REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIRETTIVE SUI TEMPI E MODALITA DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA DEI CONSORZI INDUSTRIALI

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DIRETTIVE SUI TEMPI E MODALITA DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA DEI CONSORZI INDUSTRIALI (L.R. n. 10/2008 ART. 5, COMMA 9) ART. 1 Obiettivi della gestione liquidatoria Con l approvazione della L.R. n. 10/2008 la Regione si è completato il processo di riforma avviato con la L.R. n. 3/2008, finalizzato al riordino delle funzioni in materia di aree industriali e delle competenze assegnate ai Consorzi Industriali. Tra le innovazioni più significative introdotte dalla citata legge regionale n. 10 è da annoverare la previsione secondo cui, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 2, comma primo, della L.R. n. 10/2008, salvo che tali enti deliberino entro i termini previsti dalla legge che le stesse vengano svolte dai Consorzi Industriali Provinciali. A questi ultimi è affidata la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale ed in tali aree esercitano le funzioni contemplate nel citato art. 2 nonché tutte le altre previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali. I nuovi Consorzi, costituiti fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate, subentrano ai consorzi di cui alla Tabella A della medesima legge che, per l effetto, assumono denominazione e funzioni di consorzi industriali provinciali. Al fine di procedere alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali e dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai Consorzi deve essere nominato dal Presidente della Regione, con proprio decreto, un collegio di liquidatori cui la Giunta regionale impartisce apposite direttive sui tempi e modalità della procedura liquidatoria. Il collegio dei liquidatori dei Consorzi di cui alla predetta Tabella A, è tenuto ad osservare, durante la gestione liquidatoria, le seguenti direttive. 1/ 5

Art. 2 Poteri del Collegio dei liquidatori Il Collegio dei liquidatori elabora un piano di liquidazione che deve essere presentato alla Giunta regionale per la sua approvazione entro 90 giorni dall insediamento del nuovo consorzio, coincidente con quello dell'assemblea del consorzio, validamente costituita, secondo le disposizioni statutarie vigenti ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 10/2008. L ordinaria amministrazione delle attività consortili è esercitata dagli organi consortili in carica all entrata in vigore della L.R. 10/2008, sino alla costituzione dei nuovi organi. Il Collegio dei liquidatori provvede a effettuare previamente la ricognizione dei seguenti cespiti oggetto della procedura liquidatoria: a) quote partecipative degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei Consorzi industriali provinciali; b) beni dei Consorzi non aventi finalità pubblica nonché quelli non funzionali allo svolgimento dei compiti previsti dall art. 2 della legge regionale n. 10/2008; c) società partecipate dai Consorzi, indicando in particolare la quota partecipativa e l'oggetto sociale della partecipata, specificando se le medesime sono funzionali e coerenti alle attività svolte dal Consorzio. Sulla base di tale ricognizione il Collegio dovrà proporre, all'atto della presentazione del piano di liquidazione di cui al successivo art. 4, l'elenco dei cespiti oggetto di dismissione. Qualora durante la gestione liquidatoria si rendesse necessario provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni oggetto della liquidazione, della relativa esecuzione dovrà farsi carico l amministrazione consortile. Art. 3 Tutela dell integrità del patrimonio consortile L'attività del Collegio dei liquidatori dovrà essere improntata alla conservazione dell integrità e del valore dei cespiti oggetto della liquidazione. 2/ 5

Art. 4 Piano di liquidazione Fermi restando gli adempimenti in capo agli amministratori in carica, cui è attribuita ai sensi dell art. 5, comma 4 della legge regionale n. 10/2008 la gestione ordinaria del Consorzio, entro 90 giorni dalla data dall insediamento dell'assemblea del consorzio, validamente costituita secondo le disposizioni statutarie vigenti ai sensi dell'art. 5, comma 8 della medesima legge, ciascun Collegio dei liquidatori trasmette il piano di liquidazione per l approvazione da parte della Giunta regionale. Il piano di liquidazione dovrà contenere: a) la ricognizione delle quote degli enti pubblici e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali, dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica e delle società partecipate, secondo quanto indicato al precedente articolo 2; b) elenco dei cespiti di cui si propone la dismissione; c) la rappresentazione analitica di eventuali rapporti in sofferenza o in contenzioso, riferiti ai beni oggetto della liquidazione, con l indicazione delle risorse necessarie alla loro generale definizione; d) il piano finanziario della gestione liquidatoria del Consorzio sempre con riferimento alle attività oggetto della liquidazione; e) l individuazione di eventuali criticità che potrebbero condizionare la procedura liquidatoria per la sottoposizione all Amministrazione regionale per gli atti di propria competenza; Ciascun Collegio dei liquidatori presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell Assessore dell Industria, una prima relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento della procedura per ciascun ente, allo scadere del 45 giorno dall approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale e una relazione finale allo scadere del mandato. Art. 5 Approvazione del Piano della Gestione liquidatoria La Giunta regionale approva il piano di liquidazione trasmesso da ciascun collegio dei liquidatori dei Consorzi. 3/ 5

In tale sede la Giunta regionale impartirà ulteriori direttive in ordine alle modalità di liquidazione delle quote, cessione dei cespiti oggetto della liquidazione nonché per la dismissione delle partecipazioni. L Assessore regionale dell Industria vigila sul rispetto e sull attuazione delle direttive impartite dalla Giunta regionale e sulla corretta attuazione del piano. Sino all approvazione del piano della gestione liquidatoria, ciascun Collegio dei liquidatori si limita a svolgere le attività indifferibili di ordinaria amministrazione relativamente ai beni non aventi finalità pubblica e pertanto suscettibili di alienazione, fatte salve le operazioni appositamente autorizzate con delibera della Giunta regionale. Art. 6 Termini La procedura liquidatoria deve essere comunque portata a compimento entro 90 giorni dall approvazione da parte della Giunta regionale, del piano di liquidazione. Art. 7 Criteri per la dismissioni di beni La dismissione di beni dei consorzi non aventi finalità pubblica nonché quelli non funzionali allo svolgimento dei compiti previsti dall art. 2 della legge regionale n. 10 del 2008, oggetto della liquidazione, dovrà essere improntata ai principi di trasparenza, prudenza e non discriminazione e sempre nel rispetto del preminente interesse al mantenimento dell integrità patrimoniale. Art. 8 Dismissione delle partecipazioni e liquidazione quote consortili Il Collegio dei liquidatori, previa verifica dell'esistenza di partecipazioni societarie per le quali non sussistano le condizioni per un mantenimento nel patrimonio consortile, presenta alla Giunta regionale, all'interno del piano di liquidazione di cui all'art. 2, la proposta di dismissione. I consorziati che non faranno più parte del nuovo consorzio possono richiedere il rimborso delle 4/ 5

quote di partecipazione al valore nominale. 5/ 5