VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8

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Transcript:

O R I G I N A L E VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Adolfo Zordan Reg. Pubbl. N. REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all albo comunale on line per 15 giorni consecutivi. dal 23.01.2018 al 07.02.2018 addì 23.01.2018 OGGETTO: DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018. L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 12,45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello, risultano: Presente Assente ZORDAN ADOLFO - Sindaco ZANOVELLO ROBERTO CAVINATO ELISA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' CESARIN FEDERICO CESARO MONICA GIACOMETTI OMAR La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza riportare opposizioni o reclami, è divenuta ESECUTIVA il Addì Partecipa alla seduta la Segretario Comunale. Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE VISTO CHE: - l art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), stabilisce che I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni ; - l art. 208, comma 4, come modificato dall art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevedono che una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell ente, all installazione, all ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica ; CONSIDERATO che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 1 DGC n. 8 /2018

CONSIDERATO che l art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; RICHIAMATO l art. 142 del D.L.vo 285/1992, il quale dispone: - al comma 12-bis, che I proventi delle sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all ente da cui dipende l organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ; - al comma 12-ter, che gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno ; VISTO l articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale; RILEVATO che l accertamento delle sanzioni per violazione al Codice della Strada è di competenza dell Unione dei Comuni del Medio Brenta; RITENUTO che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2018 in corso di approvazione le sanzioni che saranno accertate dall Unione dei Comuni del Medio Brenta, per la quota di competenza del Comune nell anno 2018, da destinarsi alle finalità previste dal comma 12- ter dell articolo 142 e dal secondo e quarto comma dell art. 208 del Codice della strada; RILEVATO che la prevista quota delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada per l anno 2018 che il Comune di Vigodarzere deve destinare per le finalità suddette è di euro 29.202,50 pari al 50% di euro 58.405,00; 2 DGC n. 8 /2018

RITENUTO, ai fini del rispetto della destinazione delle somme di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada, che il Comune dimostri nel proprio bilancio la previsione dell entrata di cui sopra di euro 29.202,00e il sostenimento di spese rientranti per finalità di legge per un importo almeno pari al sopraindicato valore previsionale; DATO ATTO che nell approvando bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Vigodarzere, per ciascuno dei tre esercizi: - PARTE ENTRATA al titolo 3 tipologia 30200 capitolo 3020200 Violazioni codice della strada sono stati previsti euro 58.405,00; - PARTE SPESA alla missione 10 - programma 1005 delle spese correnti sono stati previsti complessivi euro 190.000,00 (2018) euro 177.000,00 (2019) e 187.000 (2020) e nell ambito di tale spesa rientra la quota di euro 29.202,50, pari alla quota di destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni ascrivibili al Comune di Vigodarzere, che sarà destinata, come previsto dagli articoli 142, comma 12-ter e 208, comma quarto lett. a) e lett. c) del Codice della strada, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell ente e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale; VISTO il D.L.vo n. 267/2000, ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità; Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, d e l i b e r a 1) di dare atto che nell approvando bilancio 2018-2020 al titolo 3 tipologia 30200 capitolo 3020200 Violazioni codice della strada sono stati previsti euro 29.505,00 (pari al 50% di 58.405,0) per entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada che il Comune di Vigodarzere deve destinare alle finalità di legge richiamate in premessa; 2) di dare atto che nell approvando bilancio 2018-2020 al titolo 3 tipologia 30200 capitolo 3020200 Violazioni codice della strada sono stati previsti euro 29.505,00 (pari al 50% di 58.405,0) per entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada che il Comune di Vigodarzere deve destinare alle finalità di legge richiamate in premessa; 3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.; 3 DGC n. 8 /2018

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 PARERI, RESI AI SENSI DELL ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario) Il sottoscritto Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Caterina Saraco La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Caterina Saraco La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell art. 12, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione. Il Segretario Comunale dott.ssa Maria Angelucci