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Allegato alla deliberazione Commissariale n. 40 del 23.9.2008 COMUNE DI EDOLO (Provincia di Brescia) UFFICIO COMMERCIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della L.R. 21.03.2000 n 15 modificata con la L.R. 8 del 31/03/2008, le procedure per il rilascio, la modificazione, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e non, in forma itinerante (di seguito denominato commercio al dettaglio in forma itinerante). 2. Il presente regolamento si applica anche ai produttori agricoli, la cui attività di vendita è disciplinata dal D.Lgs. 228 del 18.05.2001 e successive modificazioni. Art. 2 - Definizioni 1. Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte svolta in forma itinerante con soste limitate. 2. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita allo svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, alla partecipazione alle fiere, alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. 3. L'ambito territoriale di validità è esteso all'intero territorio nazionale. 4. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione dai Comuni abilita, nei giorni ed orari diversi da quelli in cui il soggetto è concessionario di posteggio, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Art. 3 - Prescrizioni 1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non oltre un ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienicosanitarie. E fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all articolo 8, comma 4 ter L.R. 15/2000 come modificata e integrata dalla L.R.8/2008. 1

2. Il Sindaco individua con apposita ordinanza le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato. 3. Il Sindaco inoltre con apposita ordinanza può disporre per particolari occasioni deroghe sia alle aree che alle limitazioni temporali. 4. Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità, e in particolare: a. è vietato posizionare a terra la merce; b. dopo la sosta, il luogo deve essere lasciato pulito e libero da ingombri. 5. Il commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere svolto durante le giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri lineari dal posteggio più vicino. 6. Il commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere svolto nelle aree del territorio comunale ad esso espressamente vietate, con apposito provvedimento comunale, per comprovati motivi di viabilità, igiene-sanità o di pubblico interesse. 7. E' vietato l'uso di altoparlanti nel centro storico, nelle vicinanze dell'ospedale, della casa di riposo, degli edifici scolastici e dei luoghi di culto. 8. Nei restanti luoghi l'uso degli altoparlanti è comunque vietato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 19.00. 9. E' fatto obbligo di esibire a richiesta degli organi di vigilanza l'originale del titolo autorizzatorio alla vendita. 10. Non possono esercitare l attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza. 11. L accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente. 12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell attività. 2

13. L esercizio dell attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione all Istituto nazionale previdenza sociale; c. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio). 14. L autorizzazione all attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l una e per l altra attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 15. Per i cittadini di paesi membri dell Unione europea, l accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale. 16. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all attività commerciale. 17. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all articolo 5 bis, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) è vietato l esercizio del commercio itinerante svolto senza l ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Art. 4 - Domanda di rilascio di nuova autorizzazione 1. Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo per il rilascio della relativa autorizzazione, mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di ricevimento da parte del Comune al protocollo. 3

2. L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti. 3. Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persona, non può essere rilasciata (anche da più Comuni) più di una autorizzazione. 4. In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non è residente o non ha la sede legale nel territorio comunale), la richiesta viene rinviata entro 15 giorni al mittente o al comune di competenza tramite lettera raccomandata. 5. Nella richiesta il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: a) di essere residente o di avere la sede legale nel Comune; b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008; c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare); d) il settore o i settori merceologici; e) di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata anche da altri Comuni. 6. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni e provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data del ricevimento. Decorsa tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività, previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso. 7. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 9. Il comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, mediante presa d atto sulle autorizzazioni di cui alla L.R. 8/2008 art. 2 commi 4 e 5, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui alla L.R. 8/2008 art. 2 comma 3 bis. Art. 5 - Modifica autorizzazione 1. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le seguenti modifiche autorizzative: a) Variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa). b) Estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione). 4

Nella richiesta il soggetto interessato, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare); il settore merceologico oggetto della variazione. c) Rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi). Va presentata una comunicazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato. d) Variazione comune di residenza, o di sede legale in caso di società. E' soggetto a comunicazione al nuovo Comune di residenza o di sede legale e comporta, di diritto, il rilascio di una nuova autorizzazione. Nella comunicazione il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: di essere residente o di avere la sede legale nel Comune interessato; di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008; di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare). Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione. Per coloro che emigrano dal Comune di Edolo e sono in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante rilasciata da questo Comune è fatto obbligo di presentare a questo Comune copia della richiesta di conversione del titolo autorizzatorio inoltrata al nuovo Comune di residenza entro 30 giorni. Art. 6 - Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte dell'azienda o di un ramo d'azienda è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione. 2. Nella comunicazione il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente all'attività commerciale in caso di società deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008; b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare). 5

3. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione/certificazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica/atto di successione ereditaria etc ). 4. Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione. 5. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni. Qualora non si verifichi tale corrispondenza, il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale l'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 6. I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione e sono di: - quattro mesi, in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 giorni in caso di comprovata necessità; - un anno in caso di subingresso mortis causa. 7. La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini suindicati comporta la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa. Art. 7 - Sospensione dell'attività 1. Qualora il titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione. 2. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione. Art. 8 - Cessazione dell'attività 1. La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione. Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione 1. Il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare: a) non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità per un periodo non superiore a tre mesi; c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008. d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; 2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, la Polizia Locale dispone la cessazione immediata della vendita e provvede alla confisca delle attrezzature e delle merci. 3. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. 6

Art. 10 - Orari d'esercizio 1. L'attività di vendita degli operatori esercenti il commercio al dettaglio in forma itinerante può essere liberamente effettuata tra le ore 07,00 e le ore 22,00, fatta eccezione per l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande su aree pubbliche che può essere esercitata fino alle ore 24,00. 2. E' altresì espressamente vietata la vendita nelle aree oggetto di provvedimento comunale di cui al citato art. 3, comma 4 della Legge Regionale. Art. 11 - Sanzioni 1. Per le violazioni non sanzionate dal D.Lgs. 114/1998, dalla L.R. 15/2000 e dalla L.R. 8/2008, si applica la sanzione di 100,00. 2. In caso di particolare gravità (danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e dell'arredo arboreo) o di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Art. 12 - Disposizione speciale 1. E' obbligatorio anche per l'esercente l'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante il rispetto dell'art. 19, commi 5,6,7,8 del D.Lgs. 114/98. Art. 13 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della conseguita esecutività ed è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. 2. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione precedente in materia. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alle leggi regionali della Lombardia n. 15/2000 e 8/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle disposizioni regionali di attuazione. 7