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REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 5 - BOLOGNA Parte prima - N. 31 Anno 45 settembre 014 N. 86 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 SETTEMBRE 014, N. 178 Approvazione del modello di scheda di votazione per l elezione dell Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 10, commi 1, e 5, della Legge Regionale 3 luglio 014, n. 1 (Norme per l elezione dell Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)

-9-014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 86 Regione Emilia-Romagna DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 19 SETTEMBRE 014, N. 178 Approvazione del modello di scheda di votazione per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, e 5, della Legge Regionale 3 luglio 014, n. 1 (Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale). IL PRESIDENTE Viste: - la legge costituzionale novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l autonomia statutaria delle Regioni); - la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e successive modifiche e integrazioni; - la legge 3 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni; - la legge luglio 004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell articolo 1, primo comma, della Costituzione), e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 3 luglio 014, n. 1 (Norme per l elezione dell Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale); Visti, in particolare: - l articolo 10, comma 1, della l.r. 1/014, ai sensi del quale la votazione per l elezione del Presidente della Giunta regionale e per l elezione dell Assemblea legislativa avviene su un unica scheda; - l articolo 10, comma, della l.r. 1/014, ai sensi del quale la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l annullamento della seconda preferenza; - l art. 10, comma 5, della l.r. 1/014, ai sensi del quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; Visto il decreto legge 5 febbraio 1995, n. 50 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovi dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, che all articolo individua le caratteristiche essenziali delle schede di votazione per le elezioni regionali, rinviando ai modelli descritti nelle allegate tabelle A e B; Visto, altresì, l articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 7 gennaio 009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell anno 009 delle consultazioni elettorali e referendarie), come inserito dalla legge di conversione 5 marzo 009, n. 6, che modifica l articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 000, n. 67 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), disponendo che i contrassegni di lista devono essere riprodotti con il diametro di centimetri 3 sulle schede per l elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; Ritenuto che quanto previsto dal citato articolo 1-bis, comma 3, del d.l. n. 3/009, riguardo alla dimensione del contrassegno di lista nelle schede elettorali relative a comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia applicabile anche ai fini della definizione del modello di scheda per l elezione dell Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 1/014, in forza del rinvio alle disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenuto nell articolo 1, comma 6, della succitata legge n. 108/1968; DECRETA a) di approvare, ai sensi dell articolo 10, comma 5, della l.r. 1/014, il modello di scheda di votazione per l elezione dell Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna costituito dall Allegato A, parte interna della scheda e dall Allegato B, parte esterna della scheda, nonché le specifiche tecniche di cui all Allegato C, quali parti integranti del presente decreto; b) di comunicare il presente decreto al Prefetto di Bologna, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Emilia-Romagna, al Presidente della Corte d Appello nella cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni dell Emilia-Romagna e ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono ricompresi i capoluoghi di provincia dell Emilia-Romagna; c) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Presidente Vasco Errani

3-9-014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 86 PARTE PRIMA 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 Allegato A Parte interna della scheda PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE QUARTA 10 1 11 1 1 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1

4-9-014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 86 IPZS S.p.A. - Roma REGIONE EMILIA-ROMAGNA ELEZIONE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Data della votazione CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI.. SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE... BOLLO DELLA SEZIONE Allegato B Parte esterna della scheda

5-9-014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 86 Allegato C SPECIFICHE TECNICHE La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda contengono gli spazi necessari per riprodurre, in misura omogenea, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo; sulla sinistra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione sono riportati, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato, con due righe, poste sulla medesima linea a destra di ciascun contrassegno, destinate all espressione di uno o due voti di preferenza. Il nome e cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo o ai rettangoli che contengono il contrassegno del gruppo o dei gruppi di liste circoscrizionali collegate. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Qualora in uno spazio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato a più di nove gruppi di liste, l altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere contenuti nel medesimo spazio. I nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di liste ad essi collegati sono disposti, sulla scheda, secondo l ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell art. 11, primo comma. n. 1) della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazione e dell art. 1, comma 11, della Legge 3 febbraio 1995, n. 43. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda, così piegata, deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte stampata con le indicazioni di rito, ovvero con le indicazioni relative alla denominazione della Regione, al tipo di elezione, alla data di votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione. La carta della scheda sarà di tipo consistente e di colore verde. Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani Direttore responsabile: Roberto Franchini Responsabile Redazione: Lorella Caravita