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INDICE SISTEMATICO INDICE SISTEMATICO VIII Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini 4 TITOLO I Rapporti civili 4 TITOLO II Rapporti etico sociali 7 TITOLO III Rapporti economici 8 TITOLO IV Rapporti politici 10 PARTE SECONDA - Ordinamento della repubblica 12 TITOLO I Il Parlamento 12 Sezione I Le Camere 12 Sezione II La formazione delle leggi 14 TITOLO II Il Presidente della Repubblica 17 TITOLO III Il Governo 19 Sezione I Il Consiglio dei ministri 19 Sezione II La Pubblica amministrazione 19 Sezione III Gli organi ausiliari 20 TITOLO IV La Magistratura 20 Sezione I Ordinamento giurisdizionale 20 Sezione II Norme sulla giurisdizione 22 TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni 23 TITOLO VI Garanzie costituzionali 31 Sezione I La Corte costituzionale 31 Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali 32 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 32 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI) 39 CAPO I Delle fonti del diritto 39 CAPO II Dell applicazione della legge in generale 40

IX INDICE SISTEMATICO CODICE PENALE R. D. 19 ottobre 1930 n. 1398 43 LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 47 TITOLO I Della legge penale 47 TITOLO II Delle pene 71 CAPO I Delle specie di pene, in generale 72 CAPO II Delle pene principali, in particolare 76 CAPO III Delle pene accessorie, in particolare 81 TITOLO III Del reato 98 CAPO I Del reato consumato o tentato 98 CAPO II Delle circostanze del reato 130 CAPO III Del concorso di reati 149 TITOLO IV Del reo e della persona offesa dal reato 163 CAPO I Della imputabilità 163 CAPO II Della recidiva, dell abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere 172 CAPO III Del concorso di persone nel reato 181 CAPO IV Della persona offesa dal reato 190 TITOLO V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena 196 CAPO I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena 197 CAPO II Della esecuzione della pena 209 TITOLO VI Della estinzione del reato e della pena 213 CAPO I Della estinzione del reato 214 CAPO II Della estinzione della pena 249 CAPO III Disposizioni comuni 258 TITOLO VII Delle sanzioni civili 259 TITOLO VIII Delle misure amministrative di sicurezza 267 CAPO I Delle misure di sicurezza personali 268 Sezione I Disposizioni generali 268 Sezione II Disposizioni speciali 283 CAPO II Delle misure di sicurezza patrimoniali 298 LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 309 TITOLO I Dei delitti contro la personalità dello Stato 309 CAPO I Dei delitti contro la personalità internazionale dello

INDICE SISTEMATICO X Stato 309 CAPO II Dei delitti contro la personalità interna dello Stato 349 CAPO III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino 368 CAPO IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti 369 CAPO V Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti 373 TITOLO II Dei delitti contro la pubblica amministrazione 381 CAPO I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 381 CAPO II Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione 427 CAPO III Disposizioni comuni ai capi precedenti 454 TITOLO III Dei delitti contro l amministrazione della giustizia 458 CAPO I Dei delitti contro l attività giudiziaria 458 CAPO II Dei delitti contro l autorità delle decisioni giudiziarie 490 CAPO III Della tutela arbitraria delle private ragioni 501 TITOLO IV Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti 504 CAPO I Dei delitti contro le confessioni religiose 505 CAPO II Dei delitti contro la pietà dei defunti 509 TITOLO V Dei delitti contro l ordine pubblico 514 TITOLO VI Dei delitti contro l incolumità pubblica 536 CAPO I Dei delitti di comune pericolo mediante violenza 537 CAPO II Dei delitti di comune pericolo mediante frode 555 CAPO III Dei delitti colposi di comune pericolo 563 TITOLO VI BIS Dei delitti contro l ambiente 568 TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica 583 CAPO I CAPO II Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo 584 Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento 595 CAPO III I delitti di falsità in atti 605 CAPO IV I delitti di falsità personale 624 TITOLO VIII Dei delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio 633 CAPO I Dei delitti contro l economia pubblica 634 CAPO II Dei delitti contro l industria e il commercio 650 CAPO III Disposizioni comuni ai capi precedenti 660 TITOLO IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon

XI INDICE SISTEMATICO costume 660 CAPO I Dei delitti contro la libertà sessuale 661 CAPO II Delle offese al pudore e all onore sessuale 661 CAPO III Disposizioni comuni ai capi precedenti 667 TITOLO IX BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali 668 TITOLO X Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe 673 TITOLO XI Dei delitti contro la famiglia 673 CAPO I Dei delitti contro il matrimonio 674 CAPO II Dei delitti contro la morale familiare 678 CAPO III Dei delitti contro lo stato familiare 680 CAPO IV Dei delitti contro l assistenza familiare 684 TITOLO XII Dei delitti contro la persona 694 CAPO I Dei delitti contro la vita e l incolumità individuale 694 CAPO I BIS Dei delitti contro la maternità 731 CAPO II Dei delitti contro l onore 737 CAPO III Dei delitti contro la libertà individuale 744 Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale 744 Sezione I bis Dei delitti contro l eguaglianza 768 Sezione II Dei delitti contro la libertà individuale 771 Sezione III Dei delitti contro la libertà morale 789 Sezione IV Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio 801 Sezione V Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti 811 CAPO III BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità 836 TITOLO XIII Dei delitti contro il patrimonio 836 CAPO I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 837 CAPO II Dei delitti contro il patrimonio mediante frode 867 CAPO III Disposizioni comuni ai capi precedenti 897 CAPO III BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità 898 LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE 903 TITOLO I Delle contravvenzioni di polizia 903 CAPO I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza 903 Sezione I Delle contravvenzioni concernenti l ordine pubblico e la tranquillità pubblica 903 I Delle contravvenzioni concernenti l inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni

INDICE SISTEMATICO XII sediziose e pericolose 903 II Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità 913 III Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici 915 IV Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell accattonaggio 918 Sezione II Delle contravvenzioni concernenti l incolumità pubblica 919 I Delle contravvenzioni concernenti l incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni 919 II Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materiali esplodenti 925 Sezione III Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati 930 I Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti 930 II Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza 932 III Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica 936 IV Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l incolumità individuale 938 V Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio 944 VI Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute 948 CAPO II Sezione I Sezione II TITOLO II TITOLO II Bis Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale 949 Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi 949 Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria 958 Delle contravvenzioni concernenti l attività sociale della pubblica amministrazione 959 Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza 963

XIII INDICE SISTEMATICO DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE PER IL CODICE PENALE 965 Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale 967 TITOLO I Disposizioni di coordinamento 967 TITOLO II Disposizioni transitorie 972 LEGGI COMPLEMENTARI Aborto 1. L. 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza (Estratto) 985 Armi 1. L. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi 991 2. L. 21 febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati 1013 Circolazione stradale 1. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (Estratto) 1019 Depenalizzazione 1. D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 1047 2. D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 1054 3. L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale (Estratto) 1060

Fallimento INDICE SISTEMATICO XIV 1. R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (Estratto) 1067 Immigrazione 1. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Estratto). 1073 Stupefacenti 1. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (estratto con recenti modifiche all art. 73). 1123 Schemi a lettura guidata 1156 Indice analitico 1266

159 LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 226 accoglie; (2) 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale; 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell articolo 420-quater del codice di procedura penale; (4) 3-ter) rogatorie all estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. (5)(6) Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, (7) (8) per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. (9)(10) Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. (11)(12) La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell articolo 161 del presente codice. (13) - Vedi l art. 10, l. n. 251/2005 sub art. 157. - Vedi l art. 1, l. 20 giugno 2003, n. 140, recante Disposizioni per l attuazione dell articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, che dispone: «1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall articolo 90 della Costituzione, il Presidente del

227 TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena 159 Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell articolo 159 del codice penale». Evoluzione normativa (1) Articolo così sostituito dall art. 6, comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251. V. l art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 157. Il testo dell articolo, come modificato dall art. 1, l. 5 ottobre 1991 n. 320, e successivamente dall art. 15 l. 8 agosto 1995, n. 332, era il seguente: «[I]. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. [II]. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. [III]. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l autorità competente accoglie la richiesta». (2) I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio». (3) I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio». (4) Numero aggiunto dall art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67. Ai sensi del comma 1 dell art. 15-bis l. n. 67, cit., inserito dall art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118, tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., «a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado». Il successivo comma 2 del predetto art. 15-bis stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, «le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge quando l imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». (5) Numero aggiunto dall art. 1, comma 11, lett. a), n. 2, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). (6) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 45,, nella versione precedente alla modifica operata dalla l. 2017, n. 103, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui: «ove lo stato mentale dell imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». (7) Comma inserito dall art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017 n. 103 cit. Ai sensi dell articolo 1, cmma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). L originale secondo comma è stato abrogato dall art. 1, comma 11, lett. c), l. 23 giugno 2017, 103. Ai sensi dell articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge n. 103

159 LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 228 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo del comma abrogato era il seguente: «Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l autorità competente accoglie la richiesta». (8) L art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, dispone la sostituzione del presente comma con il seguente testo: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell irrevocabilità del decreto di condanna». Tale disposizione, ai sensi dell art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. entra in vigore il 1 gennaio 2020. (9) Comma inserito dall art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). (10) L art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, dispone l abrogazione del presente comma. Tale disposizione, ai sensi dell art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. entra in vigore il 1 gennaio 2020. (11) Comma inserito dall art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). (12) L art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, dispone l abrogazione del presente comma. Tale disposizione, ai sensi dell art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. entra in vigore il 1 gennaio 2020. (13) Comma aggiunto dall art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67. V. inoltre la disciplina transitoria di cui all art. 15-bis l. n. 67, cit. L istituto della sospensione della prescrizione trova la sua ratio nella forzata inattività cui è costretto l organo che procede: se la prescrizione ha l effetto di elidere la possibilità di far valere la pretesa punitiva dello Stato contro l autore di un determinato reato, è logico che essa può operare se ed in quanto la pretesa punitiva possa essere esercitata durante tutto il periodo cui tale esercizio sia possibile; ne consegue che, ove vi siano delle cause che impediscano l esercizio dell azione e/o del procedimento penale, il decorso del termine si deve arrestare fino a quando la causa anzidetta non sia rimossa. La disposizione normativa in esame è stata profondamente incisa dalla riforma operata dalla recente novella, l. 9 gennaio 2019, n. 3, la cui vigenza è stata, in parte qua, posticipata al 1 gennaio 2020. È stato, in primo luogo, previsto che il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell irrevocabilità del decreto di condanna, a prescindere dall esito del giudizio di prime cure: a dispetto della qualificazione legislativa in termini di causa di sospensione, dunque, viene introdotta una nuova e autonoma disciplina del termine finale della prescrizione, che avrebbe forse trovato più adeguata collocazione all interno dell art. 158 c.p. In secondo luogo, sono stati abrogati il terzo e quarto comma, i quali prevedevano che i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai

229 TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena 159 fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. L effetto sospensivo è inequivocamente ancorato alle sole sentenze di condanna, con esclusione di quelle di assoluzione, di proscioglimento o di annullamento. Non è stato, invece, oggetto di modifica il primo comma del presente articolo, il quale, dall intervento della l. n. 103/2017, continua a prevedere che in caso di sospensione del corso della prescrizione per l intervento di una richiesta di autorizzazione a procedere o in ragione del deferimento della questione ad altro giudizio, vi sia un periodo di sospensione legato a parametri di natura oggettiva. Per maggior chiarezza: nel primo caso ossia laddove si verifichi una sospensione originata da richiesta di autorizzazione a procedere il termine prescrizionale resterà sospeso per l intera durata della procedura (sarebbe a dire, dalla presentazione della richiesta di autorizzazione a procedere ad opera del P.m., fino all accoglimento della richiesta stessa). Parimenti in caso di deferimento di questione ad altro giudizio, la sospensione opererà fino all accoglimento della richiesta stessa. Vi è poi l inserimento di un ulteriore caso di sospensione del termine prescrizionale, in caso di inoltro all estero di rogatoria (anche in tal caso, la prescrizione resterà sospesa fino alla ricezione della relativa documentazione, da parte dell autorità richiedente, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). Si tratta di modifiche normative evidentemente ispirate all intento di aprire delle vere e proprie parentesi di sospensione del termine prescrizionale, la cui durata sarà a questo punto legata ad eventi di natura certa e di agevole verificabilità. Si intende ovviamente anche scongiurare il pericolo opposto, ossia quello di una durata sostanzialmente indefinita nel massimo della sospensione del termine prescrizionale. Resta ferma, altresì, la sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell imputato o del suo difensore; nei casi di sospensione del procedimento penale ai sensi dell articolo 420-quater del codice di procedura penale; e in caso di rogatorie all estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.