Anni 2015 e 2016. Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio (Art. 2 L.R. 7 /2014)



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Allegato B Anni 2015 e 2016 Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio (Art. 2 L.R. 7 /2014) Modalità e criteri per la concessione delle risorse Art. 1 Finalità e risorse 1. La Regione Lazio, con l art. 2, comma 119, della L.R. 7/2014, ha istituito un Fondo, denominato Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio. L obiettivo è di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l effettivo esercizio dei diritti della persona o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui all art. 119, quinto comma, della Costituzione e al D. Lgs 31 maggio 2011, n. 88 e ss.mm. Il successivo comma 126 prevede che una quota di tale Fondo è destinata alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale ed è finanziata con le risorse disponibili sul Capitolo B21906 Spese per interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, art. 2, comma 126 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali, con uno stanziamento di 1.500.000,00 per l anno 2015 ed 1.500.000,00 per l anno 2016, con riferimento al Bilancio Regionale 2014-2016 (Legge Regionale 14/2013). 2. Le risorse di cui al punto 1., per entrambe le annualità, sono così suddivise: - 1.000.000, 00 ai soggetti di cui all art. 2, lettera A. - 500.000,00 ai soggetti di cui all art. 2, lettera B. Art. 2 Soggetti ammissibili al finanziamento 1. Possono presentare domanda: A. I 21 Comuni del litorale laziale, il X Municipio di Roma Capitale ed i 2 Comuni isolani, in forma singola o associata, anche con i soggetti di cui alla successiva lettera B; B. Altri Enti pubblici istituzionali o degli organismi inseriti nell elenco di cui all art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), d intesa con i Comuni interessati. 2. Ogni Comune o altro Ente pubblico, di cui alla lettera B del precedente articolo, potrà presentare una sola proposta progettuale in forma singola ovvero come capofila di associazione di più Soggetti. 3. Le proposte progettuali presentate da Soggetti in forma associata dovranno individuare l Ente capofila che provvederà ad avanzare la richiesta di finanziamento e che diventerà l unico titolare nei rapporti con la Regione. 4. Sono esclusi dalla partecipazione all Avviso Pubblico i Soggetti di cui alla precedente lettera A, che non avranno adottato il provvedimento di classificazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai fini della valenza turistica di cui all art. 2, comma 55 della L.R. 7/2014 o che risulteranno inadempienti in relazione alla normativa vigente in materia di imposte regionali sulle concessioni statali del demanio marittimo.

Art. 3 Iniziative finanziabili 1. Il progetto può essere costituito da una o più delle seguenti iniziative, localizzate in uno dei 21 Comuni del litorale, il X Municipio di Roma Capitale ed i 2 Comuni isolani: A. Assistenza, accoglienza e sicurezza delle spiagge libere; - Innalzamento del livello di accoglienza e sicurezza delle spiagge libere; - Fronte mare/superficie coinvolti (Km/mq) B. Interventi di manutenzione ordinaria del lungomare: ripristino aree verdi, aree di sosta, arredo urbano, aggiornamento segnaletica turistico/culturale; - Innalzamento del livello di accoglienza e fruibilità dei lungomare; - N. interventi - Lungomare coinvolto (Km/mq) C. Organizzazione di eventi e attività promozionali finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e dei prodotti legati all Economia del Mare, delle tradizioni locali ed enogastronomiche, anche attraverso la realizzazione di rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, folkloristiche; - Ampliamento dell offerta dei servizi turistici ed innalzamento degli standard; - Aumento dei flussi turistici e prolungamento della stagione turistica; - N. operatori partecipanti; - N. visitatori azioni promozionali D. Attività promozionali, mostre, fiere, workshop e meetings, anche riservate ad operatori di settore, finalizzate alla valorizzazione dei beni storici, archeologici, artistici ed ambientali; - Valorizzazione anche turistica dei siti ambientali, archeologici, storici e culturali; - Aumento della diffusione e della conoscenza del patrimonio storico, artistico ed ambientale - Aumento dei flussi turistici e prolungamento della stagione turistica; - N. visitatori azioni promozionali - N. operatori partecipanti a workshop, mostre e fiere; E. Interventi ICT (ad esempio zone Wi-Fi, totem multimediali interattivi touch screen per offerta servizi turistici) - Ampliamento dell offerta dei servizi turistici ed innalzamento degli standard; - Innalzamento del livello di accoglienza; - N. interventi 2. Le proposte progettuali dovranno prevedere il cofinanziamento secondo quanto di seguito riportato: a) Fino a 50.000,00, minimo 20% a carico del soggetto proponente;

b) Da 50.000,01 a 100.000,00, minimo 40% a carico del soggetto proponente; c) Oltre 100.000,01, minimo 60% a carico del soggetto proponente. 3. Il contributo massimo concedibile non potrà comunque superare 200.000,00, a prescindere del valore complessivo della proposta progettuale. 4. I contributi concessi non potranno essere cumulati con altri finanziamenti pubblici riferiti alla medesima iniziativa. 5. Le iniziative devono essere realizzate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre di ciascun anno di cui all Avviso Pubblico, secondo quanto previsto dal crono programma della proposta progettuale, pena la decadenza dal contributo. 6. Tutti gli interventi dovranno essere coerenti con la normativa di settore vigente. Art. 4 Spese ammissibili 1. Nell ambito delle iniziative finanziabili, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) Strutture per servizi igienici e di primo soccorso; attrezzature, postazioni mobili, indicazioni e tabelle relative all assistenza, sicurezza ed accessibilità delle spiagge; b) Spese di manutenzione ordinaria per gli interventi di cui all art. 3 - lettera B, secondo le modalità previste dalle normative di settore; c) Organizzazione di eventi culturali, turistici, enogastronomici, sportivi e di animazione territoriale; d) Allestimento di stand presso fiere, workshop e showroom temporanei; e) Interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni; f) Redazione e realizzazione di materiale di comunicazione e promozione, anche su supporti audiovisivi e multimediali; g) Piattaforma telematica, acquisto e installazione totem, supporti multimediali ed INTERNET. Art. 5 Spese non ammissibili 1. Sono escluse le spese per il personale e per l affitto dei locali. 2. Sono, altresì, escluse le spese di rappresentanza e quelle di alloggio e vitto per la partecipazione a mostre, fiere, workshop e meetings. 3. Con riferimento all intervento di cui all art. 3, punto 1, lett. B, sono escluse le spese per le attrezzature che possono essere noleggiate a terzi. Art. 6 Procedure di attuazione 1. I finanziamenti saranno concessi mediante Avviso Pubblico, finalizzato a raccogliere, valutare e selezionare le proposte progettuali; 2. A Sviluppo Lazio, mediante Convenzione, sono affidate le attività connesse all Avviso, all istruttoria di ammissibilità, all erogazione ed al monitoraggio degli interventi. 3. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate secondo i criteri di cui al successivo art. 7 ed i punteggi previsti dall Avviso Pubblico, da una Commissione di valutazione. Essa sarà composta: - dal Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, o da un suo delegato; - da un funzionario regionale della Direzione per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;

- da un funzionario individuato da Sviluppo Lazio con idonea esperienza nel settore di riferimento; Un membro all interno della Commissione svolgerà funzioni di segretario. 4. La Commissione viene nominata con Determinazione direttoriale e svolge la propria attività a titolo gratuito. 5. La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, attribuendo il relativo punteggio e redigendo la prevista graduatoria. 6. Con determinazione dirigenziale della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive sarà approvata la graduatoria di cui al precedente punto 5. 7. La valutazione delle domande rientra nell autonomia tecnica della Commissione e sarà effettuata dalla stessa sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio. Art. 7 Criteri di valutazione e di preferenza dei progetti 1. La graduatoria, definita dalla Commissione, dei beneficiari ammissibili al contributo sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: Grado di innovazione e creatività; Qualità e fattibilità tecnica; Sostenibilità e congruenza economico finanziaria; Dimensione sovra comunale dell intervento, mediante aggregazione di più soggetti di cui all art. 2; Rilevanza economica e territoriale. Art. 8 Modalità di erogazione dei finanziamenti 1. Il contributo viene erogato secondo quanto di seguito previsto: - Il 30% all atto della determinazione di concessione formale del finanziamento e a seguito della formalizzazione dell atto di impegno; - Il 70% entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l erogazione, in coerenza con le disposizioni di cui all articolo 44 della Legge 23 giugno 2014, n. 89. Art. 9 Rendicontazione 1. I Comuni e gli Enti destinatari dei contributi per la realizzazione dei progetti sono tenuti a redigere la scheda di rendicontazione di cui alla D.G.R. 538/2014 dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, l utilizzo delle somme ad essi attribuite (riportando la puntuale indicazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto) ed il rispetto del vincolo di destinazione. Alla stessa dovranno, inoltre, essere allegate fatture quietanzate tramite bonifico. 2. La rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente e asseverata dall organo preposto al riscontro amministrativo contabile, deve essere trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla realizzazione dell intervento. Art. 10 Revoca del contributo 1. La revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate è disposta quando:

- I beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi; - L erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali; - L iniziativa non venga realizzata o venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi; nell ipotesi di difformità parziale non sostanziale potrà essere disposta una proporzionale riduzione del contributo; - Non venga concluso nei termini stabiliti nella proposta progettuale.