COMUNE DI AGNOSINE DELIBERAZIONE N. 19 COPIA in data 10/03/2016 Verbale di deliberazione della Giunta OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016. L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18.10, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si e' riunita la Giunta Intervengono i Signori: BONTEMPI Giorgio BERNARDELLI Paolo CAINI Giuliana Sindaco Assessore Assessore Totale Presenti 3 Totale Assenti 0 Assiste il Segretario comunale sig. LORENZI Alberto il quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor BONTEMPI Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE VISTA la previsione di incasso relativo all anno 2016, che, al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 5.751,00 determina uno stanziamento, nel redigendo bilancio di previsione 2016, pari ad euro 6.000,00 relativo a proventi da sanzioni per le violazioni al codice della strada; VISTO il novellato art. 208 comma 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n 285, modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, che così recita: Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. VISTI i commi 12-bis e 12-ter dell art. 142 del D.Lgs 30 aprile 1992 n 285 che recitano: 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Corte dei conti, sezione regionale di controllo Basilicata, delibera 15 maggio 2015, n. 36 E' condivisa, ormai, l'opinione secondo cui il Legislatore nazionale, modificando il testo dell' art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha inteso rafforzare, dal 2010, la deroga al principio di unità del bilancio, consentendo che i proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano vincolati a specifiche destinazioni previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle Amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e al potenziamento dell'attività di controllo sulla circolazione stradale (Delib. 3 luglio 2013, Lombardia/274/2013/PAR). ( ) Il dibattito interpretativo che ha accompagnato l'attuazione dell'articolo 208 del codice si è concentrato quasi esclusivamente sul vincolo di destinazione disciplinato dal comma 4, anche a seguito della tendenza delle Amministrazioni locali ad utilizzare i proventi da contravvenzioni come una modalità di reperimento di risorse "alternativa" rispetto ai tradizionali canali di finanziamento (tributi, tariffe, trasferimenti), che risultano penalizzati da una serie di fattori congiunturali dal 2007 ad oggi. Nella stessa direzione si è sviluppato anche il confronto riguardante il personale di polizia municipale che si è concentrato (in larga parte) sulla possibile incentivazione di prestazioni e di risultati, ricorrendo ai proventi delle sanzioni amministrative, e sulle relative modalità applicative. ( ) i commi 4 e 5 dell'art. 208 sono sostituiti con l'indicazione specifica alle lettere a), b) e c) dei vincoli di destinazione, fra cui si valorizzano il potenziamento, l'ammodernamento e la messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; il miglioramento della sicurezza stradale e la manutenzione della rete viaria di proprietà comunale; il potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, mediante acquisizione di mezzi e attrezzature a favore del Corpo della polizia Municipale. ( ) si è dell'avviso che è da escludere alcuna destinazione di tali risorse finanziarie alla copertura di spese per l'acquisizione di "mobili ed arredi" per gli uffici del Comando della Polizia Locale, o per la "manutenzione e l'assistenza" della fotocopiatrice in uso ( ). E' noto, infatti, che il Legislatore, modificando il testo dell' articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha inteso rafforzare la deroga al principio di unità del bilancio, consentendo che i proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano vincolati a specifiche destinazioni previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle Amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale (Sez. reg. Lombardia, Delib. n. 274 del 2013/PAR del 3 luglio 2013). Nel fare riferimento al D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della
strada tra enti proprietari delle strade ed enti accertatori delle sanzioni rilevate con autovelox, al fine di garantire l efficacia dell attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed agevolare la predisposizione degli atti circa l entrata in vigore di tali disposizioni, Nota interpetativa Anci sui proventi delle sanzioni del 28 febbraio 2016 precisa quanto segue: ( ) Si conferma altresì l interpretazione già data sull art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/201e quindi la necessità dell accantonamento dei proventi riferiti all esercizio finanziario dell anno 2016, come ribadito anche da talune note delle sezioni regionali della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per l Emilia Romagna deliberazione 18/2016/PAR) che, ricordando il suddetto quadro normativo, ritengono sussistente ed attuale il vincolo sulle entrate per la parte destinata agli enti proprietari delle strade, nelle more dell emanazione del succitato Decreto Interministeriale. Per i successivi adempimenti, si raccomanda pertanto anche per l anno in corso - di prestare la massima attenzione circa l obbligo di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere ad una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all art. 142 del CdS. Infine, circa la trasmissione delle informazioni citate si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati per l anno in corso, tale incombenza potrà non essere osservata. ATTESO che si rende quindi necessario determinare la destinazione dei predetti proventi per l anno 2016, in considerazione di quanto sopra; VISTE le proposte per l impiego dell entrata suddetta avanzate concordemente dagli uffici di Polizia Locale e Tecnico; ACQUISITO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale; D E L I B E R A 1. di determinare per l anno 2016, in conformità a quanto stabilito dal novellato art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n 285 e dai commi 12-bis e 12-ter dell art. 142 del medesimo Decreto, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione, la destinazione di cui all allegato A della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di comunicare la presente deliberazione al Ministero per i Lavori Pubblici ai sensi dell art. 208 del D.Lgs n 285/1992;
3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.