SCHEMA DI ACCORDO PER L ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL LUPO Canis lupus E PREVENZIONE/RIDUZIONE DELLE PREDAZIONI IN TOSCANA

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SCHEMA DI ACCORDO PER L ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL LUPO Canis lupus E PREVENZIONE/RIDUZIONE DELLE PREDAZIONI IN TOSCANA TRA REGIONE TOSCANA, E UPI (Unione delle Province d Italia) ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Az. USL 7 di Siena Az. USL 8 di Arezzo Az. USL 9 di Grosseto. Coldiretti, Confagricoltura CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Toscana WWF toscana Legambiente toscana Italianostra Amici della terra LAV (limitatamente alle parti riguardanti la prevenzione del randagismo), Il giorno XX del mese di XXX dell anno 2014 le suddette istituzioni/associazioni VISTI la Direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ed in particolare l allegato IV che inserisce il lupo (Canis lupus) tra le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa; il DPR 8 settembre 1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che all articolo 8 specifica le modalità di tutela delle specie soggette a protezione rigorosa; la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l articolo 2 che inserisce il lupo tra le specie particolarmente protette, anche sotto il

profilo sanzionatorio; il Piano di Azione Nazionale per la conservazione del lupo definito dall INFS in collaborazione con il MATTM; gli articoli 544 bis e 544 ter del Codice Penale che puniscono uccisioni e maltrattamenti degli animali; la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche che inserisce (Allegato A) il lupo (canis lupus) tra le specie animali di interesse regionale; la Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione ed il relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.g.r. 15/r/2006; la legge 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 Norme per la tutela degli animali. ; il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002; il Regolamento (UE) n.142/2011 della Commissione del 25/02/2011 che reca disposizioni di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1069/2009; il Decreto legislativo n. 152/2006 Norme in materia ambientale ; la proposta di PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale) adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/12/2013 ed in corso di approvazione da parte del Consiglio; Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, che regola l intervento della Regione in questi settori con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile; Richiamato l articolo 2, comma 1, della citata legge che stabilisce che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento programmatorio unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie; Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 ed in particolare gli obiettivi specifici 1.4 Difendere le colture e gli allevamenti dalle avversità, 2.3 Migliorare, gestire e conservare il patrimonio genetico e la biodiversità vegetale ed animale e 2.4 Valorizzare e tutelare i prodotti e le attività produttive toscane ; Vista la Vista la DGR 317 del 16 aprile 2014 l.r. 1/2006; Del. C.R. 3/2012. Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015. Avvio di alcune misure urgenti per l anno 2014 ;

Vista la LR 14/2007 modificata dalla LR 19/10/2011 N.52 Norme in materia di programmazione ambientale integrata istitutiva del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER); Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n.27 del 23/12/2013 avente ad oggetto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.) ed in particolare l obiettivo generale Tutelare e valorizzare le Risorse Territoriali, la Natura e la Biodiversità e l obiettivo specifico Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette del disciplinare di piano e dato atto che tale piano è all attenzione del Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione; Richiamata la Strategia Regionale per la biodiversità allegata e parte integrante del piano stesso ed in particolare l azione denominata Definizione e attuazione delle misure necessarie per la riduzione/gestione dei danni provocati dal lupo sulle attività zootecniche ; Visto l art. 133 Proroga dei piani e programmi regionali della Legge Regionale n. 66 del 27 dicembre 2011 Legge Finanziaria per l anno 2012 dispone al comma 1 che: I piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 sono prorogati sino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 2015 ; Rilevato che, in applicazione dell articolo 133 sopra richiamato, è prorogata la validità del P.R.A.A. 2007-2010 sino all entrata in vigore del P.A.E.R.; Preso atto che il P.R.A.A. 2007 10 detta gli indirizzi a cui i Piani e gli Atti di Programmazione di Settore debbono attenersi, provvedendo in particolare all individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macrobiettivi e determina la finalizzazione e l allocazione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e i macrobiettivi, anche individuando gli specifici interventi da attuare; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007 che ha approvato il Piano Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A.) 2007-2010 ed in particolare il macro obiettivo B1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la biodiversità terrestre e marina, tipologie di intervento quali Informazione su biodiversità, parchi e aree protette e realizzazione di studi e ricerche e interventi finalizzati alla tutela della biodiversità ; Richiamata la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l articolo 8, comma 1, ai sensi del quale la programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva; Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.53 del 16 luglio 2008 che nell ambito della strategia di prevenzione collettiva individua tra le opzioni strategiche collegate alla sanità pubblica veterinaria le attività di lotta al randagismo e di controllo della popolazione canina;

DATO ATTO che: La specie lupo, (Canis lupus), dopo un drastico crollo della popolazione praticamente estinta in Italia negli anni 70, è attualmente in una fase di incremento sia a livello numerico di popolazione che di areale distributivo come emerge sia dai dati del 3 Rapporto di Direttiva Habitat (Dicembre 2013) che dal monitoraggio del lupo in Toscana (anno 2013) presentato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) da cui risultano identificati almeno 71 nuclei familiari per un totale complessivo di esemplari (comprensivo anche degli animali erratici e ibridi) pari almeno a 310/320 capi; sul territorio regionale sono presenti cani vaganti, la cui presenza ha portato all insorgere del fenomeno dell ibridazione cane/lupo, una seria minaccia per la stessa conservazione del lupo in quanto ne compromette l identità genetica di specie e rende più complessa la protezione della specie lupo in purezza, come emerge dai documenti prodotti nell ambito del Progetto LIFE IBRIWOLF ; gli episodi di predazione causati da lupo, cani vaganti e ibridi, sul bestiame allevato sono in continuo aumento e questo è dovuto sia all incremento della popolazione di lupo che alla presenza sempre più numerosa di cani vaganti e ibridi, oltre che all utilizzo di metodologie di pascolo che possono facilitare gli incontri con potenziali predatori e che non risultano adottare misure idonee per la protezione degli animali da attacchi di predatori pertanto risultano più vulnerabili ed esposte a rischio predazione; il fenomeno degli abbattimenti di lupi continua a costituire una minaccia per la specie stessa, oltre a costituire evidente illecito, e ha assunto negli ultimi tempi una grave recrudescenza e diffusione, che devono essere controvertite con un impegno comune di tutte le parti firmatarie del presente accordo; ad oggi, in un quadro di problematiche in crescita su tutto il territorio regionale connesse al fenomeno della predazione del bestiame allevato e della percezione in genere della presenza del lupo, risultano particolarmente critiche le province di Grosseto, Arezzo e Siena dove nel tempo sono state attivate dalla Regione Toscana specifiche azioni sperimentali finalizzate alla mitigazione del fenomeno; le attuali necessità toscane su questo tema possono essere così sintetizzate: 1. garantire la tutela e conservazione della specie lupo come uno degli elementi fondamentali della biodiversità in Toscana anche attraverso la prevenzione del randagismo e la cattura di cani vaganti e ibridi, 2. salvaguardare le attività zootecniche presenti sul territorio regionale attraverso interventi che favoriscano la promozione di una gestione attiva e la tutela e prevenzione dal rischio di predazione del bestiame allevato, 3. garantire il controllo/prevenzione/gestione del randagismo sul territorio regionale e il rispetto della normativa vigente in materia di animali di affezione (identificazione degli animali nell anagrafe regionale, sterilizzazioni).

per affrontare le suddette problematiche la Pubblica Amministrazione non può prescindere da un adeguato supporto scientifico volto ad individuare le migliori iniziative da intraprendere e le migliori modalità di implementazione delle stesse sul territorio interessato ed è indispensabile un intervento coordinato sia con gli organismi competenti a livello nazionale (Ministero dell Ambiente e ISPRA) sia tra gli Assessorati regionali competenti (Ambiente, Agricoltura e Sanità) rivolto soprattutto alle aree del territorio regionale più interessate dal fenomeno (Grosseto in primis); l effettiva implementazione delle diverse strategie indicate presuppone la collaborazione ed il coordinamento dei tre Assessorati suddetti, non solo da un punto di vista di esercizio e attuazione delle competenze normative assegnate, ma anche dal punto di vista finanziario, oltre ad una stretta collaborazione con i livelli istituzionali che ricoprono le differenti funzioni gestionali (province/comuni ) e con i diversi portatori d interesse (rappresentanze delle componenti agricolo/allevatoriale e ambientalista/animalista) RICHIAMATO CHE: - il giorno 24 febbraio 2014 il tema lupi e predatori è stato oggetto di una comunicazione in Giunta regionale da parte degli Assessorati Ambiente (Bramerini), Agricoltura (Salvadori) e Diritto alla Salute (Marroni) in cui è stata esplicitata la situazione di contesto esistente e delineata una strategia di massima per garantire azioni concrete e risultati soddisfacenti sul territorio; - il giorno 27 febbraio 2014 si è svolto un incontro presso gli uffici della Regione nel corso del quale le associazioni rappresentative (agricole, ambientaliste, ecc ) invitate e presenti hanno potuto esprimere le proprie opinioni e suggerimenti in merito; - nel corso del mese di febbraio e di marzo si sono succeduti incontri con enti e associazioni interessate per verificare le singole strategie da mettere in campo e le modalità di realizzazione delle stesse. CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto e finalità 1. Tutti i soggetti firmatari del presente accordo si impegnano, ciascuno nell ambito e nei limiti delle proprie competenze, fermo restando la definizione di una strategia da mettere in atto in tempi brevi, a collaborare per la prevenzione/riduzione e contenimento delle predazioni sugli animali allevati e a garantire la piena tutela della specie lupo nel rispetto della normativa di riferimento nonché nel rispetto delle normative a protezione degli animali e prevenzione del randagismo attraverso:

a. un sistema organico ed integrato di monitoraggio anche genetico della presenza del Lupo e degli ibridi e degli eventi di predazione ad essi collegati sul territorio regionale ampliando il quadro conoscitivo in ambiente rurale relativamente al numero di cani vaganti/ibridi/lupi; b. attività di assistenza tecnica, informazione e sensibilizzazione (dibattiti, convegni, opuscoli, mostre tematiche, ecc.), con il supporto e la collaborazione delle associazioni agricole e ambientaliste, espressamente rivolte agli operatori del settore e comunque a tutte quelle categorie sociali interessate, volte a ridurre le problematiche connesse alle predazioni (attuando anche quelle soluzioni gestionali positivamente sperimentate e attuate in Italia ed in Europa) ed a favorire l utilizzazione delle specifiche risorse economiche disponibili a sostegno degli allevatori per le attività di prevenzione del conflitto; c. l iscrizione di tutti i cani all anagrafe canina (riconoscimento individuale degli animali) ed il suo potenziamento con controlli e azioni informative rivolte alle differenti categorie di proprietari di cani quale la diffusione della cultura del possesso responsabile come elemento essenziale per la lotta al vagantismo e randagismo canino (anche mediante la pianificazione e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione negli istituti scolastici); d. potenziamento attività di cattura dei cani vaganti, stabilendo azioni di coordinamento e di pianificazione degli interventi di cattura e controllo sanitario degli stessi. Le catture dovranno essere pianificate e realizzate secondo procedure standard, con valutazione prioritaria delle aree critiche nel rispetto delle normative, della salvaguardia della salute degli animali e avvalendosi della collaborazione dell'ispra; e. impegno tecnico politico in raccordo con il Ministero dell Ambiente ed ISPRA per il superamento dei limiti attuali del sistema normativo riguardante gli ibridi cane-lupo, la definizione scientifica, anche sollecitando il legislatore a sanare l attuale vuoto normativo in materia, tale da consentire certezza del diritto nelle diverse operazioni di riconoscimento, cattura e gestione degli ibridi; f. la custodia nei canili, previa sterilizzazione da parte delle ASL, dei cani randagi catturati avviando contestualmente campagne di informazione per favorire l adozione dei medesimi e forme di supporto ai Comuni; g. i controlli sul territorio in ordine all applicazione della normativa vigente; h. i contributi per le iniziative di difesa attiva e passiva degli allevamenti (recinzioni, stalle, sistemi di allarme e videosorveglianza, cani da guardiania addestrati) nonché una specifica

assistenza tecnica per quanto riguarda la loro scelta e applicazione nelle diverse e specifiche realtà aziendali; i. un sistema di indennizzo (subordinato all applicazione da parte dei beneficiari di misure di prevenzione) diretto in caso di danni alla zootecnia consistenti sia in perdita diretta del capo predato, che in perdita indiretta conseguente alla predazione (perdita produzione di latte e carne, aborti) e al contempo mantenendo la tutela assicurativa per coloro che hanno già sottoscritto le polizze; j. misure di sostegno del pascolo gestito per incentivare buone modalità di conduzione dell attività di pascolamento; k. la possibilità di smaltimento delle carcasse di animali morti in azienda attraverso l interramento da parte degli allevatori nei cosiddetti cimiteri aziendali. Laddove questo non sia possibile si procederà con il contributo pubblico per la copertura dei costi di stoccaggio, trasporto e smaltimento negli impianti di smaltimento/incenerimento; l. azioni di prevenzione collettiva per la messa in sicurezza delle discariche e delle isole ecologiche al fine di evitarne l accesso ai cani vaganti quale area di alimentazione; m. adeguati sistemi di controllo e monitoraggio tesi a verificare gli esiti delle azioni realizzate sul territorio. Art. 2 Tavolo tecnico 1. Al fine di garantire adeguata partecipazione e collaborazione nell attuazione delle azioni di cui all art.1 i soggetti sottoscrittori e le ASL competenti per territorio si impegnano a riunirsi periodicamente in un tavolo tecnico al fine di: - definire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente documento, le modalità per l attuazione delle azioni di cui all art.1 redigendo un piano operativo corredato da specifico cronoprogramma degli interventi e suddiviso per ambiti di competenza; - valutare e monitorare, almeno ogni 6 mesi, il livello di attuazione del Piano operativo, proponendo eventuali adeguamenti e migliorie alle misure e priorità d intervento del medesimo. Art. 3 Comitato tecnico scientifico 1. Presso la Regione è istituito un Comitato scientifico per supportare e coordinare l attuazione degli impegni oggetto del presente accordo. Il comitato può formulare eventuali linee guida tecnico-operative in accordo con i soggetti firmatari. 2. Il comitato scientifico è costituito dalla Regione e sarà composto da due

esponenti qualificati del mondo universitario, un esperto nominato dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana, un dirigente competente per materia delle ASL dei territori interessati, un esperto nominato dall ISPRA 3. La partecipazione al comitato scientifico è gratuita. 4. Al Comitato potranno essere invitati, ove necessario e senza oneri aggiuntivi, esperti qualificati del mondo universitario e altri soggetti competenti su indicazione e proposta dei soggetti firmatari del presente Accordo. 5. Il Comitato scientifico sarà coinvolto nei momenti essenziali di programmazione e implementazione degli interventi su iniziativa degli Assessorati richiedenti e su richiesta degli altri soggetti sottoscrittori il presente Accordo. Art. 4 - Durata 1. Il presente Accordo ha la durata di anni 3 decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Art. 5 - Impegno economico 1. La Regione Toscana si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a finanziare le iniziative di cui all articolo 1 i cui oneri vengono stimati in via sommaria per il triennio in Euro 4.000.000,00. 2. Per l annualità 2014 la Regione si impegna a finanziare, per un importo complessivo pari a 1.270.000,00, le azioni di cui all articolo 1 come segue: o lettere a) e b) attraverso gli interventi di Informazione su biodiversità, parchi e aree protette e Realizzazione di studi e ricerche e interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di cui all obiettivo specifico Acquisizione e sviluppo di strumenti conoscitivi per la tutela della biodiversità terrestre e marina, del macrobiettivo B1 del PRAA; o lettere b), c), d), f) e g) con le azioni relative all attività di lotta al randagismo e di controllo della popolazione canina del Piano Sanitario Regionale; o lettere h), i) e k) con le misure del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), obiettivo specifico 1.4 Difendere le colture e gli allevamenti dalle avversità e obiettivo specifico 1.3 Migliorare e ammodernare le strutture e infrastrutture aziendali e interaziendali, nonché le ulteriori misure attivate per interventi imprevisti ed urgenti, fra cui la F.1.17 dedicata in modo specifico al canis lupus, come specificato nella DGR 317/2014 citata in premessa. 3. Per il 2015 e 2016, la Regione mette a disposizione la somma massima di 1.365.000,00 euro per ciascuna anno. Tale somma potrà essere modulata diversamente tra le due annualità, senza oneri aggiuntivi, nei limiti delle

economie di bilancio eventualmente disponibili nell ambito delle risorse previste nei pertinenti strumenti di programmazione. 4. Le modalità di assegnazione/impegno ed i tempi di liquidazione delle sopra citate risorse a favore dei beneficiari, coerenti con il cronoprogramma di cui all art. 2 punto 2, saranno definiti con successivi atti dei settori regionali competenti. Firenze, lì Letto, approvato e sottoscritto: Per la REGIONE TOSCANA - Per UPI (Unione delle Province d Italia) - Per ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Per ASL - Per Coldiretti - Per Confagricoltura - Per CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Toscana - Per WWF toscana - Per Legambiente toscana - Per Italianostra - Per Amici della terra - Per LAV (limitatamente alle parti riguardanti la prevenzione del randagismo) -