COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA Provincia della Spezia. Regolamento di applicazione del condono tributario

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Transcript:

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA Provincia della Spezia Regolamento di applicazione del condono tributario ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 29.11.2010 1

Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per l ici aree fabbricabili individuate come ambito 1, ambito di riqualificazione e conservazione in area urbanizzata ex art. 5 del regolamento I.C.I. aree fabbricabili, riconducibile ai sottoambiti del P.U.C. ivi riportati, è adottato in applicazione alle disposizioni dell articolo 13 della Legge 27/12/02 N. 289. 2. Con il presente atto, il Comune di Castelnuovo Magra intende introdurre norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo ente. 3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l adesione al condono tributario, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Art. 2 - Soggetti Interessati Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutte le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi delle obbligazioni tributarie relativo al tributo locale di cui al successivo art. 3. Art. 3 - Tributi, violazioni e periodi di imposta condonabili. Il condono interessa i seguenti tributi locali: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)- aree fabbricabili riferita esclusivamente alle aree individuate come ambito 1, ambito di riqualificazione e conservazione in area urbanizzata, ex art. 5 del regolamento I.C.I. aree fabbricabili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2002, che risulta riferito ai seguenti sottoambiti del vigente Strumento Urbanistico Generale: Centri storici di Castelnuovo Magra e Vallecchia Sottoambito A omogeneo o autonomo Sottoambito B casuale con prevalenza di costruzioni residenziali Sottoambito C casuale in area marginale o intercluso saturo Sottoambito D eterogeneo della via Aurelia Sottoambito E dei nuclei centrali di Molicciara e Colombiera. Possono essere sanate le seguenti violazioni: -Omessa denuncia; -Infedele, incompleta o inesatta denuncia; -Omesso o parziale versamento del tributo. Sono ammesse al condono le violazioni relative ai periodi di imposta - 2005-2006-2007-2008-2009. 2

Art. 4 Esclusioni 1. Non è consentito produrre istanza di condono per tributi e per vizi diversi da quelli indicati nel precedente art. 3. 2. Sono escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi. Art. 5 - Modalità di calcolo delle somme dovute 1. Le somme dovute a titolo I.C.I. aree fabbricabili dell ambito 1 ex art. 5 del regolamento I.C.I. aree fabbricabili, per ogni periodo di imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue: -l imposta è interamente dovuta, -le sanzioni e gli interessi non sono dovuti. Art. 6 Perfezionamento del procedimento Per beneficiare della sanatoria, relativamente all ICI aree fabbricabili dell ambito 1 individuato all art. 5 del regolamento I.C.I aree fabbricabili, per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009, il comune invia al contribuente il prospetto riepilogativo delle aree fabbricabili con il calcolo della sola imposta (sanzioni ed interessi non dovuti) con allegata l istanza di condono tributario ai sensi dell art. 13 Legge n 289 del 27.12.2002 da restituire debitamente compilato e sottoscritto al Comune. La mancata attivazione del condono tributario relativamente all ICI aree fabbricabili dell ambito 1 ex art. 5 del regolamento I.C.I. aree fabbricabili, anni 2005-2006-2007-2008-2009 da parte del comune lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa qualora riscontri la presenza dei requisiti del condono. Il contribuente entro 10 giorni dal versamento dell intero importo o della prima rata, deve depositare presso il comune ovvero spedire a mezzo lettera, fax o e-mail, la quietanza attestante l avvenuto pagamento e l istanza di condono tributario debitamente compilata e sottoscritta. Il procedimento del presente Regolamento si perfezione, sia singolarmente che cumulativamente, con il versamento della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata. Il condono deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2011. Il condono definito non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non può essere integrato o modificato dall Ufficio Comunale. 3

Art. 7 Termini e modalità del versamento delle somme dovute Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione del condono, deve essere eseguito entro sessanta giorni dal ricevimento del prospetto riepilogativo delle aree fabbricabili mediante il pagamento delle intere somme dovute ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima. Le somme devono essere versate su apposito conto corrente. Art. 8 Versamento rateale Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi legali. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di quattro rate mensili di pari importo ovvero in un massimo di otto rate mensili di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a 1000,00. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l Ufficio a riscuotere per l intero debito residuo. Art. 9 - Responsabile del procedimento Ai sensi della legge n.241/90 responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle domande di condono al Comune, è il responsabile dell Area Finanziaria del Comune. Art. 10 - Esclusione dal rimborso Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono. Art. 11 - Pubblicità ed informazione Il servizio tributi adotterà ogni utile iniziativa per garantire la più ampia informazione e diffusione del presente regolamento e della relativa modulistica, anche mediante la pubblicazione degli atti sul sito ufficiale del comune all indirizzo : www.comune.castelnuovomagra.sp.it 4

Art. 12 - Norme finali L adesione al condono non esclude l esercizio dell ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell art.53 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell art.27 della Legge 28/12/2001 n. 448, entra in vigore dal 1 gennaio 2011. 5