libri paga e matricola, in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell Assicurato e dei familiari che collaborano con lui; controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività; controversie di lavoro con propri dipendenti iscritti nel libro paga e matricola; controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore della lite non sia inferiore all importo indicato in polizza. Ad integrazione dell art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia non è operante: articolo 21 Esclusioni per le controversie di natura previdenziale; per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall Assicurato; se il professionista non è iscritto all albo del relativo ordine ove prescritto. Sezione C - Aziende Con riferimento all art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i fatti accaduti nell ambito dell attività dichiarata in polizza e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nel libro paga e matricola e dei familiari del titolare dell azienda che prestino la loro collaborazione nell azienda; controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; difesa penale del titolare dell azienda, dei dipendenti iscritti nel libro paga e matricola e dei familiari del titolare stesso che prestino la loro collaborazione nell azienda, per reato colposo o contravvenzione; articolo 22 Oggetto dell assicurazione 9

12 controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti nel libro paga e matricola o con i suoi agenti e rappresentanti; controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività; controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore della lite non sia inferiore all importo indicato in polizza, salvo quanto previsto nel successivo articolo 23, primo capoverso. articolo 23 Esclusioni Ad integrazione dell art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia non è operante per le controversie: relative a prestazioni di servizi o fornitura di beni effettuate dall Assicurato, nell esercizio dell attività costituente l oggetto sociale, o relative alla sua azienda, nonché quella volta al recupero dei crediti; derivanti dalla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall Assicurato; relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale; relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie; nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; relative a sinistri da inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale; relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sezione D - Enti pubblici articolo 24 Oggetto dell assicurazione Con riferimento all art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti all attività istituzionale dell Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti ed atti commessi dai dipendenti dell Assicurato nell espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti d ufficio e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dall Assicurato o dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di suoi dipendenti; difesa penale degli Amministratori e dei dipendenti dell Assicurato per reato colposo o per contravvenzione; controversie individuali dell Assicurato con i propri dipendenti nascenti dal contratto di lavoro. 10

13 Ad integrazione dell art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia non è operante: articolo 25 Esclusioni per le controversie di natura contrattuale tranne quelle individuali di lavoro di cui all articolo precedente; per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall Assicurato o dai suoi dipendenti; per le controversie che insorgono tra i dipendenti dell Assicurato; per le controversie di diritto amministrativo escluse quelle di lavoro di cui all art. 24. Sezione E - Dipendenti enti pubblici Con riferimento all art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i fatti accaduti nell espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti d ufficio e si riferiscce esclusivamente ai seguenti casi: articolo 26 Oggetto dell assicurazione controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; difesa penale per reato colposo o per contravvenzione. Ad integrazione dell art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia non è operante per le controversie: articolo 27 Esclusioni di diritto amministrativo; derivanti da fatti dolosi da chiunque commessi; derivanti da circolazione di veicoli, aeromobili o natanti di proprietà o condotti dall Assicurato; relative a sinistri da inquinamento dell ambiente. 11

14 glossario giuridico SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO PENALE Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato DANNO DA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE È il danno ingiusto arrecato ad un soggetto mediante la violazione di un diritto assoluto del medesimo RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE Deriva dalla violazione di un diritto assoluto, indipendentemente dall esistenza di un rapporto contrattuale (es. diritto alla salute, diritto di proprietà) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Si ha in caso di inadempimento contrattuale, ossia quando una delle parti viola l obbligazione assunta nei confronti dell altra con la stipulazione di un contratto TRANSAZIONE Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite o la prevengono ESECUZIONE FORZATA Procedura volta al soddisfacimento di un credito, esercitata in via coatttiva dall ordinamento a favore di colui che sia in possesso di un titolo esecutivo quale una cambiale o un assegno protestati, una sentenza definitiva. SPESE GIUDIZIALI NEL PROCESSO CIVILE Sono le spese della procedura che vengono pagate dalle Parti durante lo svolgimento degli atti processuali, e a conclusione del giudizio possono essere poste a carico del soccombente o compensate ONERI FISCALI Tributi dovuti allo Stato in relazione a determinati atti (es. imposta dovuta per la registrazione delle sentenze e di altri provvedimenti delle autorità giudiziarie, imposta di bollo, ecc.) 12 CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI Forma di tassazione semplificata che sostituisce dal 1 marzo 2002 le imposte fino a quel momento versate per procedimenti penali civili ed amministrativi

15 SPESE PERITALI Sono le spese relative ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. consulenti tecnici d ufficio) o dalla parte (consulenti tecnici di parte) REATI Illeciti commessi con violazione di norme penali; si dividono in delitti e contravvenzioni a seconda della loro gravità e della tipologia delle pene, detentive e/o pecuniarie 13

16 norme di legge articolo 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. articolo 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. articolo 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e articolo 1897 Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di

17 recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [1932; att. 187]. Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. articolo 1898 Aggravamento del rischio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto [1453 ss.] se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1919 ss., 1924, 1932; att. 187]. articolo 1901 Mancato pagamento del premio Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l assicurato omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. Nel caso di sinistro, l assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. articolo 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori 15

18 L assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. articolo 1913 Avviso all assicuratore in caso di sinistro L assicurato deve dare avviso del sinistro all assicuratore o all agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l avviso, se l assicuratore o l agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914]. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. articolo 1914 Obbligo di salvataggio L assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall assicurato sono a carico dell assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L intervento dell assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione dal valore assicurato. articolo 1915 Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio L assicurato che dolosamente non adempie all obbligo dell avviso o del salvataggio perde il diritto all indennità. Se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto. articolo 1917 Assicurazione della Responsabilità Civile Omissis. le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore. 16

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20 Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste Telefono Fax Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n Capitale sociale Euro int. vers. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A. Contatta il tuo agente per qualsiasi chiarimento Mod Lotto 10 - Graphart /2007

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