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Provvedimento PI5741 - TRANSAVIA.COM "VOLA PIÙ FACILE" tipo Chiusura istruttoria numero 17210 data 03/08/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI5741 - TRANSAVIA.COM "VOLA PIÙ FACILE" Provvedimento n. 17210 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA 3 agosto 2007; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTO il provvedimento di sospensione provvisoria del messaggio deliberato in data 21 febbraio 2007; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 12 gennaio 2007, da ultimo integrata in data 29 gennaio 2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio diffuso sul quotidiano E.Polis di Milano in data 3 gennaio 2007 e volto a promuovere la tratta aerea Milano Orio Al serio Amsterdam da 29,99. Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe idoneo ad indurre in errore il consumatore in ordine al reale prezzo dei voli pubblicizzati, in quanto le indicazioni riportate in nota risulterebbero illeggibili. II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in una inserzione sul quotidiano E.Polis di Milano, volto a promuovere l offerta della tariffa aerea sulla tratta Milano-Orio Al Serio Amsterdam, a partire da 29,99 euro. In alto a destra si legge Vola più facile e al centro del tabellare, all interno di un apposito riquadro giallo, è riportato, con caratteri di immediata percezione, il claim Milano Orio Al serio Amsterdam da 29,99*. L asterisco rimanda alla nota in calce che, con caratteri di dimensione ridotta rispetto al testo centrale e di difficile visibilità in considerazione della somiglianza cromatica tra il colore verde dello sfondo e quello blu delle lettere, presenta il seguente testo: Tariffe di sola andata soggette a disponibilità di posti. Tasse aeroportuali escluse (da 8,54). Spese amministrative euro 6,50 per transazione. Supplemento operations & security 5,31 per tratta. Fuel surcharge 11,50 per tratta. Tasse, spese e supplementi soggetti a variazioni. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 5 febbraio 2007 è stato comunicato al segnalante ed alla G&A Martinengo S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche e condizioni dell offerta, alla sua effettiva fruibilità, alle condizioni tariffarie praticate per il volo pubblicizzato, nonché alla presenza di eventuali omissioni informative. In data 13 febbraio 2007 la comunicazione di avvio è stata integrata, sotto il profilo soggettivo, nei confronti della società Transavia Airlines C.V., in qualità di operatore pubblicitario, in quanto nel corso del procedimento è emerso che la fattura relativa all inserzione del messaggio in esame è stata emessa anche nei confronti di tale soggetto. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio ed alla comunicazione dell integrazione del procedimento è stato richiesto alle società G&A Martinengo S.r.l. e Transavia Airlines C.V., in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: l identità del cliente per conto del quale sono stati acquistati gli spazi pubblicizzati, chiarendo, altresì, il ruolo svolto dall agenzia nella predisposizione dei contenuti del messaggio segnalato; illustrazione delle condizioni tariffarie offerte relativamente al volo pubblicizzato nel messaggio in esame, precisandone in particolare le condizioni di fruizione, il prezzo dei biglietti, l ammontare delle altre voci (quali tasse aeroportuali, spese amministrative ed ogni altro supplemento applicabile) che devono essere assommate al prezzo netto, nonché il periodo di validità dell offerta; la tariffa aggiuntiva addebitata, per persona e/o transazione, per l acquisto del biglietto con carta di credito o con ogni altra modalità utilizzabile per l acquisto; tavola riepilogativa delle classi di prenotazione del volo in questione, da cui si evinca, per ciascuna classe e per ciascuna rotta, il numero di posti venduti per ciascun volo al prezzo pubblicizzato; indicazioni circa le limitazioni e condizioni di utilizzo a cui è soggetta la classe tariffaria menzionata. Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato richiesto agli operatori pubblicitari di fornire informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio oggetto della richiesta di intervento è riconducibile. Con memorie pervenute in data 14 febbraio 2007, 16 febbraio 2007, 2 marzo 2007 e 26 giugno 2007, la società G&A Martinengo S.r.l., anche per conto della società Transavia Airlines C.V., ha evidenziato, producendo la relativa documentazione giustificativa, quanto segue: la Martinengo è nota agenzia operante nel campo della comunicazione e del marketing pubblicitario, la quale annovera tra i propri clienti a partire dal 2003 la società di diritto olandese con sede ad Amsterdam Transavia Airlines C.V. per la quale predispone campagne pubblicitarie programmate annualmente dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell anno successivo; il messaggio pubblicitario segnalato, diffuso dalla Martinengo, non appare idoneo ad indurre

in errore il consumatore in ordine al reale costo del volo pubblicizzato, in quanto le indicazioni riportate in nota risultano sufficientemente leggibili, la comprensione delle stesse appare del tutto agevole e non richiede uno sforzo particolare; peraltro, il messaggio è stato realizzato con carta di riciclo di bassa qualità e tramite colori più chiari del normale, circostanza che può aver contribuito a rendere meno leggibile il messaggio; in ogni caso, al momento della pubblicazione del messaggio, non sussisteva obbligo legale alcuno per il vettore aereo di indicare nelle proprie comunicazioni pubblicitarie i costi da sommare al prezzo indicato e, nonostante ciò, il messaggio de quo forniva comunque tutte le indicazioni che componevano il prezzo; in particolare, vista l assenza, prima dell entrata in vigore in data 2 aprile 2007 del c.d. decreto Bersani, di normativa in materia recante l obbligo di indicare con chiarezza il costo effettivo del servizio aereo, il profilo di ingannevolezza unico da valutarsi deve essere quello relativo alla leggibilità o meno della nota in calce da parte del consumatore e non l esaustività delle indicazioni che permetterebbero a questo di determinare il prezzo reale dei voli pubblicizzati; in ogni caso, la Martinengo provvederà ad impostare la campagna pubblicitaria per il periodo aprile 2007- marzo 2008 nel rispetto del decreto Bersani e provvederà ad indicare con la massima evidenza il prezzo totale del volo; per quanto concerne la programmazione pubblicitaria, si rileva che il messaggio pubblicitario contestato è stato diffuso dalla Martinengo a partire dal mese di aprile 2006, fino alla fine di marzo 2007, attraverso periodici e quotidiani, nonché outdoor e web; con riguardo all effettiva disponibilità di posti alla tariffa pubblicizzata, dalla prenotazione online fatta sul sito di transavia.com si desume che le indicazioni riportate nella prima pagina circa le voci di costo corrispondono esattamente a quelle presenti nel messaggio oggetto di analisi; selezionando una tratta di sola andata ed una data fra le varie possibilità offerte sussiste anche una opzione a 29,99 euro; alla pagina successiva collegata al volo prescelto vengono forniti i dettagli delle spese aggiuntive alla tratta aerea, per un totale di 23,14 euro comprensiva di insurance and fuel surcharge, security bag charge, council city tax, embrakation tax, security tax. Nella pagina successiva, infine, viene indicato anche il supplemento dovuto all utilizzo della modalità di pagamento tramite carta di credito; inoltre, dallo schema allegato che riporta per ciascun volo della tratta in questione l elenco di posti disponibili alla tariffa pubblicizzata, si ricava che in una settimana, il numero complessivo dei posti disponibili alla tariffa promossa è pari a 4.597. In data 15 giugno 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 28 giugno 2007 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 26 luglio 2007 la sopraindicata Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni: sebbene il messaggio segnalato riporti gli elementi che concorrono a determinare l effettivo costo del biglietto, essi non sono segnalati in maniera sufficientemente chiara e trasparente, in particolare con riferimento al valore delle tasse aeroportuali indicate nel loro ammontare minimo (da 8,54 euro) e non massimo; per la grafica utilizzata costituta dalla scelta di un carattere minimo e dai colori blu su verde, nonché per l enfatizzazione del prezzo pari a 29,99 euro che non corrisponde al prezzo finale ed effettivo, il consumatore può essere indotto in errore, anche in considerazione della necessità di aggiungere al prezzo enfatizzato delle ulteriori voci, in base ad indicazioni non precise e recate in modalità grafica di difficile lettura; in particolare, la voce spese amministrative pari a 6,50 euro da aggiungere al prezzo reclamizzato ai fini del calcolo del prezzo finale non può non considerarsi elemento sostanziale del prezzo del biglietto mancando dei requisiti propri di componenti che appartengono a categorie diverse e scorporabili; pertanto, il messaggio pubblicitario segnalato risulta idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulla reale entità delle condizioni reclamizzate e sulle

caratteristiche dell offerta, laddove il consumatore non è messo in condizione di poter conoscere il costo totale del biglietto e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli all acquisto del suddetto prodotto in luogo di altri in base ad erronei convincimenti. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE In via preliminare, si rileva che, ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi operatori pubblicitari ai sensi dell articolo 20, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, la Transavia Airlines C.V., in qualità di committente, e la G&A Martinengo S.r.l., in qualità di autore. Quest ultima, infatti, così come si evince dalle risultanze istruttorie, ha svolto un ruolo attivo nella diffusione e nella predisposizione dei contenuti del messaggio oggetto di contestazione e della campagna pubblicitaria al quale quest ultimo è riconducibile, operando per conto della società Transavia Airlines C.V. con sede all estero. Peraltro, la Martinengo ha trasmesso apposite memorie difensive anche in nome e per conto della Transavia. Ciò posto, nel merito si rileva che la comunicazione pubblicitaria segnalata è diretta ad informare i destinatari dell offerta circa la possibilità di avvalersi di tariffe aree per la tratta Milano-Orio Al Serio Amsterdam, a partire da 29,99 euro. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano la effettiva fruibilità dell offerta pubblicizzata e le condizioni tariffarie praticate per il volo pubblicizzato, nonché la presenza di eventuali omissioni informative. In relazione al primo aspetto, dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla lettura dell elenco relativo ai posti fruibili per la tratta in questione alla tariffa pubblicizzata, emerge che il vettore ha effettivamente reso disponibile un congruo numero di posti settimanali, superiore a 4500, alla tariffa promozionale di 29,99 euro. Il messaggio in esame, pertanto, non appare ingannevole relativamente all esistenza ed alla effettiva disponibilità dell offerta. Diverse considerazioni valgono invece con riferimento al profilo della completezza delle informazioni fornite in merito alle diverse voci di costo che compongono il prezzo finale del biglietto. Al riguardo, in via preliminare, va rilevato che un indicazione parziale e incompleta degli importi che devono essere versati per l acquisto del servizio appare suscettibile di fuorviare il consumatore in merito alle condizioni economiche di fornitura dei servizi pubblicizzati quando non si accompagni a modalità di presentazione del messaggio che consentono una precisa e immediata percezione del prezzo finale. Con specifico riferimento al trasporto aereo, secondo l orientamento consolidato dell Autorità [Cfr., tra gli altri, provv. n. 16756 Meridiana voli Milano-Parigi da 9 euro, in Boll. 16/07; provv. n. 12307, PI4109 Alitalia Tutta Europa, in boll. 31/03 e 12308, PI4110 Alitalia Tutta Italia, in Boll. 31/03, nonché provv. 11429, PI3800 Da Palermo con volare Airlines, in Boll. n. 47/02 e provv. n. 10995, PI3632 Tariffa Smile Austrian Airlines, in Boll. n. 29/02.], ed alla luce della giurisprudenza amministrativa [Cfr. sentenze TAR Lazio del 16 ottobre 2002 n. 9893 e TAR Lazio del 27 gennaio 2003 n. 412.], l indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo, al fine di rendere chiara e compiuta l informazione fornita al consumatore. Più in particolare, quando l operatore pubblicitario ricorre ad una scomposizione in tariffa-base e supplementi che devono essere sommati alla prima, deve essere in ogni caso garantita ai potenziali destinatari del messaggio la possibilità di percepire in maniera precisa e sufficientemente immediata il prezzo finale. A tal fine, occorre che l esborso complessivo scaturisca con sufficiente chiarezza da un addizione di componenti fornite in modo pienamente contestuale e con pari grado di enfasi espressiva. Ciò posto, giova osservare che, nel caso di specie, a fronte dell enfasi grafica utilizzata per l indicazione sul prezzo base dei biglietti, le indicazioni relative alle spese aggiuntive sono riportate tramite caratteri microscopici e con colori di difficile percezione, che non ne consentono una semplice ed immediata percezione da parte del destinatario del messaggio. Dalla decodifica del messaggio, pertanto, il consumatore è ragionevolmente indotto a ritenere che l offerta di tariffa aerea sia corrispondente alla possibilità di volare nella tratta Milano- Amsterdam spendendo unicamente la somma di 29,99 euro, senza oneri economici addizionali. Ulteriormente, si deve considerare che nel messaggio non viene espresso chiaramente se il prezzo del volo, 29,99 euro, sia riferibile alla sola andata o ad un biglietto di andata e ritorno,

dovendo il consumatore rinvenirlo sempre nella microscopica nota in calce, al punto Tariffe di sola andata soggette a disponibilità di posti. L aleatorietà del prezzo finale è maggiorata anche dalla dichiarazione, in messaggio, circa il fatto che Tasse, spese e supplementi [sono] soggetti a variazioni. Infine, la comunicazione pubblicitaria contestata omette del tutto di indicare l esistenza e l ammontare del supplemento specificamente relativo alla tassa per utilizzo di carta di credito. Alla luce di quanto sopra, in conformità al parere reso dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il messaggio in esame risulta idoneo, per le omissione informative e per le modalità grafiche utilizzate, ad indurre i consumatori in errore in ordine alle condizioni economiche per fruire dell offerta, potendo pregiudicarne il comportamento economico, anche in termini di confronto con le offerte dei concorrenti. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della capacità di penetrazione del mezzo, dell ampiezza di diffusione del messaggio, della personalità della gente. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell ampiezza e della capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (messaggio diffuso mediante numerosi quotidiani e periodici a tiratura nazionale e locale, nonché attraverso outdoor e internet) è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di destinatari. Per quanto concerne poi la durata, il messaggio risulta diffuso dal mese di aprile 2006 a fine marzo 2007, dando luogo ad una violazione per un periodo lungo, pari ad undici mesi. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare può essere determinata in misura pari a 26.100 euro per la G&A Martinengo S.r.l. e 26.100 euro per la Transavia Airlines C.V.. Con riferimento alla Transavia Airlines C.V., va considerata, inoltre, la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante legata al fatto che l'operatore pubblicitario risulta destinatario di altro provvedimento di ingannevolezza 33 [ Cfr. provv. n. 13260, PI4346 Prenotazione Basic Air, pubbl. in Boll. n. 23/04.] in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05. Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di irrogare alla società Transavia Airlines C.V. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 31.100 euro. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere reso dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni economiche per fruire dell offerta, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dalla G&A Martinengo S.r.l. e dalla società Transavia Airlines C.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che, per la violazione di cui al punto a), sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 26.100 (ventiseimilacento euro) alla società G&A Martinengo S.r.l. e di 31.100 (trentunomilacento euro) alla società Transavia Airlines C.V.; Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto

al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l Autorità può disporre la sospensione dell attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà