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C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA CONSORTILE N. 4 DEL 29/06/2012

I N D I C E Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA 3 Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA 3 Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE 6 ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI 6 ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE 7 ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE 7 ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI 7 ART. 9 PUBBLICAZIONE 7 2

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'integrazione della quota alberghiera della retta per le persone anziane non autosufficienti e per le persone disabili inserite in strutture residenziali. Le persone anziane possono ottenere l'integrazione a condizione che percepiscano l'indennità di accompagnamento o che abbiano comunque presentato la relativa domanda. Ove la domanda sia stata presentata e sia stata respinta dall INPS, l integrazione della retta potrà essere concessa e il beneficiario avrà l onere di presentare, nei termini e alle condizioni di legge, ricorso avverso il provvedimento di diniego. L'integrazione della retta è disposta a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie nel Bilancio del Consorzio deliberato dall'assemblea Consortile e nelle successive variazioni. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande presentate, verrà costituita una apposita lista di attesa. La posizione delle domande nella lista di attesa è legata esclusivamente alla data di presentazione. Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA La procedura per l inserimento dell anziano o del disabile nella struttura residenziale è di competenza dell ASL, ed è basata sulle valutazioni operate dalle competenti Unità Valutative: UVG Unità di Valutazione Geriatrica e UMVD Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità. L onere finanziario per la quota alberghiera della retta di ricovero è a carico della persona ricoverata, che può richiedere al Consorzio l integrazione alle condizioni e modalità indicate nel presente Regolamento. Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA La misura della partecipazione del cittadino al costo della retta è determinata sulla base della sua situazione economica, composta dal reddito complessivo netto e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. E presa in considerazione solo la situazione economica personale del cittadino, mentre non assumono alcuna rilevanza il reddito e il patrimonio degli altri componenti del nucleo familiare. A) Determinazione del reddito Il reddito complessivo comprende: 1) tutti i redditi assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'indennità di accompagnamento e le altre prestazioni assistenziali non soggette ad imposizione fiscale. Tutti i redditi vengono conteggiati al netto delle imposizioni fiscali e contributive. I redditi da pensione vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno in cui è presentata la domanda. Tutti gli altri redditi vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. 3

Ove però, alla data di erogazione della prestazione, il reddito attuale differisca di oltre 1/5 rispetto al reddito risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. B) Determinazione del patrimonio Vengono considerati il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare posseduti al 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della domanda di integrazione. Ove però, alla data di erogazione della prestazione, la consistenza patrimoniale differisca di oltre 1/5 rispetto al valore risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. Il patrimonio mobiliare è costituito da: 1) depositi e conti correnti bancari e postali; 2) titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati; 3) partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie; 4) masse patrimoniali gestite direttamente o affidate in gestione ad un altro soggetto; 5) contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione; 6) altri strumenti e rapporti finanziari; 7) imprese individuali (valore patrimoniale netto); 8) beni mobili registrati, quali automobili ed imbarcazioni. Non viene conteggiato il valore della prima automobile in proprietà. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore, determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla vigente normativa fiscale, dei cespiti posseduti al 31 dicembre dell anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è compreso il valore dei diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) con esclusione della nuda proprietà. In particolare all'usufruttuario, indipendentemente dalla sua età, viene imputato l'intero valore dell'immobile, mentre nessuna imputazione è fatta al nudo proprietario. Inoltre il patrimonio immobiliare comprende il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la domanda di integrazione. Ove per l'acquisto o la costruzione dell'immobile sia stato acceso un mutuo, dal patrimonio immobiliare si detrae il valore complessivo delle rate di mutuo ancora da pagare. Nel patrimonio immobiliare non si conteggia il valore della casa adibita a prima abitazione della persona assistita prima del ricovero, se questa è abitata dal coniuge o da altri familiari fiscalmente a carico della persona ricoverata. 4

C) Determinazione della quota di partecipazione del cittadino e dell'eventuale integrazione a carico del Consorzio. Per la determinazione della quota con cui il cittadino deve partecipare al costo della retta vengono considerati l'intero reddito e l'intero valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare, detratte le franchigie di seguito indicate. Il patrimonio viene conteggiato anche qualora non sia immediatamente disponibile. Dal valore complessivo del reddito, determinato con i criteri indicati alla lettera A del presente articolo, si sottrae una quota destinata alle esigenze e spese personali della persona ricoverata. Per le persone disabili questa quota non può in alcun caso essere inferiore al valore di Euro 120,00 mensili. Questo valore può essere periodicamente aggiornato con apposite determinazioni dirigenziali. Per gli anziani la quota destinata alle spese personali è normalmente fissata nella misura di Euro 50,00 mensili. Può però assumere un valore superiore in relazione a specifiche e motivate esigenze, debitamente segnalate dal Servizio Sociale. Dall ammontare del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di Euro 7.000,00 per gli anziani e di Euro 15.000,00 per i disabili. Le quote indicate nei due commi precedenti sono valide in sede di prima applicazione del presente Regolamento. Annualmente il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione potrà disporre la modifica delle quote medesime. Il cittadino ricoverato in strutture residenziali è quindi tenuto a contribuire al costo della quota alberghiera della retta con l'intero suo reddito, detratta la quota per le spese personali prevista nel presente articolo. Ove il reddito risulti inferiore alla quota alberghiera, il cittadino è tenuto a contribuire al costo della retta utilizzando anche il proprio patrimonio mobiliare, salva la franchigia prevista nel presente articolo. Ove anche il patrimonio mobiliare risulti insufficiente, il cittadino è tenuto a contribuire al costo della retta anche utilizzando nella parte necessaria il proprio patrimonio immobiliare, che dovrà quindi essere mobilizzato o reso fruttifero mediante vendita, locazione o accensione di ipoteca volontaria. Il Consorzio integrerà la quota alberghiera solo qualora l'intera situazione economica dell'assistito come sopra determinata (reddito + patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare) risulti insufficiente. Qualora l obbligo dell interessato a partecipare al pagamento della retta derivi anche dal patrimonio immobiliare non immediatamente disponibile ed egli non disponga della liquidità necessaria a consentirgli il pagamento della quota a suo carico, il Consorzio potrà anticipare per un periodo non superiore a un anno la quota a carico della persona assistita, che dovrà procedere all'integrale rimborso non appena il patrimonio sia stato mobilizzato o reso fruttifero. D) Validità della situazione economica dichiarata La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Se, durante la fruizione della prestazione, la consistenza reddituale e patrimoniale subisce variazioni positive o negative superiori ad 1/5, il beneficiario dell integrazione deve autocertificare la variazione al Consorzio entro trenta giorni. 5

E) Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente con l assistito prima del ricovero Qualora, a seguito dell ingresso dell assistito in una struttura residenziale, sorgano difficoltà economiche tali da non consentire di vivere autonomamente al coniuge o al familiare privo di redditi che conviveva con l assistito, il Consorzio garantisce a tali soggetti un adeguato sostegno finanziario, sulla base di apposito progetto predisposto dal Servizio Sociale che determina la misura e i tempi dell'intervento. In questi casi il reddito e/o il patrimonio dell assistito, che viene inserito in struttura, deve essere lasciato a disposizione del coniuge o del familiare convivente fino alla copertura delle spese previste nel progetto. In ogni caso l assistito ricoverato concorre al pagamento della retta almeno con le indennità concesse dall INPS a titolo di minorazione. Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE Il cittadino anziano o disabile, che sia ricoverato in una struttura residenziale e che, in base alle disposizioni indicate nell articolo precedente, non sia tenuto al pagamento o sia tenuto al pagamento solo di una parte della quota alberghiera della retta, ha diritto di richiedere che il Consorzio assuma a suo carico la spesa pari alla differenza tra l intera quota alberghiera e la quota a carico dell assistito. Al fine di ottenere l integrazione, il cittadino o, se è interdetto, il tutore o, se è comunque fisicamente impossibilitato, uno dei prossimi congiunti si reca presso il Servizio Sociale dove compila e sottoscrive l apposito modulo di richiesta. Il modulo comprende una sezione nella quale il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, i dati relativi alle sue condizioni reddituali e patrimoniali, necessari per determinare l entità della partecipazione al costo della retta e la misura dell integrazione a carico del Consorzio. Il Consorzio accerta, sulla base dei dati comunicati dal richiedente e dei criteri sanciti dal presente Regolamento, se e in quale misura la richiesta di integrazione debba essere accolta. Subito dopo comunica in forma scritta alla struttura, al cittadino e ai familiari delegati a gestirne il reddito la misura in cui l onere finanziario per il pagamento della quota alberghiera della retta sarà ripartito fra il cittadino e il Consorzio. Nella comunicazione è precisato che il cittadino dovrà versare la quota a suo carico direttamente alla struttura, che emetterà mensilmente due distinte fatture, intestate rispettivamente al cittadino per il contributo a suo carico e al Consorzio per l integrazione come sopra determinata. Una volta ricevuta la comunicazione circa la misura del suo contributo e dell integrazione, il cittadino (o il tutore) deve sottoscriverne una copia e restituirla al Consorzio, confermando così il proprio obbligo di contribuire al pagamento della retta nella misura indicata. La mancata trasmissione di questo atto di impegno entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione determina l immediata sospensione dell integrazione della retta. La sospensione viene tempestivamente portata a conoscenza degli stessi soggetti cui era indirizzata la prima comunicazione. ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI I cittadini richiedenti, la cui domanda di integrazione della retta sia stata in tutto o in parte respinta, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso al Direttore del Consorzio. Analoga facoltà è concessa a coloro che siano incorsi nel 6

provvedimento di sospensione richiamato nell ultimo comma dell art. 4 del presente Regolamento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda. Il Direttore, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso. ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE Ove la persona inserita in struttura o il suo tutore si rifiutino di contribuire al pagamento della quota alberghiera nella misura desumibile dall applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, il Consorzio garantirà provvisoriamente il pagamento dell intera quota ma acquisirà nei confronti dell utente un credito corrispondente alla somma che egli avrebbe dovuto versare alla struttura. Il Consorzio agirà tempestivamente per il recupero del suddetto credito ricorrendo, se necessario, alle azioni di legge. ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione, ai criteri indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 luglio 2007 n. 37-6500, allo Statuto e agli altri Regolamenti del Consorzio. Ove siano introdotte modifiche della legislazione statale o regionale, che prevedano per la ripartizione del costo della quota alberghiera criteri differenti da quelli stabiliti nel presente Regolamento, il Consorzio applicherà immediatamente le nuove norme e disapplicherà le norme regolamentari incompatibili, in attesa che siano adottate le opportune modifiche al Regolamento. ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti ed agli altri regolamenti del Consorzio, ove compatibili. Sono abrogate le norme relative all'integrazione delle rette di ricovero contenute nel Regolamento per l'erogazione dei servizi domiciliari, i criteri di compartecipazione alla spesa e per l'integrazione della quota sociale delle rette di ricovero di persone non autosufficienti ricoverate in strutture residenziali approvato dall'assemblea Consortile con Deliberazione n. 10 del 30 novembre 2009. Tale Regolamento resta quindi in vigore limitatamente alle norme concernenti l'erogazione dei servizi domiciliari e i relativi criteri di partecipazione alla spesa. ART. 9 PUBBLICAZIONE Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all Albo Pretorio ai sensi dell art. 50 comma 3 del vigente Statuto consortile. 7

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA CONSORTILE N. 4 DEL 29/06/2012

I N D I C E Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA 3 Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA 3 Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE 6 ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI 6 ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE 7 ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE 7 ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI 7 ART. 9 PUBBLICAZIONE 7 2

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'integrazione della quota alberghiera della retta per le persone anziane non autosufficienti e per le persone disabili inserite in strutture residenziali. Le persone anziane possono ottenere l'integrazione a condizione che percepiscano l'indennità di accompagnamento o che abbiano comunque presentato la relativa domanda. Ove la domanda sia stata presentata e sia stata respinta dall INPS, l integrazione della retta potrà essere concessa e il beneficiario avrà l onere di presentare, nei termini e alle condizioni di legge, ricorso avverso il provvedimento di diniego. L'integrazione della retta è disposta a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie nel Bilancio del Consorzio deliberato dall'assemblea Consortile e nelle successive variazioni. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande presentate, verrà costituita una apposita lista di attesa. La posizione delle domande nella lista di attesa è legata esclusivamente alla data di presentazione. Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA La procedura per l inserimento dell anziano o del disabile nella struttura residenziale è di competenza dell ASL, ed è basata sulle valutazioni operate dalle competenti Unità Valutative: UVG Unità di Valutazione Geriatrica e UMVD Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità. L onere finanziario per la quota alberghiera della retta di ricovero è a carico della persona ricoverata, che può richiedere al Consorzio l integrazione alle condizioni e modalità indicate nel presente Regolamento. Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA La misura della partecipazione del cittadino al costo della retta è determinata sulla base della sua situazione economica, composta dal reddito complessivo netto e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. E presa in considerazione solo la situazione economica personale del cittadino, mentre non assumono alcuna rilevanza il reddito e il patrimonio degli altri componenti del nucleo familiare. A) Determinazione del reddito Il reddito complessivo comprende: 1) tutti i redditi assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'indennità di accompagnamento e le altre prestazioni assistenziali non soggette ad imposizione fiscale. Tutti i redditi vengono conteggiati al netto delle imposizioni fiscali e contributive. I redditi da pensione vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno in cui è presentata la domanda. Tutti gli altri redditi vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. 3

Ove però, alla data di erogazione della prestazione, il reddito attuale differisca di oltre 1/5 rispetto al reddito risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. B) Determinazione del patrimonio Vengono considerati il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare posseduti al 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della domanda di integrazione. Ove però, alla data di erogazione della prestazione, la consistenza patrimoniale differisca di oltre 1/5 rispetto al valore risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. Il patrimonio mobiliare è costituito da: 1) depositi e conti correnti bancari e postali; 2) titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati; 3) partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie; 4) masse patrimoniali gestite direttamente o affidate in gestione ad un altro soggetto; 5) contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione; 6) altri strumenti e rapporti finanziari; 7) imprese individuali (valore patrimoniale netto); 8) beni mobili registrati, quali automobili ed imbarcazioni. Non viene conteggiato il valore della prima automobile in proprietà. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore, determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla vigente normativa fiscale, dei cespiti posseduti al 31 dicembre dell anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è compreso il valore dei diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) con esclusione della nuda proprietà. In particolare all'usufruttuario, indipendentemente dalla sua età, viene imputato l'intero valore dell'immobile, mentre nessuna imputazione è fatta al nudo proprietario. Inoltre il patrimonio immobiliare comprende il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la domanda di integrazione. Ove per l'acquisto o la costruzione dell'immobile sia stato acceso un mutuo, dal patrimonio immobiliare si detrae il valore complessivo delle rate di mutuo ancora da pagare. Nel patrimonio immobiliare non si conteggia il valore della casa adibita a prima abitazione della persona assistita prima del ricovero, se questa è abitata dal coniuge o da altri familiari fiscalmente a carico della persona ricoverata. 4

C) Determinazione della quota di partecipazione del cittadino e dell'eventuale integrazione a carico del Consorzio. Per la determinazione della quota con cui il cittadino deve partecipare al costo della retta vengono considerati l'intero reddito e l'intero valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare, detratte le franchigie di seguito indicate. Il patrimonio viene conteggiato anche qualora non sia immediatamente disponibile. Dal valore complessivo del reddito, determinato con i criteri indicati alla lettera A del presente articolo, si sottrae una quota destinata alle esigenze e spese personali della persona ricoverata. Per le persone disabili questa quota non può in alcun caso essere inferiore al valore di Euro 120,00 mensili. Questo valore può essere periodicamente aggiornato con apposite determinazioni dirigenziali. Per gli anziani la quota destinata alle spese personali è normalmente fissata nella misura di Euro 50,00 mensili. Può però assumere un valore superiore in relazione a specifiche e motivate esigenze, debitamente segnalate dal Servizio Sociale. Dall ammontare del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di Euro 7.000,00 per gli anziani e di Euro 15.000,00 per i disabili. Le quote indicate nei due commi precedenti sono valide in sede di prima applicazione del presente Regolamento. Annualmente il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione potrà disporre la modifica delle quote medesime. Il cittadino ricoverato in strutture residenziali è quindi tenuto a contribuire al costo della quota alberghiera della retta con l'intero suo reddito, detratta la quota per le spese personali prevista nel presente articolo. Ove il reddito risulti inferiore alla quota alberghiera, il cittadino è tenuto a contribuire al costo della retta utilizzando anche il proprio patrimonio mobiliare, salva la franchigia prevista nel presente articolo. Ove anche il patrimonio mobiliare risulti insufficiente, il cittadino è tenuto a contribuire al costo della retta anche utilizzando nella parte necessaria il proprio patrimonio immobiliare, che dovrà quindi essere mobilizzato o reso fruttifero mediante vendita, locazione o accensione di ipoteca volontaria. Il Consorzio integrerà la quota alberghiera solo qualora l'intera situazione economica dell'assistito come sopra determinata (reddito + patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare) risulti insufficiente. Qualora l obbligo dell interessato a partecipare al pagamento della retta derivi anche dal patrimonio immobiliare non immediatamente disponibile ed egli non disponga della liquidità necessaria a consentirgli il pagamento della quota a suo carico, il Consorzio potrà anticipare per un periodo non superiore a un anno la quota a carico della persona assistita, che dovrà procedere all'integrale rimborso non appena il patrimonio sia stato mobilizzato o reso fruttifero. D) Validità della situazione economica dichiarata La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Se, durante la fruizione della prestazione, la consistenza reddituale e patrimoniale subisce variazioni positive o negative superiori ad 1/5, il beneficiario dell integrazione deve autocertificare la variazione al Consorzio entro trenta giorni. 5

E) Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente con l assistito prima del ricovero Qualora, a seguito dell ingresso dell assistito in una struttura residenziale, sorgano difficoltà economiche tali da non consentire di vivere autonomamente al coniuge o al familiare privo di redditi che conviveva con l assistito, il Consorzio garantisce a tali soggetti un adeguato sostegno finanziario, sulla base di apposito progetto predisposto dal Servizio Sociale che determina la misura e i tempi dell'intervento. In questi casi il reddito e/o il patrimonio dell assistito, che viene inserito in struttura, deve essere lasciato a disposizione del coniuge o del familiare convivente fino alla copertura delle spese previste nel progetto. In ogni caso l assistito ricoverato concorre al pagamento della retta almeno con le indennità concesse dall INPS a titolo di minorazione. Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE Il cittadino anziano o disabile, che sia ricoverato in una struttura residenziale e che, in base alle disposizioni indicate nell articolo precedente, non sia tenuto al pagamento o sia tenuto al pagamento solo di una parte della quota alberghiera della retta, ha diritto di richiedere che il Consorzio assuma a suo carico la spesa pari alla differenza tra l intera quota alberghiera e la quota a carico dell assistito. Al fine di ottenere l integrazione, il cittadino o, se è interdetto, il tutore o, se è comunque fisicamente impossibilitato, uno dei prossimi congiunti si reca presso il Servizio Sociale dove compila e sottoscrive l apposito modulo di richiesta. Il modulo comprende una sezione nella quale il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, i dati relativi alle sue condizioni reddituali e patrimoniali, necessari per determinare l entità della partecipazione al costo della retta e la misura dell integrazione a carico del Consorzio. Il Consorzio accerta, sulla base dei dati comunicati dal richiedente e dei criteri sanciti dal presente Regolamento, se e in quale misura la richiesta di integrazione debba essere accolta. Subito dopo comunica in forma scritta alla struttura, al cittadino e ai familiari delegati a gestirne il reddito la misura in cui l onere finanziario per il pagamento della quota alberghiera della retta sarà ripartito fra il cittadino e il Consorzio. Nella comunicazione è precisato che il cittadino dovrà versare la quota a suo carico direttamente alla struttura, che emetterà mensilmente due distinte fatture, intestate rispettivamente al cittadino per il contributo a suo carico e al Consorzio per l integrazione come sopra determinata. Una volta ricevuta la comunicazione circa la misura del suo contributo e dell integrazione, il cittadino (o il tutore) deve sottoscriverne una copia e restituirla al Consorzio, confermando così il proprio obbligo di contribuire al pagamento della retta nella misura indicata. La mancata trasmissione di questo atto di impegno entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione determina l immediata sospensione dell integrazione della retta. La sospensione viene tempestivamente portata a conoscenza degli stessi soggetti cui era indirizzata la prima comunicazione. ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI I cittadini richiedenti, la cui domanda di integrazione della retta sia stata in tutto o in parte respinta, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso al Direttore del Consorzio. Analoga facoltà è concessa a coloro che siano incorsi nel 6

provvedimento di sospensione richiamato nell ultimo comma dell art. 4 del presente Regolamento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda. Il Direttore, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso. ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE Ove la persona inserita in struttura o il suo tutore si rifiutino di contribuire al pagamento della quota alberghiera nella misura desumibile dall applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, il Consorzio garantirà provvisoriamente il pagamento dell intera quota ma acquisirà nei confronti dell utente un credito corrispondente alla somma che egli avrebbe dovuto versare alla struttura. Il Consorzio agirà tempestivamente per il recupero del suddetto credito ricorrendo, se necessario, alle azioni di legge. ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione, ai criteri indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 luglio 2007 n. 37-6500, allo Statuto e agli altri Regolamenti del Consorzio. Ove siano introdotte modifiche della legislazione statale o regionale, che prevedano per la ripartizione del costo della quota alberghiera criteri differenti da quelli stabiliti nel presente Regolamento, il Consorzio applicherà immediatamente le nuove norme e disapplicherà le norme regolamentari incompatibili, in attesa che siano adottate le opportune modifiche al Regolamento. ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti ed agli altri regolamenti del Consorzio, ove compatibili. Sono abrogate le norme relative all'integrazione delle rette di ricovero contenute nel Regolamento per l'erogazione dei servizi domiciliari, i criteri di compartecipazione alla spesa e per l'integrazione della quota sociale delle rette di ricovero di persone non autosufficienti ricoverate in strutture residenziali approvato dall'assemblea Consortile con Deliberazione n. 10 del 30 novembre 2009. Tale Regolamento resta quindi in vigore limitatamente alle norme concernenti l'erogazione dei servizi domiciliari e i relativi criteri di partecipazione alla spesa. ART. 9 PUBBLICAZIONE Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all Albo Pretorio ai sensi dell art. 50 comma 3 del vigente Statuto consortile. 7

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA CONSORTILE N. 4 DEL 29/06/2012

I N D I C E Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA 3 Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA 3 Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE 6 ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI 6 ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE 7 ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE 7 ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI 7 ART. 9 PUBBLICAZIONE 7 2

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'integrazione della quota alberghiera della retta per le persone anziane non autosufficienti e per le persone disabili inserite in strutture residenziali. Le persone anziane possono ottenere l'integrazione a condizione che percepiscano l'indennità di accompagnamento o che abbiano comunque presentato la relativa domanda. Ove la domanda sia stata presentata e sia stata respinta dall INPS, l integrazione della retta potrà essere concessa e il beneficiario avrà l onere di presentare, nei termini e alle condizioni di legge, ricorso avverso il provvedimento di diniego. L'integrazione della retta è disposta a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie nel Bilancio del Consorzio deliberato dall'assemblea Consortile e nelle successive variazioni. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande presentate, verrà costituita una apposita lista di attesa. La posizione delle domande nella lista di attesa è legata esclusivamente alla data di presentazione. Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA La procedura per l inserimento dell anziano o del disabile nella struttura residenziale è di competenza dell ASL, ed è basata sulle valutazioni operate dalle competenti Unità Valutative: UVG Unità di Valutazione Geriatrica e UMVD Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità. L onere finanziario per la quota alberghiera della retta di ricovero è a carico della persona ricoverata, che può richiedere al Consorzio l integrazione alle condizioni e modalità indicate nel presente Regolamento. Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA La misura della partecipazione del cittadino al costo della retta è determinata sulla base della sua situazione economica, composta dal reddito complessivo netto e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. E presa in considerazione solo la situazione economica personale del cittadino, mentre non assumono alcuna rilevanza il reddito e il patrimonio degli altri componenti del nucleo familiare. A) Determinazione del reddito Il reddito complessivo comprende: 1) tutti i redditi assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'indennità di accompagnamento e le altre prestazioni assistenziali non soggette ad imposizione fiscale. Tutti i redditi vengono conteggiati al netto delle imposizioni fiscali e contributive. I redditi da pensione vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno in cui è presentata la domanda. Tutti gli altri redditi vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. 3

Ove però, alla data di erogazione della prestazione, il reddito attuale differisca di oltre 1/5 rispetto al reddito risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. B) Determinazione del patrimonio Vengono considerati il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare posseduti al 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della domanda di integrazione. Ove però, alla data di erogazione della prestazione, la consistenza patrimoniale differisca di oltre 1/5 rispetto al valore risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. Il patrimonio mobiliare è costituito da: 1) depositi e conti correnti bancari e postali; 2) titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati; 3) partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie; 4) masse patrimoniali gestite direttamente o affidate in gestione ad un altro soggetto; 5) contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione; 6) altri strumenti e rapporti finanziari; 7) imprese individuali (valore patrimoniale netto); 8) beni mobili registrati, quali automobili ed imbarcazioni. Non viene conteggiato il valore della prima automobile in proprietà. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore, determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla vigente normativa fiscale, dei cespiti posseduti al 31 dicembre dell anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è compreso il valore dei diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) con esclusione della nuda proprietà. In particolare all'usufruttuario, indipendentemente dalla sua età, viene imputato l'intero valore dell'immobile, mentre nessuna imputazione è fatta al nudo proprietario. Inoltre il patrimonio immobiliare comprende il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la domanda di integrazione. Ove per l'acquisto o la costruzione dell'immobile sia stato acceso un mutuo, dal patrimonio immobiliare si detrae il valore complessivo delle rate di mutuo ancora da pagare. Nel patrimonio immobiliare non si conteggia il valore della casa adibita a prima abitazione della persona assistita prima del ricovero, se questa è abitata dal coniuge o da altri familiari fiscalmente a carico della persona ricoverata. 4

C) Determinazione della quota di partecipazione del cittadino e dell'eventuale integrazione a carico del Consorzio. Per la determinazione della quota con cui il cittadino deve partecipare al costo della retta vengono considerati l'intero reddito e l'intero valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare, detratte le franchigie di seguito indicate. Il patrimonio viene conteggiato anche qualora non sia immediatamente disponibile. Dal valore complessivo del reddito, determinato con i criteri indicati alla lettera A del presente articolo, si sottrae una quota destinata alle esigenze e spese personali della persona ricoverata. Per le persone disabili questa quota non può in alcun caso essere inferiore al valore di Euro 120,00 mensili. Questo valore può essere periodicamente aggiornato con apposite determinazioni dirigenziali. Per gli anziani la quota destinata alle spese personali è normalmente fissata nella misura di Euro 50,00 mensili. Può però assumere un valore superiore in relazione a specifiche e motivate esigenze, debitamente segnalate dal Servizio Sociale. Dall ammontare del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di Euro 7.000,00 per gli anziani e di Euro 15.000,00 per i disabili. Le quote indicate nei due commi precedenti sono valide in sede di prima applicazione del presente Regolamento. Annualmente il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione potrà disporre la modifica delle quote medesime. Il cittadino ricoverato in strutture residenziali è quindi tenuto a contribuire al costo della quota alberghiera della retta con l'intero suo reddito, detratta la quota per le spese personali prevista nel presente articolo. Ove il reddito risulti inferiore alla quota alberghiera, il cittadino è tenuto a contribuire al costo della retta utilizzando anche il proprio patrimonio mobiliare, salva la franchigia prevista nel presente articolo. Ove anche il patrimonio mobiliare risulti insufficiente, il cittadino è tenuto a contribuire al costo della retta anche utilizzando nella parte necessaria il proprio patrimonio immobiliare, che dovrà quindi essere mobilizzato o reso fruttifero mediante vendita, locazione o accensione di ipoteca volontaria. Il Consorzio integrerà la quota alberghiera solo qualora l'intera situazione economica dell'assistito come sopra determinata (reddito + patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare) risulti insufficiente. Qualora l obbligo dell interessato a partecipare al pagamento della retta derivi anche dal patrimonio immobiliare non immediatamente disponibile ed egli non disponga della liquidità necessaria a consentirgli il pagamento della quota a suo carico, il Consorzio potrà anticipare per un periodo non superiore a un anno la quota a carico della persona assistita, che dovrà procedere all'integrale rimborso non appena il patrimonio sia stato mobilizzato o reso fruttifero. D) Validità della situazione economica dichiarata La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Se, durante la fruizione della prestazione, la consistenza reddituale e patrimoniale subisce variazioni positive o negative superiori ad 1/5, il beneficiario dell integrazione deve autocertificare la variazione al Consorzio entro trenta giorni. 5

E) Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente con l assistito prima del ricovero Qualora, a seguito dell ingresso dell assistito in una struttura residenziale, sorgano difficoltà economiche tali da non consentire di vivere autonomamente al coniuge o al familiare privo di redditi che conviveva con l assistito, il Consorzio garantisce a tali soggetti un adeguato sostegno finanziario, sulla base di apposito progetto predisposto dal Servizio Sociale che determina la misura e i tempi dell'intervento. In questi casi il reddito e/o il patrimonio dell assistito, che viene inserito in struttura, deve essere lasciato a disposizione del coniuge o del familiare convivente fino alla copertura delle spese previste nel progetto. In ogni caso l assistito ricoverato concorre al pagamento della retta almeno con le indennità concesse dall INPS a titolo di minorazione. Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE Il cittadino anziano o disabile, che sia ricoverato in una struttura residenziale e che, in base alle disposizioni indicate nell articolo precedente, non sia tenuto al pagamento o sia tenuto al pagamento solo di una parte della quota alberghiera della retta, ha diritto di richiedere che il Consorzio assuma a suo carico la spesa pari alla differenza tra l intera quota alberghiera e la quota a carico dell assistito. Al fine di ottenere l integrazione, il cittadino o, se è interdetto, il tutore o, se è comunque fisicamente impossibilitato, uno dei prossimi congiunti si reca presso il Servizio Sociale dove compila e sottoscrive l apposito modulo di richiesta. Il modulo comprende una sezione nella quale il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, i dati relativi alle sue condizioni reddituali e patrimoniali, necessari per determinare l entità della partecipazione al costo della retta e la misura dell integrazione a carico del Consorzio. Il Consorzio accerta, sulla base dei dati comunicati dal richiedente e dei criteri sanciti dal presente Regolamento, se e in quale misura la richiesta di integrazione debba essere accolta. Subito dopo comunica in forma scritta alla struttura, al cittadino e ai familiari delegati a gestirne il reddito la misura in cui l onere finanziario per il pagamento della quota alberghiera della retta sarà ripartito fra il cittadino e il Consorzio. Nella comunicazione è precisato che il cittadino dovrà versare la quota a suo carico direttamente alla struttura, che emetterà mensilmente due distinte fatture, intestate rispettivamente al cittadino per il contributo a suo carico e al Consorzio per l integrazione come sopra determinata. Una volta ricevuta la comunicazione circa la misura del suo contributo e dell integrazione, il cittadino (o il tutore) deve sottoscriverne una copia e restituirla al Consorzio, confermando così il proprio obbligo di contribuire al pagamento della retta nella misura indicata. La mancata trasmissione di questo atto di impegno entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione determina l immediata sospensione dell integrazione della retta. La sospensione viene tempestivamente portata a conoscenza degli stessi soggetti cui era indirizzata la prima comunicazione. ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI I cittadini richiedenti, la cui domanda di integrazione della retta sia stata in tutto o in parte respinta, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso al Direttore del Consorzio. Analoga facoltà è concessa a coloro che siano incorsi nel 6

provvedimento di sospensione richiamato nell ultimo comma dell art. 4 del presente Regolamento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda. Il Direttore, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso. ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE Ove la persona inserita in struttura o il suo tutore si rifiutino di contribuire al pagamento della quota alberghiera nella misura desumibile dall applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, il Consorzio garantirà provvisoriamente il pagamento dell intera quota ma acquisirà nei confronti dell utente un credito corrispondente alla somma che egli avrebbe dovuto versare alla struttura. Il Consorzio agirà tempestivamente per il recupero del suddetto credito ricorrendo, se necessario, alle azioni di legge. ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione, ai criteri indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 luglio 2007 n. 37-6500, allo Statuto e agli altri Regolamenti del Consorzio. Ove siano introdotte modifiche della legislazione statale o regionale, che prevedano per la ripartizione del costo della quota alberghiera criteri differenti da quelli stabiliti nel presente Regolamento, il Consorzio applicherà immediatamente le nuove norme e disapplicherà le norme regolamentari incompatibili, in attesa che siano adottate le opportune modifiche al Regolamento. ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti ed agli altri regolamenti del Consorzio, ove compatibili. Sono abrogate le norme relative all'integrazione delle rette di ricovero contenute nel Regolamento per l'erogazione dei servizi domiciliari, i criteri di compartecipazione alla spesa e per l'integrazione della quota sociale delle rette di ricovero di persone non autosufficienti ricoverate in strutture residenziali approvato dall'assemblea Consortile con Deliberazione n. 10 del 30 novembre 2009. Tale Regolamento resta quindi in vigore limitatamente alle norme concernenti l'erogazione dei servizi domiciliari e i relativi criteri di partecipazione alla spesa. ART. 9 PUBBLICAZIONE Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all Albo Pretorio ai sensi dell art. 50 comma 3 del vigente Statuto consortile. 7

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA CONSORTILE N. 4 DEL 29/06/2012

I N D I C E Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA 3 Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA 3 Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE 6 ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI 6 ART. 6 MANCATO ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE 7 ART. 7 RINVIO ALLE NORME VIGENTI E MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE 7 ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI 7 ART. 9 PUBBLICAZIONE 7 2

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'integrazione della quota alberghiera della retta per le persone anziane non autosufficienti e per le persone disabili inserite in strutture residenziali. Le persone anziane possono ottenere l'integrazione a condizione che percepiscano l'indennità di accompagnamento o che abbiano comunque presentato la relativa domanda. Ove la domanda sia stata presentata e sia stata respinta dall INPS, l integrazione della retta potrà essere concessa e il beneficiario avrà l onere di presentare, nei termini e alle condizioni di legge, ricorso avverso il provvedimento di diniego. L'integrazione della retta è disposta a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie nel Bilancio del Consorzio deliberato dall'assemblea Consortile e nelle successive variazioni. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande presentate, verrà costituita una apposita lista di attesa. La posizione delle domande nella lista di attesa è legata esclusivamente alla data di presentazione. Art. 2 PROCEDURA PER L INSERIMENTO IN STRUTTURA La procedura per l inserimento dell anziano o del disabile nella struttura residenziale è di competenza dell ASL, ed è basata sulle valutazioni operate dalle competenti Unità Valutative: UVG Unità di Valutazione Geriatrica e UMVD Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità. L onere finanziario per la quota alberghiera della retta di ricovero è a carico della persona ricoverata, che può richiedere al Consorzio l integrazione alle condizioni e modalità indicate nel presente Regolamento. Art. 3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL COSTO DELLA RETTA La misura della partecipazione del cittadino al costo della retta è determinata sulla base della sua situazione economica, composta dal reddito complessivo netto e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. E presa in considerazione solo la situazione economica personale del cittadino, mentre non assumono alcuna rilevanza il reddito e il patrimonio degli altri componenti del nucleo familiare. A) Determinazione del reddito Il reddito complessivo comprende: 1) tutti i redditi assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'indennità di accompagnamento e le altre prestazioni assistenziali non soggette ad imposizione fiscale. Tutti i redditi vengono conteggiati al netto delle imposizioni fiscali e contributive. I redditi da pensione vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno in cui è presentata la domanda. Tutti gli altri redditi vengono conteggiati nella misura percepita nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. 3

Ove però, alla data di erogazione della prestazione, il reddito attuale differisca di oltre 1/5 rispetto al reddito risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. B) Determinazione del patrimonio Vengono considerati il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare posseduti al 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della domanda di integrazione. Ove però, alla data di erogazione della prestazione, la consistenza patrimoniale differisca di oltre 1/5 rispetto al valore risultante dall ultima dichiarazione, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio, che ne terrà conto nella determinazione della base di calcolo. Il patrimonio mobiliare è costituito da: 1) depositi e conti correnti bancari e postali; 2) titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati; 3) partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie; 4) masse patrimoniali gestite direttamente o affidate in gestione ad un altro soggetto; 5) contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione; 6) altri strumenti e rapporti finanziari; 7) imprese individuali (valore patrimoniale netto); 8) beni mobili registrati, quali automobili ed imbarcazioni. Non viene conteggiato il valore della prima automobile in proprietà. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore, determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla vigente normativa fiscale, dei cespiti posseduti al 31 dicembre dell anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è compreso il valore dei diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) con esclusione della nuda proprietà. In particolare all'usufruttuario, indipendentemente dalla sua età, viene imputato l'intero valore dell'immobile, mentre nessuna imputazione è fatta al nudo proprietario. Inoltre il patrimonio immobiliare comprende il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la domanda di integrazione. Ove per l'acquisto o la costruzione dell'immobile sia stato acceso un mutuo, dal patrimonio immobiliare si detrae il valore complessivo delle rate di mutuo ancora da pagare. Nel patrimonio immobiliare non si conteggia il valore della casa adibita a prima abitazione della persona assistita prima del ricovero, se questa è abitata dal coniuge o da altri familiari fiscalmente a carico della persona ricoverata. 4